Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 28508/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Mare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di indagato nel procedimento in epigrafe, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzo interessato alla restituzione della res, in quanto amministratore protempore della società [OSCURATO:SOCIETA] proprietaria di un'area sita nel Comune di Lagonegro, nella parte di maggiore consistenza adibita a parcheggio, con unico ricorso e mediante medesimo difensore, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale distrettuale di Potenza in sede di appello con cui è stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto con decreto del Gip del Tribunale di Potenza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducono violazione di legge processuale, evidenziando che il giudice a quo ha dichiarato erroneamente la inutilizzabilità della relazione redatta dal [OSCURATO:PERSONA] e della corredata nuova documentazione depositata dagli appellanti per la prima volta nel corso di giudizio di appello, in quanto novum non producibile in sede di appello. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione dell'art. 10 della L.1150/1942, sotto il profilo della omessa considerazione dell'intero provvedimento di approvazione del piano regolatore generale n.144 del 1975, evidenziando che nel testo del suddetto provvedimento non vi è alcun riferimento al vincolo assoluto monumentale, archeologico e paesaggistico cui sarebbe sottoposta l'area in questione, ubicata a monte dell'ospedale di Lagonegro.

L'inclusione dell'area tra quelle soggette a vincolo edificatorio assoluto era stata, infatti, proposto dalla Regione ma il Comune aveva assunto determinazioni diverse in proposito, come emerge chiaramente dal PRG del 1973, antecedente all'atto finale di approvazione del 1974, che costituisce atto integrante dell'intero iter procedimentale.

Inoltre, in ordine alla area di minore consistenza, erronea è anche la motivazione del giudice a quo nella parte in cui non considera che il vincolo dell'area "a verde pubblico" non preclude iniziative private a carattere imprenditoriale.

Precisano infatti che il vincolo "a verde pubblico" è di tipo espropriativo, e non conformativo e, in quanto tale, è decaduto decorso il quinquennio dalla sua apposizione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è privo di legittimazione ad impugnare, in quanto soggetto non interessato alla restituzione dell'area sottoposta a vincolo, essendo egli imputato nel procedimento penale in oggetto nella qualità di precedente amministratore della società proprietaria dell'area.

L'attuale amministratore e rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria dell'area, legittimato a proporre il ricorso per cassazione è dunque solo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

1.1. La carenza di interesse concreto ed attuale all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

In proposito, si osserva che recentemente le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che "nel giudizio di appello cautelare (art 310 cod. proc. pen.), celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto d'appello, e del contraddittorio (Sez.

U, n. del 30/11/2023).

Si è quindi confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel procedimento conseguente all'appello contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che sia rispettato l'ambito del "devolutum" e sia assicurato il contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 12245 del 14/02/2013, Rv. 255539).

Nel caso in disamina, [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale della società proprietaria dell'area, ha impugnato il decreto di sequestro preventivo dell'area in questione con atto di appello, producendo, dopo la formulazione del gravame, una ulteriore perizia tecnica e depositando nuova documentazione rispetto a quella già acquisita in sede di convalida del decreto di sequestro preventivo.

Il Tribunale del riesame, in sede di appello, ha ritenuto erroneamente che la seconda perizia tecnica e la relativa documentazione allegata non potessero essere valutate, trattandosi di documentazione non sottoposta all'attenzione del primo giudice.

Il Tribunale ha quindi omesso la valutazione dei nova prodotti in sede di appello, ritenendo, erroneamente, che tale valutazione fosse preclusa in sede di appello cautelare.

Tuttavia, come detto, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato il principio opposto, secondo il quale possono essere prodotti elementi nuovi in appello, sia pure nel rispetto del principio devolutivo.

3. L'ordinanza impugnata deve, dunque, esser annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lagonegro.

PQM x Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti della società "[OSCURATO:SOCIETA]." e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lagonegro, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Mare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di indagato nel procedimento in epigrafe, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzo interessato alla restituzione della res, in quanto amministratore protempore della società [OSCURATO:SOCIETA] proprietaria di un'area sita nel Comune di Lagonegro, nella parte di maggiore consistenza adibita a parcheggio, con unico ricorso e mediante medesimo difensore, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale distrettuale di Potenza in sede di appello con cui è stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto con decreto del Gip del Tribunale di Potenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducono violazione di legge processuale, evidenziando che il giudice a quo ha dichiarato erroneamente la inutilizzabilità della relazione redatta dal [OSCURATO:PERSONA] e della corredata nuova documentazione depositata dagli appellanti per la prima volta nel corso di giudizio di appello, in quanto novum non producibile in sede di appello. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione dell'art. 10 della L.1150/1942, sotto il profilo della omessa considerazione dell'intero provvedimento di approvazione del piano regolatore generale n.144 del 1975, evidenziando che nel testo del suddetto provvedimento non vi è alcun riferimento al vincolo assoluto monumentale, archeologico e paesaggistico cui sarebbe sottoposta l'area in questione, ubicata a monte dell'ospedale di Lagonegro. L'inclusione dell'area tra quelle soggette a vincolo edificatorio assoluto era stata, infatti, proposto dalla Regione ma il Comune aveva assunto determinazioni diverse in proposito, come emerge chiaramente dal PRG del 1973, antecedente all'atto finale di approvazione del 1974, che costituisce atto integrante dell'intero iter procedimentale. Inoltre, in ordine alla area di minore consistenza, erronea è anche la motivazione del giudice a quo nella parte in cui non considera che il vincolo dell'area "a verde pubblico" non preclude iniziative private a carattere imprenditoriale. Precisano infatti che il vincolo "a verde pubblico" è di tipo espropriativo, e non conformativo e, in quanto tale, è decaduto decorso il quinquennio dalla sua apposizione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è privo di legittimazione ad impugnare, in quanto soggetto non interessato alla restituzione dell'area sottoposta a vincolo, essendo egli imputato nel procedimento penale in oggetto nella qualità di precedente amministratore della società proprietaria dell'area. L'attuale amministratore e rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria dell'area, legittimato a proporre il ricorso per cassazione è dunque solo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La carenza di interesse concreto ed attuale all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. In proposito, si osserva che recentemente le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che "nel giudizio di appello cautelare (art 310 cod. proc. pen.), celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto d'appello, e del contraddittorio (Sez. U, n. del 30/11/2023). Si è quindi confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel procedimento conseguente all'appello contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che sia rispettato l'ambito del "devolutum" e sia assicurato il contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 12245 del 14/02/2013, Rv. 255539). Nel caso in disamina, [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale della società proprietaria dell'area, ha impugnato il decreto di sequestro preventivo dell'area in questione con atto di appello, producendo, dopo la formulazione del gravame, una ulteriore perizia tecnica e depositando nuova documentazione rispetto a quella già acquisita in sede di convalida del decreto di sequestro preventivo. Il Tribunale del riesame, in sede di appello, ha ritenuto erroneamente che la seconda perizia tecnica e la relativa documentazione allegata non potessero essere valutate, trattandosi di documentazione non sottoposta all'attenzione del primo giudice. Il Tribunale ha quindi omesso la valutazione dei nova prodotti in sede di appello, ritenendo, erroneamente, che tale valutazione fosse preclusa in sede di appello cautelare. Tuttavia, come detto, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato il principio opposto, secondo il quale possono essere prodotti elementi nuovi in appello, sia pure nel rispetto del principio devolutivo. 3. L'ordinanza impugnata deve, dunque, esser annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lagonegro. PQM x Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti della società "[OSCURATO:SOCIETA]." e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lagonegro, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12
Decreto Cassazione n. 28508/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris