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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 28710/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22158-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 502/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22158 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres.

Leone, rel.

Buffa n. 22158/2020 INPS-ULIANA [OSCURATO:PERSONA], iscritto al relativo albo professionale ed a INARCASSA nonché docente di ruolo di scuola media superiore (e perciò assicurato quale lavoratore dipendente presso ex INPDAP ora INPS), proponeva opposizione avverso il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata del 13.06.11, del 31.05.12 e del 17.06.14 con cui l'INPS gli aveva addebitato la contribuzione per gli anni 2005, 2006 e 2008 in relazione al reddito prodotto come libero professionista.

L'adito tribunale di Treviso accoglieva il ricorso e dichiarava insussistenti i presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata.

Avverso tale pronuncia proponeva appello l'INPS.

La corte d'appello di Venezia, con sentenza del 23 dicembre 2019, accoglieva parzialmente l'appello dell'INPS nonché l'eccezione di prescrizione relativa all'anno 2005, sollevata dalla parte appellata.

In riforma del provvedimento censurato la corte territoriale dichiarava prescritti i contributi dovuti per l'anno 2005 e dichiarava, invece, dovuti i contributi per i successivi anni 2006 e 2008, ai quali andavano altresì applicate le sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a), della L. 388/00 (escludendo la corte territoriale la ricorrenza dei presupposti —in particolare l'intento di occultare il debito- per la configurabilità di una evasione contributiva).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte è rimasta intimata.

Con un primo motivo,proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, all'art. 1 del D. Lgs. n. 462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, per aver la corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte di un architetto che, iscritto d'ufficio alla gestione separata, ometta di compilare il cosiddetto quadro RR.

In tal modo, la corte di merito sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una «presunzione di occultamento» di dati essenziali per ravvisare l'esistenza o meno dell'obbligo contributivo.

Con un secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 116, comma 8, lett, a) e b) L. 388/2000 per aver la corte territoriale, erroneamente, ritenuto che nel caso di specie andasse applicato il regime sanzionatorio di cui alla lett. a) dell'articolo considerato, previsto per l'omissione contributiva, in luogo del regime di cui alla lett. b), previsto per l'evasione contributiva.

Il ricorrente sostiene che la fattispecie andava opportunamente inquadrata quale doloso occultamento del debito contributivo in ragione dell'omessa compilazione del c.d. quadro RR da parte del debitore.

I motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione: essi sono entrambi inammissibili.

Con le proposte censure della sentenza impugnata l'INPS si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, non prospettabile (tanto più in questa sede di legittimità).

È stato infatti ritenuto (Cass. n. 7254 del 2021, n. 37529 del 2021 ed altre successive), come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo».

Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito, rilevante anche ai fini del regime sanzionatorio applicabile) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., qui non ritualmente prospettati.

Nulla per spese, essendo la parte rimasta intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22158-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 502/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22158 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa n. 22158/2020 INPS-ULIANA [OSCURATO:PERSONA], iscritto al relativo albo professionale ed a INARCASSA nonché docente di ruolo di scuola media superiore (e perciò assicurato quale lavoratore dipendente presso ex INPDAP ora INPS), proponeva opposizione avverso il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata del 13.06.11, del 31.05.12 e del 17.06.14 con cui l'INPS gli aveva addebitato la contribuzione per gli anni 2005, 2006 e 2008 in relazione al reddito prodotto come libero professionista. L'adito tribunale di Treviso accoglieva il ricorso e dichiarava insussistenti i presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. Avverso tale pronuncia proponeva appello l'INPS. La corte d'appello di Venezia, con sentenza del 23 dicembre 2019, accoglieva parzialmente l'appello dell'INPS nonché l'eccezione di prescrizione relativa all'anno 2005, sollevata dalla parte appellata. In riforma del provvedimento censurato la corte territoriale dichiarava prescritti i contributi dovuti per l'anno 2005 e dichiarava, invece, dovuti i contributi per i successivi anni 2006 e 2008, ai quali andavano altresì applicate le sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a), della L. 388/00 (escludendo la corte territoriale la ricorrenza dei presupposti —in particolare l'intento di occultare il debito- per la configurabilità di una evasione contributiva). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte è rimasta intimata. Con un primo motivo,proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, all'art. 1 del D. Lgs. n. 462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, per aver la corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte di un architetto che, iscritto d'ufficio alla gestione separata, ometta di compilare il cosiddetto quadro RR. In tal modo, la corte di merito sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una «presunzione di occultamento» di dati essenziali per ravvisare l'esistenza o meno dell'obbligo contributivo. Con un secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 116, comma 8, lett, a) e b) L. 388/2000 per aver la corte territoriale, erroneamente, ritenuto che nel caso di specie andasse applicato il regime sanzionatorio di cui alla lett. a) dell'articolo considerato, previsto per l'omissione contributiva, in luogo del regime di cui alla lett. b), previsto per l'evasione contributiva. Il ricorrente sostiene che la fattispecie andava opportunamente inquadrata quale doloso occultamento del debito contributivo in ragione dell'omessa compilazione del c.d. quadro RR da parte del debitore. I motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione: essi sono entrambi inammissibili. Con le proposte censure della sentenza impugnata l'INPS si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, non prospettabile (tanto più in questa sede di legittimità). È stato infatti ritenuto (Cass. n. 7254 del 2021, n. 37529 del 2021 ed altre successive), come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo». Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito, rilevante anche ai fini del regime sanzionatorio applicabile) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., qui non ritualmente prospettati. Nulla per spese, essendo la parte rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dov
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