CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 38047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e dell'Avvocatura generale dello Stato (per il Ministero resistente); [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto), quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita, in forza di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Taranto, con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine al quale il richiedente è stato assolto con sentenza d'appello passata in giudicato. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe ritenuto sussistente la condizione ostativa della colpa grave in capo al richiedente argomentando dal solo dato quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata, ritenuto invece dal giudice d'appello nel processo penale di per sé non particolarmente elevato e compatibile con una piccola provvista che avrebbe avuto durata di circa 15-20 giorni considerando il limite massimo detenibile per legge. Statuendo nei termini di cui innanzi, a detta del ricorrente, la Corte avrebbe non solo omesso di valutare tutti gli elementi emergenti al momento dell'intervento dell'Autorità, tra cui l'assenza di confezionamento in dosi e di materiale a ciò adatto, ma anche operato una uova valutazione dei fatti rispetto a quella operata nel giudizio penale. 3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, oltre che l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollecitando una pronuncia d'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cocl. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 2:1308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n.30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 3. Orbene, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto sussistente nella specie la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione, in quanto gravemente colposa e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento, all'esito di apprezzamenti di fatto basati su elementi accertati nel processo penale e insindacabili in questa sede. In primo luogo, è stata valutata la quantità di hashish in possesso del richiedente, circa 92 gr pari a 313 dosi medie singole, comunque considerata rilevante ai fini del giudizio in merito alla condotta gravemente colposa quale causa ostativa alla riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. Il dato di cui innanzi è stato poi letto in uno con le dichiarazioni rese dall'indagato innanzi al G.i.p., circa l'utilizzo saltuario di stupefacente e, comunque, tale da richiedere l'assunzione di circa 0,5 grammi lordi al giorno, che avrebbe implicato la durata della provvista per circa 200 giorni, considerate ambigue in sede di indagini preliminari e poi mostratesi false, in considerazione di quelle successivamente rese in primo grado, evidenzianti invece l'assunzione di un decina di dosi al giorno (per la rilevanza, ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ex art 314 cod. proc. pen., delle dichiarazioni ambigue, false o reticenti, anche successivamente alla modifica del detto articolo ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 188 del 2021, si veda Sez. 4, n 30056 del 30/06/2022, D.). 4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in quest