CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 16854/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8320/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.N.C., in persona del curatore p.t. Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] vanni Lenoci, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 55, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto in Roma, via Bocca di Leone, n. 78, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Ta- ranto, n. 539/15, depositata il 23 dicembre 2015. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 8320/2016 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 16854/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022 Data pubblicazione 25/05/2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per sentir dichiarare ineffi- caci, ai sensi dell'art. 67, primo comma, nn. 1 e 2, e secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la risoluzione consensuale del contratto di vendita stipulato il 25 gennaio 2001 tra la società fallita e la convenuta ed il patto di restituzione dell'attrezzatura indicata nella fattura n. 17 del 24 aprile 2002, con la condanna della convenuta alla restituzione dell'attrezzatura o al paga- mento della somma di Euro 384.243,94, oltre interessi, oppure, in subordine, per sentir dichiarare l'inefficacia del pagamento di Euro 32.020,33 eseguito in favore della convenuta. Premesso che con il contratto del 25 gennaio 2001 la società fallita aveva acquistato l'attrezzatura in questione per il prezzo di Lire 744.000.000, l'at- tore riferì che circa un anno dopo, a causa del dissesto economico dell'acqui- rente, le parti avevano convenuto la risoluzione del contratto e la restituzione della merce, nonché il pagamento della somma di Euro 32.020,33 a titolo di rimborso spese e risarcimento del danno, come previsto dalla nota di debito emessa dalla società fallita il 19 giugno 2002. Si costituì l'[OSCURATO:PERSONA], ed eccepì che la vendita aveva avuto luogo con riserva di proprietà, precisando che il contratto era stato consen- sualmente risolto per inadempimento dell'acquirente, con la restituzione della attrezzatura venduta. 1.1. Con sentenza del 6 maggio 2011, il Tribunale di Taranto accolse la domanda, dichiarando inefficace la vendita e condannando la convenuta alla restituzione dell'attrezzatura o al pagamento della somma di Euro 384.243,94, oltre accessori. 2. L'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] è stata accolta dalla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che con sentenza del 23 dicembre 2015 ha rigettato la domanda. Ha premesso la Corte che l'indicazione «rimessa diretta», contenuta nella 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 8320/2016 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 16854/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 fattura, doveva essere intesa non già nel senso di pagamento immediato o alla consegna della fattura, ma nel senso di pagamento da eseguirsi diretta- mente dalla debitrice, senza intermediari, e non era quindi incompatibile con un pagamento differito. Ha ritenuto comunque evidente che il pagamento non doveva aver luogo contestualmente alla stipulazione del contratto e alla con- segna della merce, dal momento che la società fallita aveva successivamente effettuato pagamenti parziali a mezzo di cambiali protestate, fino all'emis- sione della nota di debito. Ciò posto, e richiamato comunque l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il pagamento mediante rimessa diretta costitui- sce indice dello stato di decozione del debitore, ha affermato che, in quanto avente come elemento caratteristico il differimento del pagamento del prezzo e dell'effetto traslativo, a fronte dell'immediata consegna della cosa venduta, la vendita con riserva di proprietà non richiede necessariamente un paga- mento rateale del prezzo, essendo configurabile anche nel caso in cui il pa- gamento sia interamente o parzialmente differito. Ha rilevato che il patto di riservato dominio munito di data certa è opponibile al fallimento anche se successivo alla vendita del bene, escludendo il carattere vessatorio della re- lativa pattuizione, in quanto riconducibile all'art. 1523 cod. civ., e conclu- dendo pertanto per l'infondatezza della domanda, avente ad oggetto beni che non erano mai passati in proprietà della società fallita. 3. Avverso la predetta sentenza il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. L'[OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1523 e 1524 cod. civ., censu- rando la sentenza impugnata per aver ritenuto configurabile un patto di ri- servato dominio nonostante l'assenza di un'apposita clausola contrattuale che prevedesse la consegna immediata della merce ed il differimento dell'effetto traslativo, in virtù della mancata previsione del pagamento alla firma del con- tratto o alla consegna della merce e dell'avvenuta effettuazione di pagamenti 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 8320/2016 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 16854/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 parziali a mezzo di cambiali. Aggiunge che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che il patto in questione fosse intervenuto durante l'esecuzione del contratto, non essendo stato prodotto un atto scritto successivo avente data certa anteriore al fallimento, e non risultando sufficiente, a tal fine, il rilascio di cambiali per il pagamento di una parte del prezzo. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 1183 e 1498 cod. civ., osservando che, nel ritenere con- figurabile un patto di riservato dominio, la sentenza impugnata ha omesso di valutare l'insussistenza di un'apposita clausola contrattuale, non avendo con- siderato che, in assenza di un termine per il pagamento, le prestazioni devono essere eseguite immediatamente, con la conseguenza che il contratto è qua- lificabile come una vendita ordinaria. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare la questione, dibattuta tra le parti, concernente gli ac- cordi intervenuti tra le parti in ordine al termine per l'effettuazione del paga- mento. Premesso che la convenuta si era limitata a produrre effetti cambiari rilasciati per il pagamento di una parte del prezzo e a sostenere che parte degli stessi era rimasta insoluta, senza precisare le modalità previste per il pagamento del residuo, sostiene che ciò impediva d'individuare sia il mo- mento in cui la debitrice era divenuta inadempiente, con la conseguente ope- ratività del patto di riservato dominio, sia la scadenza dell'ultima rata, che avrebbe determinato l'effetto traslativo. 4. Non meritano accoglimento le eccezioni sollevate dalla difesa della con- troricorrente, secondo cui le predette censure, oltre ad essere prive di auto- sufficienza, comportano l'introduzione di una nuova domanda e risultano co- munque precluse dalla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto ad essa venditrice il diritto di trattenere le somme riscosse, a titolo risarcimento del danno. In quanto riguardanti l'interpretazione del contratto stipulato tra le parti, sulla base delle medesime clausole esaminate dalla Corte territoriale, il cui testo è rimasto incontestato, le doglianze formulate dal ricorrente non ne ri- 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 8320/2016 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 16854/2022 chiedono infatti la pedissequa riproduzione, già contenuta nella sentenza im-Data pubblicazione 25/05/2022 pugnata, a sua volta ampiamente richiamata nel ricorso, né implicano la va- lutazione di passi ulteriori del contratto o di atti diversi, al cui contenuto le parti non hanno fatto alcun cenno. Non può quindi ritenersi violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione consacrato nell'art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., la cui ratio, consistente nel fornire a questa Corte tutti gli elementi necessari per consentirle di cogliere il significato e la portata delle censure proposte, senza dover accedere agli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. I, 23/12/2020, n. 29495; Cass., Sez. V, 4/10/2018, n. 24340), pur esigendo una formulazione completa e specifica dei motivi d'im- pugnazione, non implica anche l'esonero del ricorrente dall'osservanza di ca- noni di sinteticità e chiarezza, i quali impongono di limitare all'essenziale i richiami testuali e di astenersi da citazioni superflue o sovrabbondanti, anche al fine di non pregiudicare l'intellegibilità delle questioni sollevate (cfr. Cass., Sez. V, 21/03/2019, n. 8009; Cass., Sez. II, 20/10/2016, n. 21297; Cass., Sez. lav., 6/08/2014, n. 17698). 4.1. Non possono poi ritenersi nuove le censure riguardanti l'opponibilità al fallimento del patto di riservato dominio, trattandosi di una questione che, come riconosce la stessa difesa della controricorrente, è stata sollevata dal curatore fin dal primo grado di giudizio, in replica all'eccezione proposta dalla convenuta, secondo cui la risoluzione consensuale del contratto di vendita non aveva comportato un depauperamento del patrimonio della società fal- lita, non essendo quest'ultima ancora divenuta proprietaria delle attrezzature vendute, in quanto non ne aveva pagato interamente il corrispettivo. In quanto volta a contrastare l'eccezione della convenuta e a ribadire l'inefficacia del contratto di vendita, tale deduzione non comportava l'introduzione di una domanda nuova, risolvendosi in una controeccezione o, al più, in una preci- sazione dell'originaria domanda, da ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto contenuta nella memoria di cui al sesto comma, n. 1 della medesima disposizione (cfr. Cass., Sez. III, 16/02/ 2021, n. 4031; 28/11/2019, n. 31078; Cass., Sez. II, 30/09/2020, n. 20898). La relativa questione, non esaminata dal Giudice di primo grado, in quanto ritenuta assorbita dalla qualificazione del contratto stipulato tra le parti come 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 8320/2016 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 16854/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 vendita ad efficacia immediata, è stata risolta dalla sentenza impugnata at- traverso il richiamo all'orientamento giurisprudenziale che ritiene il patto op- ponibile alla massa dei creditori, anche se stipulato successivamente alla ven- dita del bene (cfr. Cass., Sez. I, 24/02/1998, n. 1999), senza che la Corte d'appello si sia curata di verificare la certezza della relativa data e, ancor prima, la tempestività della controeccezione sollevata dall'attore, contestata dalla controricorrente con l'atto di appello. 4.2. La mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della società venditrice a trattenere le somme già riscosse, a titolo di risarcimento del danno per l'uso delle attrezzature nel periodo in cui le stesse sono rimaste in possesso della società fallita, non consente infine di ritenere definitivamente preclusa la questione concernente la qualificazione della fattispecie come vendita con riserva di proprietà. Tale qualificazione, propugnata dalla difesa della convenuta, è stata infatti espres- samente disattesa dal Tribunale, il quale ha escluso l'esistenza di un accordo tra le parti in ordine al pagamento differito del corrispettivo, ravvisando nel contratto una vendita ad effetto traslativo immediato, e dichiarandone quindi l'inefficacia, in accoglimento della domanda proposta dal curatore del falli- mento, con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle attrezzature o, in subordine, al pagamento del controvalore delle stesse. La questione è stata pertanto riproposta dalla società venditrice con l'atto di ap- pello, e ritenuta fondata dalla sentenza impugnata, la cui impugnazione da parte del curatore del fallimento consente di escludere l'intervenuta forma- zione del giudicato interno sul punto. 5. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono peraltro fondati. Ai fini della qualificazione del contratto stipulato tra le parti come vendita con riserva di proprietà, la sentenza impugnata ha infatti richiamato corret- tamente il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento caratteristico della fattispecie disciplinata dagli artt. 1523 e ss. cod. civ. è costituito dall'immediata eseguibilità della prestazione di consegna della cosa e dal differimento dell'effetto traslativo, che si verifica soltanto allo atto della completa esecuzione della prestazione riguardante il pagamento del 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 8320/2016 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 16854/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 prezzo, non essendo indispensabile, a tal fine, la previsione di un pagamento rateale, ma risultando sufficiente anche la pattuizione di un pagamento inte- ramente o parzialmente differito (cfr. Cass., Sez. II, 22/03/2006, n. 6322). Nell'accertare la sussistenza di tale presupposto, la Corte territoriale si è pe- raltro limitata a richiamare la clausola contenuta nell'art. 3 delle condizioni generali di vendita sottoscritte dalla società fallita, che in caso di pagamento differito prevedeva espressamente la riserva della proprietà in favore della società venditrice sino al saldo effettivo del corrispettivo, osservando che nella specie non esisteva alcuna clausola contrattuale che imponesse l'effet- tuazione del pagamento contestualmente alla firma del contratto ed alla con- segna della merce; ha rilevato inoltre che la società fallita aveva provveduto a pagamenti parziali mediante il rilascio di cambiali, reputando non significa- tiva, in contrario, la circostanza che le fatture emesse dalla venditrice ripor- tassero la dicitura «rimessa diretta», da intendersi, secondo la sentenza im- pugnata, nel senso non già di pagamento immediato, ma di pagamento da effettuarsi direttamente nelle mani del creditore. In tal modo, tuttavia, la Corte di merito ha finito per far prevalere, nell'in- terpretazione del contratto, il criterio di cui al secondo comma dell'art. 1362 cod. civ. su quello di cui al primo comma, conferendo rilievo preminente alla comune intenzione desumibile dal comportamento tenuto dalle parti succes- sivamente alla stipulazione, rispetto a quella emergente dal testo negoziale, senza curarsi di verificare se quest'ultimo legittimasse fin dall'inizio il paga- mento differito del prezzo, oppure lo stesso abbia costituito oggetto di una decisione intervenuta in sede di esecuzione del contratto. E' pur vero che, in tema d'interpretazione del contratto, il principio di gerarchia, che induceva a riconoscere un carattere prioritario all'elemento letterale, rispetto agli altri criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., ha da tempo ceduto il passo ad una concezione circolare dell'interpretazione, in virtù della quale il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai profili logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, procedendo, nella ricostruzione della stessa, ad un esame com- plessivo delle clausole attinenti alla questione controversa, e tenendo altresì 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 8320/2016 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 16854/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 conto del comportamento, anche successivo, delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 2/ 07/2020, n. 13595; 28/06/2017, n. 16181; Cass., Sez. III, 26/07/2019, n. 20294). Nella specie, tuttavia, la valorizzazione dei predetti profili, realizzata attraverso il riferimento al rilascio delle cambiali, non appare sorretta da un adeguato approfondimento degli aspetti giuridici della fattispecie, in partico- lare di quelli concernenti l'incidenza del comportamento successivo delle parti sulla configurazione iniziale della vendita. Come correttamente sostiene la difesa del ricorrente, la prestazione per la cui esecuzione non è fissato alcun termine deve infatti considerarsi imme- diatamente esigibile, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., la regola «quod sine die debetur statim debetur»: conformemente a tale prin- cipio, questa Corte ha affermato, in tema di compravendita, che l'insussi- stenza di un accordo in ordine alle modalità di pagamento, risolvendosi nella indeterminatezza del tempo dell'adempimento, comporta che il compratore e il venditore devono adempiere immediatamente le rispettive prestazioni, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la traditio e la solutio debbono avvenire simultaneamente (cfr. Cass., Sez. II, 16/01/2006, n. 687). Se ciò è vero, deve peraltro ritenersi che la mancanza di una clausola che imponesse espressamente il pagamento immediato del corrispettivo non autorizzasse, nella specie, a concludere senz'altro per l'esistenza fin dall'inizio di un accordo tra le parti ai fini della posticipazione del pagamento rispetto alla consegna, i cui termini sono rimasti d'altronde assolutamente imprecisati: nessun argo- mento utile poteva desumersi, a tal fine, dalla clausola delle condizioni gene- rali di contratto che prevedeva, in caso di pagamento differito, la riserva della proprietà della merce in favore della società venditrice, trattandosi di una pattuizione che, proprio perché subordinata alla previsione di un differimento, non poteva costituire indizio di un accordo in tal senso. Parimenti ininfluente doveva considerarsi la dicitura «rimessa diretta» apposta sulle fatture, la cui interpretazione nel senso dell'obbligo di effettuare il pagamento direttamente nelle mani della venditrice, pur non risultando logicamente incompatibile con la fissazione di un termine per l'adempimento, non consentiva neppure di escludere la necessità del pagamento immediato. In definitiva, l'unico elemento idoneo ad orientare la Corte territoriale in 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 8320/2016 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 16854/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 favore dell'esistenza di un accordo per il pagamento differito del corrispettivo, e quindi per la qualificazione del contratto come vendita con riserva di pro- prietà, è costituito dall'effettuazione di pagamenti parziali a mezzo di cam- biali, la cui data di rilascio è rimasta peraltro anch'essa non accertata, così come la riconducibilità di tale modalità di pagamento ad una scelta concordata al momento della stipulazione del contratto. Trattasi di un profilo tutt'altro che marginale ai fini della ricostruzione della fattispecie in esame, risultando evidente la differenza che corre tra la pattuizione iniziale di un pagamento differito, accompagnata da una clausola che subordina espressamente il pas- saggio della proprietà del bene venduto al saldo del corrispettivo, ed un tra- sferimento immediato del medesimo bene, cui abbia fatto seguito la conces- sione al compratore di una dilazione per l'adempimento della contropresta- zione: soltanto nel primo caso, infatti, possono ritenersi sussistenti le carat- teristiche che, secondo il principio di diritto richiamato dalla stessa sentenza impugnata, consentono di ravvisare nel contratto una vendita con riserva di proprietà, laddove nel secondo caso, essendosi già verificato il trasferimento della proprietà, per effetto del consenso prestato alla stipulazione del con- tratto, il patto intervenuto successivamente tra le parti non può incidere in alcun modo sullo stesso, ma può avere ad oggetto esclusivamente la fissa- zione di un termine per l'adempimento. Non può ritenersi convincente, in contrario, il già menzionato richiamo della sentenza impugnata all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nel riconoscere l'opponibilità alla massa dei creditori del patto di riser- vato dominio avente data certa anteriore al fallimento, ammette la possibilità che lo stesso sia stipulato successivamente alla vendita del bene: come già precisato da questa Corte in altri precedenti, non presi in considerazione dalla Corte d'appello, l'atto successivo non può avere ad oggetto la formulazione della riserva, che deve risultare necessariamente contestuale alla conclusione della vendita, ma soltanto la ricognizione di una riserva precedentemente e validamente espressa in forma verbale, ai fini della consacrazione della stessa in un documento scritto avente data certa, necessario affinché, in caso di fallimento, il patto risulti opponibile alla massa dei creditori (cfr. Cass., Sez. I, 5/05/1993, n. 5213; 13/05/1991, n. 5324; 15/10/1977, n. 4409). Tale 9 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 8320/2016 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 16854/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 profilo della questione è stato completamente trascurato dalla sentenza im- pugnata, la quale, nel qualificare il contratto stipulato tra le parti come ven- dita con riserva di proprietà, non solo ha omesso di verificare se il relativo patto presentasse i requisiti di forma e certezza della data necessari per ren- derlo opponibile al fallimento, ma, identificando tale patto con l'accordo in- tervenuto tra le parti in ordine al pagamento mediante cambiali, non si è curata in alcun modo di accertare se lo stesso fosse stato stipulato conte- stualmente alla conclusione dell'atto di vendita, o, in caso contrario, se avesse una portata meramente ricognitiva di condizioni precedentemente concordate in forma verbale. 5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Lecce, che provvederà, in diversa compo- sizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 2/02/2022 Il Presidente 10 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E