CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24691/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia, commesso in data 2 marzo 2016; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che seppure formalmente declinati come violazione di legge denunciano, nella sostanza questioni di fatto o, al più, vizi di motivazione, che non sono deducibili, poiché avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274; Ritenuto che il terzo motivo, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587 - 01); Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che eccepisce il decorso del termine prescrizionale, è manifestamente infondato in quanto occorre tenere conto di 192 giorni di sospensione (21 giorni per rinvio dal 25 febbraio 2021 al 18 marzo 2021 per legittimo impedimento del difensore; 111 giorni dal 11 giugno 2021 al 30 settembre 2021 per rinvio su concorde richiesta delle parti - cfr. Rv-; 60 giorni per rinvio udienza del 27 gennaio 2022 per legittimo impedimento dell'imputato) che hanno spostato lo spirare del termine alla data del 12 marzo 2024 (successiva alla pronuncia della sentenza impugnata); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C