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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14465/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, nonostante l'erronea indicazione del termine di scadenza per la proposizione dell'appello - 12 ottobre 2019 anziché 26 novembre 2019-, l'appello, proposto in data 20 dicembre 2019, era pacificamente tardivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lo Pierluigi" Stefano "111...LE.R1A OFKrITATO N C ogg. 1 ------ 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, nonostante l'erronea indicazione del termine di scadenza per la proposizione dell'appello - 12 ottobre 2019 anziché 26 novembre 2019-, l'appello, proposto in data 20 dicembre 2019, era pacificamente tardivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lo Pierluigi" Stefano "111...LE.R1A OFKrITATO N C ogg. 1 ------ 3
Sentenza Cassazione n. 14465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris