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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13812/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

017 ORDINANZA sul ricorso 11320/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 687/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Milano con la sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nonché in proprio quale fideiussore delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] – e di seguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA] – a fronte del mutuo fondiario concesso da questa ai fini dell'acquisto e della ristrutturazione di un immobile residenziale ubicato in Cagliari, avverso la decisione di primo grado pronunciata dal Tribunale di Milano, che aveva respinto le domande proposte dall'Exiana e, a seguito di intervento volontario, pure dall'Areco, dirette a conseguire il risarcimento dei danni scaturiti dalle condotte ascritte alle controparti – che negando la riduzione dell'ammontare del debito e la restrizione dell'ipoteca iscritta a garanzia del medesimo avevano impedito alla società di procedere alla vendita frazionata dell'immobile e ne avevano con ciò determinato l'insolvenza causa del suo fallimento – ed aveva invece accolto la domanda riconvenzionale RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est.

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dispiegata dalle banche nei confronti dell'Exiana quale garante delle predette obbligazioni.

A motivazione del pronunciato rigetto la Corte d'Appello ha addotto e fatto proprie le considerazioni del Tribunale ed ha quindi nuovamente rilevato il difetto di legittimazione attiva dell'Exiana riguardo alle domande discendenti dal contratto di mutuo, pertinendo esse alla sola società, non essendo perciò esercitabili dal fideiussore ed escludendo altresì che la denegata legittimazione dell'Exiana potesse sussistere in difetto di un pregiudizio diretto quale socio della società; il difetto di legittimazione attiva dell'Areco, rilevato nella specie d'ufficio sul presupposto che questa avesse agito in giudizio in difetto di autorizzazione del giudice delegato e che non fosse per contro configurabile la legittimazione suppletiva del fallito, avendo il giudice delegato valutato negativamente la convenienza per il fallimento di partecipare al giudizio, con ciò venendo meno la condizione di inerzia del fallimento legittimante la partecipazione al giudizio del fallito; l'infondatezza nel merito delle domande dell'Exiana circa la mancata riduzione del mutuo e la mancata restrizione della relativa iscrizione ipotecaria, posto che all'atto della relativa istanza la società era inadempiente, sicché il rifiuto opposto dalle banche non poteva giudicarsi ingiustificato essendosi esse valse dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., il che escludeva l'applicabilità dell'art. 39, comma 5, TUB; la mancata dimostrazione della circostanza afferente all'asserita richiesta di frazionamento del mutuo, i documenti a tal fine prodotti provando infatti solo che era stata proposta la stipulazione di un nuovo mutuo a diverse condizioni; l'inammissibilità delle istanze istruttorie in quanto generiche, valutative e irrilevanti ai fini della decisione; e da ultimo, la fondatezza della domanda riconvenzionale, l'insinuazione al passivo non determinando la rinuncia delle banche alle pretese nei confronti del RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est.

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 garante e non essendo l'insolvenza addebitabile alla condotta di costoro.

Per la cassazione della sentenza de qua, i soccombenti si appellano a nove motivi di ricorso, ai quali resistono le banche intimate con controricorso.

Memorie ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. di tutte le parti. [OSCURATO:PERSONA]

2. Nel primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l'erroneità del convincimento esplicitato dal decidente del grado in punto al difetto di legittimazione attiva dell'Exiana, a tenore della genericità delle relative statuizioni che «sembrano» travolgere per l'intero la posizione processuale del medesimo, quantunque esse debbano al contrario ritenersi limitate al solo debito per interessi di pertinenza della società. il difetto di legittimazione attiva del fideiussore dichiarato dalla Corte d’Appello è viziato sostanzialmente da ultra petizione perché il tribunale lo aveva perimetrato al risarcimento dei danni patrimoniali per ulteriori interessi da estensione temporale del mutuo.

Il motivo è infondato.

La Corte ha limitato il difetto di legittimazione ai soli effetti della responsabilità contrattuale dell’istituto.

Ciò risulta in modo univoco dall’esame integrato della motivazione con il dispositivo.

Quanto al resto ha esaminato le condotte dedotte come inadempienti ed illecite (anche sul piano della responsabilità extracontrattuale) escludendone il fondamento.

Dunque qualsiasi eventuale incertezza sull’ambito della carenza di legittimazione viene meno.

3. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano che per la genericità della statuizione in punto al difetto di legittimazione attiva dell'Exiana si potrebbe coltivare «l'ipotesi» che la declaratoria in questione debba intendersi riferita alla totalità delle domande dispiegate dall'Exiana, resta assorbito in conseguenza del RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est.

Cons.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 rigetto del primo motivo, posto che, una volta escluso che la Corte d'Appello abbia inteso confermare il difetto di legittimazione dell'Exiana con riguardo alle domande del medesimo diverse da quelle di pertinenza della società, pronunciandone non a caso il rigetto nel merito, viene implicitamente meno ogni ragione di provarne la legittimazione preconizzata, seppure se solo in via ipotetica, con il motivo.

4. Il terzo motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano l'erroneità del convincimento esplicitato dal decidente del grado in punto al difetto di legittimazione attiva della Areco, in quanto esso postulerebbe la «sussistenza» di una valutazione motivata e negativa da parte degli organi fallimentari circa la convenienza per il fallimento di partecipare al giudizio incardinato dal fallito, nella specie del tutto mancante, non essendo estrapolabile dal provvedimento del g.d. in data 1.2.2013, è affetto da una duplice ragione di inammissibilità.

Va, invero, osservato – sull'incontestato assunto in diritto che la legittimazione suppletiva del fallito in luogo del fallimento sussiste solo nel caso di inerzia o di disinteresse degli organi della procedura, onde essa viene meno allorché questi si siano concretamente attivati e abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia (Cass., Sez.

III, 21/07/2009, n. 16926; Cass., Sez.

V, 18/05/2007, n. 11572; Cass., Sez.

III, 21/05/2004, n. 9710) – che della violazione di legge nella specie allegata – ovvero, segnatamente dell'art. 43 l. fall. – , giusta il predicato precettivo che si ritrae dal richiamato insegnamento di diritto, si potrebbe fare semmai addebito agli organi fallimentari e cioè, stando alla specificità del caso, al curatore per non aver ravvisato la convenienza di sostituirsi al fallito e al giudice delegato per non aver debitamente censurato il giudizio del curatore, ma non certo al giudice del procedimento incardinato dal fallito che si limita a prendere atto dell'intendimento negativo mostrato dagli organi della procedura circa la proseguibilità di esso e ne trae le RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est.

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dovute conseguenze, negando, come è avvenuto qui, la legittimazione suppletiva del fallito.

Questo aiuta poi a comprendere che, non potendo imputarsi alla sentenza qui impugnata la violazione della norma fallimentare, ciò di cui il motivo propriamente si duole – ed il paragrafo 3 ne è la prova – è il giudizio di valore espresso dalla Corte d'Appello in ordine al contenuto del provvedimento reso nella specie dal giudice fallimentare.

Allorché, per vero, la Corte d'Appello, ha ritenuto che nella specie non fossero sussistenti le condizioni per riconoscere la legittimazione di Areco, ciò ha fatto esaminando il predetto provvedimento del giudice delegato e l'apprezzamento in tal guisa operato è fonte di un accertamento di fatto insuscettibile di revisione in questa sede.

5. Il quarto motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano, da un lato, la violazione dell'art. 39, comma 5, TUB, nonché degli artt.1175, 1375 e 1218 cod. civ. avendo la Corte d'Appello avallato la condotta delle banche che avevano denegato la richiesta restrizione ipotecaria sull'errato presupposto che fosse a tal fine necessaria l'intervenuta estinzione almeno della quinta parte del debito originario, sebbene fosse sufficiente invece la persistente «adeguatezza» dei beni rimasti in garanzia e, dall'altro, la violazione dell'art. 1460 cod. civ. avendo la Corte d'Appello valorizzato a tal fine una pretesa «eccezione di inadempimento», sebbene nessun inadempimento fosse imputabile alla mutuataria e nessuna eccezione in tal senso fosse stata sollevata dalle banche nel corso del giudizio, è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Infondato si rivela nella sua prima allegazione.

L'art. 39, comma 5, TUB recita "i debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta.

Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est.

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tanto la lettera della norma che l'interpretazione logico-sistematica di essa smentiscono alla radice l'assunto ricorrente.

E' vero, in breve, che la norma contempli due distinte fattispecie (riduzione della somma iscritta a garanzia e restrizione dei beni vincolati), ma si tratta di fattispecie che hanno titolo nel medesimo presupposto che il debito originario sia stato estino almeno per un quinto.

Ciò si evince dall'avverbio "ancora" che figura nella seconda disposizione che non può che essere letto in connessione con la prima presupponendo che, per potere essere ancora dovute, le somme inizialmente poste a debito siano state appunto ridotte; trova sviluppo nell'assetto grafico della norma che non è contenuta in un comma isolato, ma segue al primo inciso contenente la condizione della riduzione della quinta parte del debito; e riscuote decisiva conferma sul piano logico non avendo senso che alla restrizione dell'ipoteca si possa procedere in difetto di una riduzione dell'ammontare delle somme iscritte a garanzia, ovvero della riduzione del debito originario appunto nella misura di un quinto, tanto più considerando che la prestazione della garanzia, rispetto alla quale la restrizione dovrebbe rendersi efficace, è di regola commisurata all'entità del debito che deve garantire, sicché non sarebbe concepibile una riduzione di essa svincolata dalla riduzione del debito iniziale.

Inammissibile lo è, invece nella seconda allegazione.

Si insiste, invero, suo tramite, su aspetti fattuali della complessiva vicenda esaminata dalla Corte d'Appello insuscettibili di riesame in questa sede, attesi i noti limiti cui è soggetto il giudizio di cassazione, che non costituisce un terzo grado di giudizio in cui poter porre riparo alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata.

6. Il quinto motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano il vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il decidente del grado nel non aver sanzionato a mente degli artt. 1175, 1375 e 1218 cod.

RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est.

Cons.

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7. il sesto motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1175, 1375, 1362 e 1366 cod. civ. e dell'art. 39, comma 6, TUB, poiché la Corte avrebbe ritenuto indimostrata la circostanza afferente al frazionamento dell'originario impegno di debito contratto da Areco, sebbene la relativa richiesta emerga «con evidenza» dalla corretta interpretazione degli atti di causa, è inammissibile.

Come già si affermato con riguardo alla seconda censura ostesa con il quarto motivo di ricorso, anche quella in esame insiste sui profili meritali della vicenda oggetto di giudizio, il cui esame è compito esclusivo dl giudice di merito e non è devolubile, pur se ne avvenga la deduzione sotto l'apparente veste di un preteso errore di diritto, alla Corte di Cassazione che non è notoriamente giudice del fatto sostanziale.

8. Il settimo motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e deducono la nullità dell'impugnata sentenza perché viziata da motivazione apparente nella parte in cui ha respinto le istanze risarcitorie dei ricorrenti che non avrebbero «contestato» quanto al riguardo affermato dal primo giudice, e ciò malgrado il contrario constasse dagli atti di causa, è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Inammissibile risulta nella prima allegazione perché la capitolazione della pretesa violazione di legge non si allinea allo statuto di RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est.

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 censurabilità per cassazione dell'errore di diritto non chiarendo l'illustrazione del motivo in che modo le affermazioni operate in sentenza ed oggetto di contestazione collidano con le norme di diritto richiamate nella rubrica, sicché l'allegazione permane allo stato di mera rimostranza priva di un contenuto autonomamente scrutinabile e rifluisce così nell'alveo del più generale dissenso che i ricorrenti intendono marcare rispetto alla decisione impugnata sotto il profilo della pretesa violazione dei principi della buona fede e della correttezza nell'esecuzione del contratto, non sottraendosi perciò a quanto si già osservato riguardo ad essi scrutinando le analoghe doglianze declinate con il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso.

Infondato è invece nella seconda allegazione.

E' noto infatti che il vizio di motivazione apparente si rende rappresentabile allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

Nella specie la motivazione a mezzo della quale la Corte d'Appello ha respinto le istanze ricorrente sul punto offre ampia ed argomentata illustrazione delle ragioni che hanno indotto il decidente del grado a confermare in proposito i deliberati tribunalizi, onde la doglianza, segnatamente laddove si dà cura di riprodurre i termini delle contestazioni costituenti, nell'occasione, motivo di gravame, lungi dall'evidenziare lacunosità di ragionamento o vuoti argomentativi nell'interpolazione delle risultanze di causa a cui ha proceduto la Corte d'Appello, tali che, non rendendosi perciò comprensibile l'iter decisionale, la motivazione possa giudicarsi apparente, anela surrettiziamente solo ad una rinnovazione dell'apprezzamento in fatto ivi operato, a cui non può come ovvio procedere questa Corte.

RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est.

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9. L'ottavo motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 116, 210 e 244 cod. proc. civ., nonché la carenza assoluta di motivazione in riferimento alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, che, ove ammesse, avrebbero «all'evidenza» consentito ai ricorrenti di provare la verità dei propri assunti, è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Inammissibile si rivela ancora una volta nella prima articolazione.

La Corte d'Appello, si è visto, confermando anche a questo riguardo il negativo riscontro già reso dal Tribunale e rigettando con ciò il corrispondente motivo di gravame, ha nuovamente ribadito che le prove dedotte dai ricorrenti fossero «generiche, valutative ed irrilevanti ai fini della decisione», specificando poi in dettaglio, sul filo delle considerazioni già sviluppate dal primo giudice, per ciascuna di esse le ragioni a sostegno del convincimento in tal modo espresso.

Ora il motivo nella parte in cui lamenta che, decidendo in tal modo, la Corte d'Appello avrebbe dato adito ad un vizio della decisione, si espone ad un duplice preclusivo rilievo, poiché, da un lato, reitera in questa sede le medesime contestazioni già mosse in direzione della sentenza di primo grado ed è noto che il motivo del ricorso per cassazione, dovendo confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione oggetto di impugnazione, non può risolversi nella mera riproposizione delle ragioni di dissenso già esternate avanti al giudice d'appello e da questo non condivise; dall'altro, pur evocando una pretesa violazione di legge, postula in realtà una rinnovazione del giudizio in punto di rilevanza ed ammissibilità delle istanze istruttorie, che, ove formalmente ineccepibile, si sottrae al richiesto sindacato di legittimità per i noti e già ripetutamente richiamati limiti cui è soggetto il giudizio di cassazione, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito.

Infondato si rivela invece nella seconda articolazione.

RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est.

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Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Chiarendo per vero le ragioni del rigetto ovvero ribadendo che le prove richieste dagli appellanti erano state giustamente ritenute «generiche, valutative ed irrilevanti ai fini della decisione» e producendosi, riguardo a ciascuna di esse, nell'illustrazione delle relative ragioni, la Corte d'Appello non è affatto incorsa nella lamentata «carenza assoluta di motivazione» in quanto una motivazione, non solo nella sua forma grafica, risulta comunque enunciata, mediante un iniziale giudizio di sintesi oggetto di specificazione successiva, di modo che la decisione non si può dire immotivata, ma semmai assistita da una motivazione che non si accorda con le aspettative della parte.

Se poi si volesse credere che i ricorrenti, denunciando la carenza assoluta di motivazione, piuttosto che lamentare che la decisione assunta dalla Corte d'Appello sia priva di motivazione e sia affetta perciò da un vizio di motivazione omessa, da ricondursi, in guisa di errore sulla legge processuale, alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., abbiano inteso invece denunciare più semplicemente che la decisione così assunta sia affetta da un vizio di omessa motivazione – più volte riprovato da questa Corte ove la prova non ammessa o non esaminata sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, (Cass., Sez.

VI-I, 17/06/2019, n. 16214) – la disamina della doglianza, che andrebbe ricondotta perciò nell'alveo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non troverebbe in ogni caso miglior fortuna, trovando ostacolo, prim'ancora che nella riscrittura di tale norma, nella preclusione, conseguenza della "doppia conforme", stabilita dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. ed applicabile alla specie ratione temporis.

10. Il nono motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 39, commi 5 e 6, TUB, nonché degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell'art. 336 cod. proc. civ. avendo la Corte d'Appello confermato l'accoglimento della domanda riconvenzionale promossa RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est.

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dalle convenute nei confronti dell'Exiana sul rilievo dell'infondatezza delle domande attoree, di modo che, una volta accolti gli altri motivi di ricorso, il presupposto di detto accoglimento verrebbe conseguentemente meno, resta assorbito in ragione del rigetto che si è inteso pronunciare riguardo ad essi.

11. In conclusione il ricorso va respinto.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna delle parti controricorrenti in euro 13200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 24.3.2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 11320/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 687/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano con la sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nonché in proprio quale fideiussore delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] – e di seguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA] – a fronte del mutuo fondiario concesso da questa ai fini dell'acquisto e della ristrutturazione di un immobile residenziale ubicato in Cagliari, avverso la decisione di primo grado pronunciata dal Tribunale di Milano, che aveva respinto le domande proposte dall'Exiana e, a seguito di intervento volontario, pure dall'Areco, dirette a conseguire il risarcimento dei danni scaturiti dalle condotte ascritte alle controparti – che negando la riduzione dell'ammontare del debito e la restrizione dell'ipoteca iscritta a garanzia del medesimo avevano impedito alla società di procedere alla vendita frazionata dell'immobile e ne avevano con ciò determinato l'insolvenza causa del suo fallimento – ed aveva invece accolto la domanda riconvenzionale RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dispiegata dalle banche nei confronti dell'Exiana quale garante delle predette obbligazioni. A motivazione del pronunciato rigetto la Corte d'Appello ha addotto e fatto proprie le considerazioni del Tribunale ed ha quindi nuovamente rilevato il difetto di legittimazione attiva dell'Exiana riguardo alle domande discendenti dal contratto di mutuo, pertinendo esse alla sola società, non essendo perciò esercitabili dal fideiussore ed escludendo altresì che la denegata legittimazione dell'Exiana potesse sussistere in difetto di un pregiudizio diretto quale socio della società; il difetto di legittimazione attiva dell'Areco, rilevato nella specie d'ufficio sul presupposto che questa avesse agito in giudizio in difetto di autorizzazione del giudice delegato e che non fosse per contro configurabile la legittimazione suppletiva del fallito, avendo il giudice delegato valutato negativamente la convenienza per il fallimento di partecipare al giudizio, con ciò venendo meno la condizione di inerzia del fallimento legittimante la partecipazione al giudizio del fallito; l'infondatezza nel merito delle domande dell'Exiana circa la mancata riduzione del mutuo e la mancata restrizione della relativa iscrizione ipotecaria, posto che all'atto della relativa istanza la società era inadempiente, sicché il rifiuto opposto dalle banche non poteva giudicarsi ingiustificato essendosi esse valse dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., il che escludeva l'applicabilità dell'art. 39, comma 5, TUB; la mancata dimostrazione della circostanza afferente all'asserita richiesta di frazionamento del mutuo, i documenti a tal fine prodotti provando infatti solo che era stata proposta la stipulazione di un nuovo mutuo a diverse condizioni; l'inammissibilità delle istanze istruttorie in quanto generiche, valutative e irrilevanti ai fini della decisione; e da ultimo, la fondatezza della domanda riconvenzionale, l'insinuazione al passivo non determinando la rinuncia delle banche alle pretese nei confronti del RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 garante e non essendo l'insolvenza addebitabile alla condotta di costoro. Per la cassazione della sentenza de qua, i soccombenti si appellano a nove motivi di ricorso, ai quali resistono le banche intimate con controricorso. Memorie ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. di tutte le parti. [OSCURATO:PERSONA] 2. Nel primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l'erroneità del convincimento esplicitato dal decidente del grado in punto al difetto di legittimazione attiva dell'Exiana, a tenore della genericità delle relative statuizioni che «sembrano» travolgere per l'intero la posizione processuale del medesimo, quantunque esse debbano al contrario ritenersi limitate al solo debito per interessi di pertinenza della società. il difetto di legittimazione attiva del fideiussore dichiarato dalla Corte d’Appello è viziato sostanzialmente da ultra petizione perché il tribunale lo aveva perimetrato al risarcimento dei danni patrimoniali per ulteriori interessi da estensione temporale del mutuo. Il motivo è infondato. La Corte ha limitato il difetto di legittimazione ai soli effetti della responsabilità contrattuale dell’istituto. Ciò risulta in modo univoco dall’esame integrato della motivazione con il dispositivo. Quanto al resto ha esaminato le condotte dedotte come inadempienti ed illecite (anche sul piano della responsabilità extracontrattuale) escludendone il fondamento. Dunque qualsiasi eventuale incertezza sull’ambito della carenza di legittimazione viene meno. 3. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano che per la genericità della statuizione in punto al difetto di legittimazione attiva dell'Exiana si potrebbe coltivare «l'ipotesi» che la declaratoria in questione debba intendersi riferita alla totalità delle domande dispiegate dall'Exiana, resta assorbito in conseguenza del RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 rigetto del primo motivo, posto che, una volta escluso che la Corte d'Appello abbia inteso confermare il difetto di legittimazione dell'Exiana con riguardo alle domande del medesimo diverse da quelle di pertinenza della società, pronunciandone non a caso il rigetto nel merito, viene implicitamente meno ogni ragione di provarne la legittimazione preconizzata, seppure se solo in via ipotetica, con il motivo. 4. Il terzo motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano l'erroneità del convincimento esplicitato dal decidente del grado in punto al difetto di legittimazione attiva della Areco, in quanto esso postulerebbe la «sussistenza» di una valutazione motivata e negativa da parte degli organi fallimentari circa la convenienza per il fallimento di partecipare al giudizio incardinato dal fallito, nella specie del tutto mancante, non essendo estrapolabile dal provvedimento del g.d. in data 1.2.2013, è affetto da una duplice ragione di inammissibilità. Va, invero, osservato – sull'incontestato assunto in diritto che la legittimazione suppletiva del fallito in luogo del fallimento sussiste solo nel caso di inerzia o di disinteresse degli organi della procedura, onde essa viene meno allorché questi si siano concretamente attivati e abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia (Cass., Sez. III, 21/07/2009, n. 16926; Cass., Sez. V, 18/05/2007, n. 11572; Cass., Sez. III, 21/05/2004, n. 9710) – che della violazione di legge nella specie allegata – ovvero, segnatamente dell'art. 43 l. fall. – , giusta il predicato precettivo che si ritrae dal richiamato insegnamento di diritto, si potrebbe fare semmai addebito agli organi fallimentari e cioè, stando alla specificità del caso, al curatore per non aver ravvisato la convenienza di sostituirsi al fallito e al giudice delegato per non aver debitamente censurato il giudizio del curatore, ma non certo al giudice del procedimento incardinato dal fallito che si limita a prendere atto dell'intendimento negativo mostrato dagli organi della procedura circa la proseguibilità di esso e ne trae le RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dovute conseguenze, negando, come è avvenuto qui, la legittimazione suppletiva del fallito. Questo aiuta poi a comprendere che, non potendo imputarsi alla sentenza qui impugnata la violazione della norma fallimentare, ciò di cui il motivo propriamente si duole – ed il paragrafo 3 ne è la prova – è il giudizio di valore espresso dalla Corte d'Appello in ordine al contenuto del provvedimento reso nella specie dal giudice fallimentare. Allorché, per vero, la Corte d'Appello, ha ritenuto che nella specie non fossero sussistenti le condizioni per riconoscere la legittimazione di Areco, ciò ha fatto esaminando il predetto provvedimento del giudice delegato e l'apprezzamento in tal guisa operato è fonte di un accertamento di fatto insuscettibile di revisione in questa sede. 5. Il quarto motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano, da un lato, la violazione dell'art. 39, comma 5, TUB, nonché degli artt.1175, 1375 e 1218 cod. civ. avendo la Corte d'Appello avallato la condotta delle banche che avevano denegato la richiesta restrizione ipotecaria sull'errato presupposto che fosse a tal fine necessaria l'intervenuta estinzione almeno della quinta parte del debito originario, sebbene fosse sufficiente invece la persistente «adeguatezza» dei beni rimasti in garanzia e, dall'altro, la violazione dell'art. 1460 cod. civ. avendo la Corte d'Appello valorizzato a tal fine una pretesa «eccezione di inadempimento», sebbene nessun inadempimento fosse imputabile alla mutuataria e nessuna eccezione in tal senso fosse stata sollevata dalle banche nel corso del giudizio, è in parte infondato ed in parte inammissibile. Infondato si rivela nella sua prima allegazione. L'art. 39, comma 5, TUB recita "i debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38». Tanto la lettera della norma che l'interpretazione logico-sistematica di essa smentiscono alla radice l'assunto ricorrente. E' vero, in breve, che la norma contempli due distinte fattispecie (riduzione della somma iscritta a garanzia e restrizione dei beni vincolati), ma si tratta di fattispecie che hanno titolo nel medesimo presupposto che il debito originario sia stato estino almeno per un quinto. Ciò si evince dall'avverbio "ancora" che figura nella seconda disposizione che non può che essere letto in connessione con la prima presupponendo che, per potere essere ancora dovute, le somme inizialmente poste a debito siano state appunto ridotte; trova sviluppo nell'assetto grafico della norma che non è contenuta in un comma isolato, ma segue al primo inciso contenente la condizione della riduzione della quinta parte del debito; e riscuote decisiva conferma sul piano logico non avendo senso che alla restrizione dell'ipoteca si possa procedere in difetto di una riduzione dell'ammontare delle somme iscritte a garanzia, ovvero della riduzione del debito originario appunto nella misura di un quinto, tanto più considerando che la prestazione della garanzia, rispetto alla quale la restrizione dovrebbe rendersi efficace, è di regola commisurata all'entità del debito che deve garantire, sicché non sarebbe concepibile una riduzione di essa svincolata dalla riduzione del debito iniziale. Inammissibile lo è, invece nella seconda allegazione. Si insiste, invero, suo tramite, su aspetti fattuali della complessiva vicenda esaminata dalla Corte d'Appello insuscettibili di riesame in questa sede, attesi i noti limiti cui è soggetto il giudizio di cassazione, che non costituisce un terzo grado di giudizio in cui poter porre riparo alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata. 6. Il quinto motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano il vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il decidente del grado nel non aver sanzionato a mente degli artt. 1175, 1375 e 1218 cod. RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 civ. la condotta delle banche che avevano rifiutato di accordare la richiesta riduzione del mutuo e la riflessa restrizione ipotecaria, malgrado lo «specifico motivo di appello» a tal fine declinato, resta assorbito in conseguenza dell'infondatezza vel inammissibilità del quarto motivo di ricorso, postulando la doglianza, da un lato, la violazione dell'art. 39, comma 5, TUB, non sussistente come detto, dall'altro la censurabilità dell'apprezzamento in fatto compiuto dalla Corte d'Appello, inammissibile in questa sede. 7. il sesto motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1175, 1375, 1362 e 1366 cod. civ. e dell'art. 39, comma 6, TUB, poiché la Corte avrebbe ritenuto indimostrata la circostanza afferente al frazionamento dell'originario impegno di debito contratto da Areco, sebbene la relativa richiesta emerga «con evidenza» dalla corretta interpretazione degli atti di causa, è inammissibile. Come già si affermato con riguardo alla seconda censura ostesa con il quarto motivo di ricorso, anche quella in esame insiste sui profili meritali della vicenda oggetto di giudizio, il cui esame è compito esclusivo dl giudice di merito e non è devolubile, pur se ne avvenga la deduzione sotto l'apparente veste di un preteso errore di diritto, alla Corte di Cassazione che non è notoriamente giudice del fatto sostanziale. 8. Il settimo motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e deducono la nullità dell'impugnata sentenza perché viziata da motivazione apparente nella parte in cui ha respinto le istanze risarcitorie dei ricorrenti che non avrebbero «contestato» quanto al riguardo affermato dal primo giudice, e ciò malgrado il contrario constasse dagli atti di causa, è in parte inammissibile ed in parte infondato. Inammissibile risulta nella prima allegazione perché la capitolazione della pretesa violazione di legge non si allinea allo statuto di RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 censurabilità per cassazione dell'errore di diritto non chiarendo l'illustrazione del motivo in che modo le affermazioni operate in sentenza ed oggetto di contestazione collidano con le norme di diritto richiamate nella rubrica, sicché l'allegazione permane allo stato di mera rimostranza priva di un contenuto autonomamente scrutinabile e rifluisce così nell'alveo del più generale dissenso che i ricorrenti intendono marcare rispetto alla decisione impugnata sotto il profilo della pretesa violazione dei principi della buona fede e della correttezza nell'esecuzione del contratto, non sottraendosi perciò a quanto si già osservato riguardo ad essi scrutinando le analoghe doglianze declinate con il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso. Infondato è invece nella seconda allegazione. E' noto infatti che il vizio di motivazione apparente si rende rappresentabile allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Nella specie la motivazione a mezzo della quale la Corte d'Appello ha respinto le istanze ricorrente sul punto offre ampia ed argomentata illustrazione delle ragioni che hanno indotto il decidente del grado a confermare in proposito i deliberati tribunalizi, onde la doglianza, segnatamente laddove si dà cura di riprodurre i termini delle contestazioni costituenti, nell'occasione, motivo di gravame, lungi dall'evidenziare lacunosità di ragionamento o vuoti argomentativi nell'interpolazione delle risultanze di causa a cui ha proceduto la Corte d'Appello, tali che, non rendendosi perciò comprensibile l'iter decisionale, la motivazione possa giudicarsi apparente, anela surrettiziamente solo ad una rinnovazione dell'apprezzamento in fatto ivi operato, a cui non può come ovvio procedere questa Corte. RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 9. L'ottavo motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 116, 210 e 244 cod. proc. civ., nonché la carenza assoluta di motivazione in riferimento alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, che, ove ammesse, avrebbero «all'evidenza» consentito ai ricorrenti di provare la verità dei propri assunti, è in parte inammissibile ed in parte infondato. Inammissibile si rivela ancora una volta nella prima articolazione. La Corte d'Appello, si è visto, confermando anche a questo riguardo il negativo riscontro già reso dal Tribunale e rigettando con ciò il corrispondente motivo di gravame, ha nuovamente ribadito che le prove dedotte dai ricorrenti fossero «generiche, valutative ed irrilevanti ai fini della decisione», specificando poi in dettaglio, sul filo delle considerazioni già sviluppate dal primo giudice, per ciascuna di esse le ragioni a sostegno del convincimento in tal modo espresso. Ora il motivo nella parte in cui lamenta che, decidendo in tal modo, la Corte d'Appello avrebbe dato adito ad un vizio della decisione, si espone ad un duplice preclusivo rilievo, poiché, da un lato, reitera in questa sede le medesime contestazioni già mosse in direzione della sentenza di primo grado ed è noto che il motivo del ricorso per cassazione, dovendo confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione oggetto di impugnazione, non può risolversi nella mera riproposizione delle ragioni di dissenso già esternate avanti al giudice d'appello e da questo non condivise; dall'altro, pur evocando una pretesa violazione di legge, postula in realtà una rinnovazione del giudizio in punto di rilevanza ed ammissibilità delle istanze istruttorie, che, ove formalmente ineccepibile, si sottrae al richiesto sindacato di legittimità per i noti e già ripetutamente richiamati limiti cui è soggetto il giudizio di cassazione, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito. Infondato si rivela invece nella seconda articolazione. RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Chiarendo per vero le ragioni del rigetto ovvero ribadendo che le prove richieste dagli appellanti erano state giustamente ritenute «generiche, valutative ed irrilevanti ai fini della decisione» e producendosi, riguardo a ciascuna di esse, nell'illustrazione delle relative ragioni, la Corte d'Appello non è affatto incorsa nella lamentata «carenza assoluta di motivazione» in quanto una motivazione, non solo nella sua forma grafica, risulta comunque enunciata, mediante un iniziale giudizio di sintesi oggetto di specificazione successiva, di modo che la decisione non si può dire immotivata, ma semmai assistita da una motivazione che non si accorda con le aspettative della parte. Se poi si volesse credere che i ricorrenti, denunciando la carenza assoluta di motivazione, piuttosto che lamentare che la decisione assunta dalla Corte d'Appello sia priva di motivazione e sia affetta perciò da un vizio di motivazione omessa, da ricondursi, in guisa di errore sulla legge processuale, alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., abbiano inteso invece denunciare più semplicemente che la decisione così assunta sia affetta da un vizio di omessa motivazione – più volte riprovato da questa Corte ove la prova non ammessa o non esaminata sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, (Cass., Sez. VI-I, 17/06/2019, n. 16214) – la disamina della doglianza, che andrebbe ricondotta perciò nell'alveo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non troverebbe in ogni caso miglior fortuna, trovando ostacolo, prim'ancora che nella riscrittura di tale norma, nella preclusione, conseguenza della "doppia conforme", stabilita dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. ed applicabile alla specie ratione temporis. 10. Il nono motivo di ricorso, mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 39, commi 5 e 6, TUB, nonché degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell'art. 336 cod. proc. civ. avendo la Corte d'Appello confermato l'accoglimento della domanda riconvenzionale promossa RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA] Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11320/2017 Numero sezionale 970/2022 Numero di raccolta generale 13812/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dalle convenute nei confronti dell'Exiana sul rilievo dell'infondatezza delle domande attoree, di modo che, una volta accolti gli altri motivi di ricorso, il presupposto di detto accoglimento verrebbe conseguentemente meno, resta assorbito in ragione del rigetto che si è inteso pronunciare riguardo ad essi. 11. In conclusione il ricorso va respinto. 12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna delle parti controricorrenti in euro 13200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 24.3.2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] RG 11320/17 Exiana-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13812/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris