CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Bologna in data 15/01/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 15/01/2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato ladecisione del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale che aveva condannatoArone Franco per i delitti di rapina aggravata, peculato e porto illegale di arma, alla pena dianni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, ritenendo il delitto di rapina piùgrave rispetto al peculato.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo con unprimo motivo l’erronea applicazione della legge penale in tema di reato continuato (art.81 comma 2 cod. pen.), non avendo i giudici di merito considerato, ai fini dellaindividuazione del reato più grave, la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen., ritenendola un post factum non suscettibile di bilanciamento con le circostanzeaggravanti.3. Con il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione in merito alle censuredifensive elevate con l’atto di appello che contestavano l’individuazione della rapinacome reato più grave rispetto al peculato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato e va rigettato.1. La Corte di appello, come il primo giudice, ha richiamato il principio di dirittoaffermato dalle Sez. U. “Ciabotti” (sent. n. n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347 – 01)secondo cui “In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto inbase alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singolecircostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fradi esse”, ma ha omesso di prendere in considerazione, nel giudizio di bilanciamento traaggravanti e attenuanti, ai fini dell’ individuazione della violazione più grave, la circostanzaritenendo che la stessa non fosse comparabile con le aggravanti, in quanto attinente ad unpost factum.Tale considerazione è errata. In tema di reato continuato, il giudice, per individuare laviolazione più grave, deve tener conto anche delle circostanze, aggravanti e attenuanti,ravvisabili nel caso concreto e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che, entro i limitiprevisti dalla legge, ritiene opportuni, effettuando, all'esito, l'aumento sanzionatorio per laritenuta continuazione (Sez. 3, n. 44175 del 19/09/2023, Rv. 285258 - 01).Giova inoltre ricordare il principio di diritto affermato da questa Corte di legittimitàsecondo cui, in tema di continuazione, la circostanza attenuante dell'integrale riparazione deldanno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimodisegno criminoso (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008 - dep. 2009, Rv. 24175501). Taleinsegnamento è stato ribadito dalla Suprema Corte, nel senso che la circostanza attenuantedell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reatounificato nel medesimo disegno criminoso, che sotto questo profilo recupera la propriaautonomia materiale, coerentemente con i limiti dell'unità giuridica del reato continuato. Nederiva la valorizzazione della condotta riparatoria in riferimento anche soltanto a taluno deisingoli fatti di reato unificati per continuazione, con effetti sulla pena base quando ilrisarcimento riguardi il reato più grave e/o sugli aumenti di pena quando riguardi i reatisatelliti (Sez. 2, n. 39166 del 12/10/2011, Rv. 251128-01; Sez. 2, n. 36532 del 14/10/2025,Rv. 288828 – 01)2. Ciò detto, tuttavia, nella specie, nonostante il giudice di merito abbia erroneamentepretermesso dal giudizio di bilanciamento la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62n. 6 cod. pen., tale errore, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non ha avuto effettipregiudizievoli ai fini della determinazione della pena massima in quanto il riconoscimento didetta attenuante non avrebbe potuto comportare che la riduzione minima di un giornorispetto alla pena di anni cinque di reclusione prevista per il delitto di rapina semplice, cosìdeterminata in esito al giudizio di bilanciamento operato in sentenza in termini diequivalenza, delle attenuanti generiche con le aggravanti e dunque, ai fini delladeterminazione della pena, occorreva pur sempre prendere in considerazione il delitto dirapina semplice punito con la reclusione da cinque a dieci anni e non quello di peculatopunito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.E’ stato infatti affermato che “in presenza di due reati puniti con pene edittali diversenella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazionepiù grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovutoinfliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con penaedittale maggiore nel minimo (Sez. 3, n. 6828 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 262527 – 01).La pronuncia citata richiama il dettato delle Sez. U. “Ciabotti” che in motivazione hannospiegato “in caso di reati unificati dall'identità del disegno criminoso in ordine ai quali debbatrovare applicazione una pena di identica specie, ove l'uno di essi sia punito con pena piùelevata nel massimo e l'altro con pena più elevata nel minimo, la pena da irrogare inconcreto non può essere inferiore alla seconda previsione edittale.”3. In conclusione il giudice di merito, nonostante l’omessa ponderazione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., è addivenuto alla irrogazione di unapena, in concreto, corretta, avuto riguardo alla determinazione della pena base in relazioneal delitto di rapina semplice, punita con pena più elevata nel minimo (anni cinque) rispetto alpeculato (anni quattro di reclusione) sulla quale, poi, ha calcolato gli incrementi per lacontinuazione.4. Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]