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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20630/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.MAGIS Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale di Asti che lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett c) e 2 bis C.d.S. per essersi posto alla guida in condizione di ebbrezza alcolica provocando un sinistro stradale. 2.Avverso la suddetta sentenza insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante generiche e alla mancata esclusione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo chiedendo, in ipotesi di rigetto delle superiori richieste, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine alla adeguatezza, in relazione all'art.3 della Costituzione, delle disposizioni dell'art.186 C.d.S., relativamente alle sanzioni amministrative accessorie, anche in ipotesi di minore gravità.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10;2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio.

La pena risulta essere stata determinata sulla base di criteri minimi edittali, mentre le circostanze attenuanti generiche sono state escluse attingendo ai criteri fissati dall'art.133 cod.pen., tenuto conto della gravità del reato, del grado di ebbrezza alcolica, del pericolo per la circolazione nonchè per il comportamento tenuto dal reo immediatamente dopo il compimento del reato.

Le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo conseguono necessariamente, ex lege, alla pronuncia di condanna e vanno disposte anche di ufficio né sono escluse, sulla base di costante giurisprudenza del S.C., dal giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, in ragione della funzione preventiva e inibitoria perseguita a tutela della sicurezza della circolazione; parimenti la questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata laddove le suddette sanzioni, oltre ad assolvere la funzione inibitoria sopra evidenziata, risultano graduate per intensità e definitività a criteri di adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto che risultano applicabili solo in presenza del superamento della soglia di tasso alcolico più elevata (art.186 comma 2 Ilett.c) C.d.S. e qualora il conducente in stato di ebbrezza alcolica abbia provocato un incidente stradale, a prescindere dalle conseguenze dannose che ne siano derivate, trattandosi di reati contravvenzionali di pericolo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2.000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.MAGIS Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale di Asti che lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett c) e 2 bis C.d.S. per essersi posto alla guida in condizione di ebbrezza alcolica provocando un sinistro stradale. 2.Avverso la suddetta sentenza insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante generiche e alla mancata esclusione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo chiedendo, in ipotesi di rigetto delle superiori richieste, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine alla adeguatezza, in relazione all'art.3 della Costituzione, delle disposizioni dell'art.186 C.d.S., relativamente alle sanzioni amministrative accessorie, anche in ipotesi di minore gravità. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10;2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio. La pena risulta essere stata determinata sulla base di criteri minimi edittali, mentre le circostanze attenuanti generiche sono state escluse attingendo ai criteri fissati dall'art.133 cod.pen., tenuto conto della gravità del reato, del grado di ebbrezza alcolica, del pericolo per la circolazione nonchè per il comportamento tenuto dal reo immediatamente dopo il compimento del reato. Le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo conseguono necessariamente, ex lege, alla pronuncia di condanna e vanno disposte anche di ufficio né sono escluse, sulla base di costante giurisprudenza del S.C., dal giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, in ragione della funzione preventiva e inibitoria perseguita a tutela della sicurezza della circolazione; parimenti la questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata laddove le suddette sanzioni, oltre ad assolvere la funzione inibitoria sopra evidenziata, risultano graduate per intensità e definitività a criteri di adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto che risultano applicabili solo in presenza del superamento della soglia di tasso alcolico più elevata (art.186 comma 2 Ilett.c) C.d.S. e qualora il conducente in stato di ebbrezza alcolica abbia provocato un incidente stradale, a prescindere dalle conseguenze dannose che ne siano derivate, trattandosi di reati contravvenzionali di pericolo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2.000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 20630/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris