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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25997/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16972-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4258/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 16972 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- R.g. 16972/2021 Agenzia delle entrate CI [OSCURATO:PERSONA] tenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento catastale, ex art. 1 comma 335

I. 311/2004, per la riCeterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], microzona 7, ha rigettato l'appello dell'Agenzia.

La CTR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza in materia, che nel caso di specie, "è pur vero che, nella presente sede di impugnazione, l'Ufficio, forse conscio della sopravvenuta e più rigorosa giurisprudenza in materia di motivazione provvedimentale, ha inteso integrare quanto genericamente affermato nell'avviso di accertamento impugnato, esponendo alcuni specifici e concreti elementi di valutazione dell'immobili, che, se allegati già in sede provvedimentale e amministrativa, avrebbe forse giustificato la nuova classificazione dell'immobile.

Tuttavia, questa Ccmmissione ritiene che la integrazione motivazionale non possa essere presa qui in - considerazione".

L contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della

I. 212 del 2000, art. 7 della

I. 241/1990, art. 3 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la CTR statuito in maniera difforme dai principi giurisprudenziali in tema di motivazione degli atti del tipo in esame e delle norme di cui si denuncia la violazione.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360—bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 7155 del 2017; conf.

Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della

I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.

Infatti, nel caso di specie, la CTR si è attenuta ai principi espressi, rilevando che "appare evidente la astrattezza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato e la sua riferibilità a qualsiasi unità immobiliare con destinazione commerciale ubicata nella microonda centro storico".

Inoltre ha chiarito che "non risulta di agevole comprensione né la ratio sottostante l'avviso di accertamento -essendo equiparati immobili delle caratteristiche oggettive del tutto indifferenti - né il ragionamento svolto dalla CTP, che ha ritenuto la detta circostanza sostanzialmente ininfluente ai fini della verifica della idoneità della motivazione posta a fondamento dell'accertamento".

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilevicorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Roma, 8 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16972-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4258/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16972 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- R.g. 16972/2021 Agenzia delle entrate CI [OSCURATO:PERSONA] tenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento catastale, ex art. 1 comma 335 I. 311/2004, per la riCeterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], microzona 7, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza in materia, che nel caso di specie, "è pur vero che, nella presente sede di impugnazione, l'Ufficio, forse conscio della sopravvenuta e più rigorosa giurisprudenza in materia di motivazione provvedimentale, ha inteso integrare quanto genericamente affermato nell'avviso di accertamento impugnato, esponendo alcuni specifici e concreti elementi di valutazione dell'immobili, che, se allegati già in sede provvedimentale e amministrativa, avrebbe forse giustificato la nuova classificazione dell'immobile. Tuttavia, questa Ccmmissione ritiene che la integrazione motivazionale non possa essere presa qui in - considerazione". L contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della I. 212 del 2000, art. 7 della I. 241/1990, art. 3 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la CTR statuito in maniera difforme dai principi giurisprudenziali in tema di motivazione degli atti del tipo in esame e delle norme di cui si denuncia la violazione. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360—bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. Infatti, nel caso di specie, la CTR si è attenuta ai principi espressi, rilevando che "appare evidente la astrattezza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato e la sua riferibilità a qualsiasi unità immobiliare con destinazione commerciale ubicata nella microonda centro storico". Inoltre ha chiarito che "non risulta di agevole comprensione né la ratio sottostante l'avviso di accertamento -essendo equiparati immobili delle caratteristiche oggettive del tutto indifferenti - né il ragionamento svolto dalla CTP, che ha ritenuto la detta circostanza sostanzialmente ininfluente ai fini della verifica della idoneità della motivazione posta a fondamento dell'accertamento". Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibilevicorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Roma, 8 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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