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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25420/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 giugno 2022 il Tribunale di Sciacca ha condannato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della Pescheria "Sapore di mare" corrente in Ribera, alla pena di euro cinquemila di ammenda per il reato di cui all'art. 5 lett. b e 6, comma 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione assumendo in primo luogo la prescrizione del reato, commesso il 17 ottobre 2016, e comunque deducendo il vizio motivazionale dal momento che la merce sequestrata non era esposta alla vendita, ma posta in altra stanza e - in attesa dello smaltimento - collocata in apposito pozzetto congelatore.

Né era stata considerata la produzione documentale, ivi compresi il contratto di smaltimento dei rifiuti e le ricevute di prelievo di questi ultimi.

In ogni caso la pena doveva considerarsi eccessiva, ed era fatta richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Per quanto concerne l'eccepita prescrizione, vero è, in proposito, che - quanto al legittimo impedimento del difensore e alla sospensione del termine prescrizionale per l'adesione dei difensori allo sciopero della Camera penale di Sciacca - ictu ocu/i al 14 giugno 2022 non poteva considerarsi maturato il quinquennio contravvenzionale, il cui dies a quo è invero il 17 ottobre 2016 (tant'è che, in ogni caso, anche il ricorrente ha inteso fissare la data di ritenuta prescrizione al 12 settembre 2022, quindi in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata).

3.1.1. In relazione alle ulteriori questioni, il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

3.2. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza del vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

Tenuto invero conto del principio di autosufficienza del ricorso, le considerazioni del ricorrente hanno quindi la natura di inammissibili labiali doglianze di mero fatto.

3.3. Parimenti inammissibili appaiono le ulteriori ragioni di doglianza.

E' anzitutto nozione da ribadire che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo) (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Infatti il giudice, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, e tenuto conto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

In specie la pena pecuniaria di euro cinquemila di ammenda si è tenuta ampiamente al di sotto della media edittale (fissata ancora da lire seicentomila a lire sessanta milioni), e già non era stata applicata la sanzione detentiva alternativa.

3.3.1. In merito infine alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, ed anche a prescindere che essa non appare integrare uno specifico motivo di doglianza ma una mera sollecitazione senza alcuna ulteriore deduzione, questa Corte ha già osservato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

Ed in specie il ricorrente si è limitato a richiedere l'applicazione del beneficio.

4. Non può quindi che concludersi, attesa la manifesta infondatezza di tutti i profili di censura, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, con la conseguente mancata instaurazione del rapporto processuale d'impugnazione nella presente sede.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, 3.e00 in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle iRE.t1 LA spese processuali e della somma di euro nuattroml14 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 giugno 2022 il Tribunale di Sciacca ha condannato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della Pescheria "Sapore di mare" corrente in Ribera, alla pena di euro cinquemila di ammenda per il reato di cui all'art. 5 lett. b e 6, comma 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione assumendo in primo luogo la prescrizione del reato, commesso il 17 ottobre 2016, e comunque deducendo il vizio motivazionale dal momento che la merce sequestrata non era esposta alla vendita, ma posta in altra stanza e - in attesa dello smaltimento - collocata in apposito pozzetto congelatore. Né era stata considerata la produzione documentale, ivi compresi il contratto di smaltimento dei rifiuti e le ricevute di prelievo di questi ultimi. In ogni caso la pena doveva considerarsi eccessiva, ed era fatta richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Per quanto concerne l'eccepita prescrizione, vero è, in proposito, che - quanto al legittimo impedimento del difensore e alla sospensione del termine prescrizionale per l'adesione dei difensori allo sciopero della Camera penale di Sciacca - ictu ocu/i al 14 giugno 2022 non poteva considerarsi maturato il quinquennio contravvenzionale, il cui dies a quo è invero il 17 ottobre 2016 (tant'è che, in ogni caso, anche il ricorrente ha inteso fissare la data di ritenuta prescrizione al 12 settembre 2022, quindi in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata). 3.1.1. In relazione alle ulteriori questioni, il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 3.2. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza del vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. Tenuto invero conto del principio di autosufficienza del ricorso, le considerazioni del ricorrente hanno quindi la natura di inammissibili labiali doglianze di mero fatto. 3.3. Parimenti inammissibili appaiono le ulteriori ragioni di doglianza. E' anzitutto nozione da ribadire che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo) (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Infatti il giudice, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, e tenuto conto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). In specie la pena pecuniaria di euro cinquemila di ammenda si è tenuta ampiamente al di sotto della media edittale (fissata ancora da lire seicentomila a lire sessanta milioni), e già non era stata applicata la sanzione detentiva alternativa. 3.3.1. In merito infine alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, ed anche a prescindere che essa non appare integrare uno specifico motivo di doglianza ma una mera sollecitazione senza alcuna ulteriore deduzione, questa Corte ha già osservato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Ed in specie il ricorrente si è limitato a richiedere l'applicazione del beneficio. 4. Non può quindi che concludersi, attesa la manifesta infondatezza di tutti i profili di censura, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, con la conseguente mancata instaurazione del rapporto processuale d'impugnazione nella presente sede.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, 3.e00 in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle iRE.t1 LA spese processuali e della somma di euro nuattroml14 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
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