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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21594/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per i delitti di violazione di domicilio (così riqualificato il capo A, per le condotte di tentato furto in abitazione contestate come commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); tentato furto in abitazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; furto semplice ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si invoca l'improcedibilità per i reati di violazione di domicilio, per i quali il ricorrente sarebbe stato condannato in assenza di querela di parte e senza che ricorrano circostanze aggravanti a radicare la procedibilità d'ufficio, è manifestamente infondato e reiterativo.

Basta evidenziare, infatti, che vi sono in atti, nel procedimento, le querele di entrambe le persone offese dei delitti in esame (i citati Torsello e Volpicelli, così come esistono in atti le denunce-querele anche Sargiotta, Rullo e Frustaci), le quali hanno espressamente dichiarato di sporgere querela in relazione ai reati che l'autorità giudiziaria avrebbe ritenuto sussistenti.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per i delitti di violazione di domicilio (così riqualificato il capo A, per le condotte di tentato furto in abitazione contestate come commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); tentato furto in abitazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; furto semplice ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si invoca l'improcedibilità per i reati di violazione di domicilio, per i quali il ricorrente sarebbe stato condannato in assenza di querela di parte e senza che ricorrano circostanze aggravanti a radicare la procedibilità d'ufficio, è manifestamente infondato e reiterativo. Basta evidenziare, infatti, che vi sono in atti, nel procedimento, le querele di entrambe le persone offese dei delitti in esame (i citati Torsello e Volpicelli, così come esistono in atti le denunce-querele anche Sargiotta, Rullo e Frustaci), le quali hanno espressamente dichiarato di sporgere querela in relazione ai reati che l'autorità giudiziaria avrebbe ritenuto sussistenti. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ap
Sentenza Cassazione n. 21594/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris