CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 32730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24599/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l’Avvocatura Generale d ello Stato da cui sono difesi per legge; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1930/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri medici specializzati, i quali avevano iniziato i corsi di specializzazione in epoca successiva all’anno accademico 1991/1992, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché l’Università degli Studi di Roma“[OSCURATO:PERSONA]”, chiedendone la condanna in solido al pagamento della borsa di studio ai sensi del d. lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale adito, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e dell’Università degli Studi, rigettò la domanda per l’intervenuta prescrizione quinquennale, salvo che per il dott. [OSCURATO:PERSONA]. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 15 marzo 2021 la Corte d’appello di Roma, ritenuta la sussistenza della prescrizione decennale, accolse l’appello, condannando la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento di quanto dovuto sulla base del parametro di Lire 21.500.000, pari ad Euro 11.103, 83. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che gli appellanti avevano frequentato corsi di specializzazione in epoca successiva all’anno accademico 1991/1992, che la specializzazione di neurofisiologia era stata inserita nelle tabelle allegate al decreto del Ministero della Sanità relativo alle discipline equipollenti previste per l’accesso ai livelli dirigenziali del personale medico del S.S.M., mentre quella di psicologia clinica era stata inserita nell’elenco delle specializzazioni impartite presso gli istituti di istruzione universitaria. Aggiunse che si doveva comunque sottolineare che le suddette scuole di specializzazione dovevano essere considerate come equivalenti a quella di neurologia (indicata specificatamente nella direttiva 75/363) e che erano di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, e quindi sostanzialmente equipollenti rispetto all’area di neurologia, prevista in numerosi Paesi dell’UE. Ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei ministrisulla base di due motivi e resistono con controricorso l e parti indicate in epigrafe comecontroricorrenti, mentre le altre ivi indicate sono rimasteintimate. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentatoconclusioni. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 257 del 1991, dei d.m. 31/10/1991 e 30/10/1993, nonché degli artt. 101 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che i medici specializzati per cui è causa, tutti iscrittisi a corsi fra l’anno accademico 1993/1994 e 1999/2000, non avevano beneficiato di alcuna borsa di studio perché i corsi non erano previsti dal d. lgs. n. 257 del 1991 e dai decreti ministeriali vigenti all’epoca di immatricolazione. Aggiunge che la rilevanza comunitaria per il corso di neurofisiopatologia è stata riconosciuta solo con il d.m. 31/1/1998, mentre quanto al corso di psicologia clinica non vi è mai stato un decreto attuativo deld. lgs. n. 257. Osserva ancora che il giudizio di equipollenza è consentito al giudice soltanto per i medici iscrittisi ai corsi di specializzazione prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 257 del 1991, ma, una volta entrato in vigore tale provvedimento legislativo, la valutazione di equipollenza è consentita solo ai decreti ministeriali attuativi. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cpc.In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri (Cass. n. 19730 del 2019e n. 21798 del 2016; Cass. sez. U. n. 29345 del 2008).Il giudice del merito ha fatto correttamente applicazione di tale principio di diritto, procedendo al giudizio di equipollenza. Con il secondomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, 11 l. n. 370 del 1999, 1226 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha illegittimamente applicato l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, che prevede per ciascun anno di frequenza un indennizzo pari ad Euro 11.103, 83, invece di applicare l’art. 11 l. n. 370 del 1999, che prevede per ciascun anno l’importo di Euro 6.713,94. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cpc. In materia di trattamento economico dei medici specializzandi, l'art. 8, comma 2, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 ("le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991-1992"), si interpreta nel senso che il precedente art. 6, il quale aveva tardivamente attuato il diritto comunitario, era applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che, alla data di entrata in vigore del decreto, già frequentavano corsi di specializzazione, per essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati, e ciò non solo per gli anni accademici pregressi, ma anche per i successivi (Cass. n. 6469 del 2015).Poiché i medici specializzandi in questione si sono iscritti ad un anno accademico successivo a quello 1991-1992, correttamente il giudice del merito ha fatto applicazione della norma sulla borsa di studio prevista dall’art. 6 d. lgs. n. 257 del Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Trattandosi di Amministrazione dello Stato, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro