CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza è stato rigettato l'appello avverso il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari di Lecce, di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia della misura coercitiva in atto per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di fase. Nel ricorso vengono formulati due distinti motivi qui sintetizzati nei termini di cui all'art.173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. 1.1 Con il primo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 297 comma 3 del cod. proc. pen. in relazione agli articoli 12 b) e c) nonché 81 del codice penale. Omettendo ogni motivazione sui rilievi sollevati dal ricorrente e basando la decisione esclusivamente sull'astratta citazione dei principi giurisprudenziali, il tribunale ha completamente pretermesso il confronto con le imputazioni ascritte al Donatiello. Dall'analisi delle stesse, effettuate tanto innanzi al tribunale del riesame che nel ricorso in cassazione, risulta che l'imputazione di estorsione di cui al capo di imputazione provvisoria 49 ascritta all'imputato nella seconda ordinanza di custodia cautelare unitamente ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Schiavone, Sirena e Tomaiuolo altro non rappresenta se non un reato-fine commesso nell'alveo del medesimo disegno criminoso sotteso alla partecipazione dell'indagato in qualità di capo promotore nell'associazione mafiosa contestata nella prima ordinanza al capo 1. 1.2. Nel secondo motivo di ricorso si evidenziano le carenze motivazionali e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui i molteplici argomenti esposti nelle impugnazioni sono stati ignorati non avendo la motivazione della decisione del tribunale del riesame affrontato alcuno di essi. In particolare viene in rilievo il ruolo del Donatello nell'alveo dell'associazione mafiosa ed il tempus commissi delicti oggetto di contestazione. Infatti al ricorrente viene contestato il ruolo di capo promotore e non di mero partecipe come indicato erroneamente nell'ordinanza del tribunale del riesame con riferimento al periodo successivo alla sua scarcerazione (marzo 2018) e con permanenza fino alla data del suo arresto (25 settembre 2020). Invero il ruolo verticistico e l'arco temporale di commissione del reato associativo avrebbero dovuto essere tenuti in debita considerazione dal tribunale nel valutare i presupposti per l'applicazione degli articoli 81 e 12 lett. b) e c) cod. pen.. Considerando tali elementi, emerge l'inconferenza della giurisprudenza citata dal tribunale laddove si fa riferimento alla mera condotta di partecipazione retrodatando il momento della programmazione dei dati fine al momento di costituzione dell'associazione. Tuttavia la posizione apicale contestata all'imputato comporta necessariamente non solo l'accettazione da parte di costui in via generica e programmatica dei reati-fine, ma anche una maggiore consapevolezza e responsabilità del ricorrente nel concepire e programmare gli stessi reati. Infine viene evidenziata la illogicità argomentativa dell'ordinanza impugnata anche in relazione agli ulteriori requisiti richiesti dall'articolo 297 comma 3 cod. proc. pen. In mancanza di connessione qualificata, la difesa aveva infatti segnalato che il reato-fine contestato al capo 49 della seconda ordinanza era stato commesso prima dell'emissione della prima ordinanza e nel mezzo dell'arco temporale di consumazione del reato associativo. Il deposito dell'informativa conclusiva sui fatti del secondo procedimento da parte della Guardia di Finanza porta la data del 10 marzo 2020, anteriore all'emissione della prima ordinanza cautelare del 14 settembre 2020. I chiari elementi di connessione tra i fatti contestati nei due procedimenti avrebbe dovuto portare il pubblico ministero a procedere all'emissione di un'unica richiesta di custodia tanto più alla luce del fatto che i due procedimenti sono assegnati nella fase di indagini allo stesso magistrato della direzione distrettuale antimafia. L'identità fisica del magistrato inquirente rende illogiche le motivazioni del provvedimento impugnato nonché inconferenti i richiami giurisprudenziali ivi contenuti legati alla diversità delle notizie di reato e della polizia giudiziaria procedente. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di gravità indiziaria, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici del merito cautelare che, con valutazione conforme delle medesime emergenze, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano inidonee a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare dai fatti specifici (epoca di deposito delle notizie di reato, fattispecie concrete da esse desumibili) una situazione fattuale corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. La motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal costituire, come ritenuto nel ricorso, il frutto di una astratta esposizione di principi della giurisprudenza in materia, affronta i punti nodali della fattispecie sottoposta, risolvendoli efficacemente. 2.2. Come ricordato anche nel provvedimento impugnato, l'art. 297 comma 3 cod.proc.pen. nel disciplinare l'istituto della "contestazione a catena" ha codificato e disciplinato la deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata della custodia cautelare, già elaborata dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza del previgente codice di rito, per il caso di emissione di successive ordinanze applicative della medesima misura nei confronti del medesimo soggetto per medesimo fatto ovvero fatti diversi ma connessi tra loro. Secondo il dettato dell'art. 297 comma 3 cod.proc.pen., a seguito della modifica legislativa del 1995, la retrodatazione del termine di decorrenza della misura cautelare opera laddove i due provvedimenti riguardino lo stesso fatto ovvero più fatti esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati commessi per eseguire gli altri (connessione teleologica), specificando che "se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave". 3. E' necessario tuttavia puntualizzare, con riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, che l'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata e della "desumibilità dagli atti" costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito, che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento (Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798). 3.1. In particolare, la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la verifica riguardo la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare (Sez. 2, n.13834 del 16/12/2016 - dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680) ed investe l'accertamento non già della mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, bensì della condizione di conoscenza derivante, in concreto, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n.46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437, N. 15451 del 2012 Rv. 253509, N. 11807 del 2013 Rv. 255722). 3.2. Nel quadro così delineato, la verifica del rapporto di connessione tra i reati, la desumibilità dagli atti ora per allora degli elementi indiziari fondanti le successive incolpazioni, l'accertamento dell'interesse in riferimento alle modalità di computo ed ai criteri di calcolo dei termini di durata della originaria misura investono accertamenti di merito, che procedono dalla complessa comparazione delle contestazioni, del materiale dimostrativo e della potenzialità esplicativa del medesimo in relazione ai fatti successivamente contestati, fino alla analitica disamina del rapporto di interferenza temporale tra la misura in atto e quella successivamente disposta in correlazione alle diverse fasi processuali dei diversi procedimenti. 3.3. Siffatto complesso procedimento di verifica si pone al di fuori dei limiti assegnati al sindacato di legittimità, postulando un accesso diretto ai fatti contestati, in diverse connotazioni, nei diversi procedimenti, riservato al giudice del merito cautelare. 4. Questa Corte può sindacare la correttezza della motivazione solo nei termini della tradizionale triade dei vizi elencati nell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. Ed allora, occorre innanzi tutto rilevare che nel ricorso i tre vizi vengono dedotti cumulativamente e promiscuamente, così incorrendo in una prima ragione di genericità che già di per se stessa condanna il ricorso all'inammissibilità. Infatti, il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura che — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A tal proposito, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. In aggiunta a questo preliminare rilievo, la Corte sottolinea che i dedotti vizi motivazionali sono comunque insussistenti, per come enunciati nella seconda parte del ricorso. Premesso che critiche di contraddittorietà, pur menzionate nell'intestazione del motivo (pg.2 del ricorso) non sono più menzionate e coltivate nel corpo dello stesso, non si vede come possano essere nemmeno fondate quelle relative alla mancanza della motivazione ed alla manifesta illogicità della stessa. Parlare di mancanza di motivazione (anche solo nel confrontarsi con i motivi di appello) non pare affatto appropriato, a fronte di una motivazione di 7 pagine che affronta in dettaglio tanto gli istituti giuridici quanto i profili concreti del caso sottoposto con analitica disamina della situazione fattuale oggetto di esame (cfr.pg .6 della ordinanza impugnata). Occorre considerare che il denunciato vizio ricorre esclusivamente quando la motivazione non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Si tratta, come si vede, di casi estremi, si potrebbe dire quasi di una 'patologia motivazionale' che certamente nel caso concreto non ricorre. Quanto alla illogicità del percorso motivazionale (denunciata a pg.13), nemmeno il ricorso, nel denunciarla, giunge a definirla manifesta (standard pure espressamente richiesto dalla legge). Anche senza voler enfatizzare che il motivo solo illogico e non 'manifestamente illogico' sarebbe già solo per questo inammissibile (ex multis Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965 - 01), si vuole rilevare che la denunciata incongruenza (non aver valorizzato che, al di là delle diverse autorità di investigazione, il Procuratore che ha chiesto le due successive misure fosse lo stesso) non è tale. Se non altro per la ragione che non emerge da alcun dato reperibile da questo Collegio in quale data sia stata depositata la prima richiesta di misura cautelare al fine di apprezzare la concreta possibilità per il pubblico ministero di effettuare, in relazione agli ulteriori elementi pervenuti alla sua attenzione con la seconda informativa (del 10 marzo 2020), le complesse valutazioni a lui spettanti secondo le regole sopra indicate (ai punti 3.1 e 3.2). Il mero riferimento alla data di emissione della prima ordinanza -14 settembre 2020 rispetto ad una notitia criminis pervenuta il 28 agosto 2018- non può fornire in tal senso alcun apprezzabile dato valutativo. 5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 6. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali