CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01379/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ORDINANZA sul ricorso 1250/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cordero di [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 99 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - • contro [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], Gerino e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] ia Nuova 37/A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente e congiuntamente tra loro; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4353/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1250/2020 [OSCURATO:PERSONA] decedeva 5 giugno 1990 lasciando con testamento tutta la sua ampia eredità a [OSCURATO:PERSONA] Gerino e [OSCURATO:PERSONA]; Gerino, Antonio, Giovanna e [OSCURATO:PERSONA], dei quali era zio, agivano in più cause per acquisire l'eredita così perduta. [OSCURATO:PERSONA], che acquistava i pretesi diritti successori di Gerino, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], e in seguito stipulava con [OSCURATO:PERSONA], il 4 dicembre 1992, un accordo in cui in cambio del 20% di quanto sarebbe stato recuperato egli si assumeva la gestione dei contenziosi e le relative spese. In data 8 giugno 2007 il Silvera stipulava una transazione con la suddetta fondazione, ottenendone il 15% del valore dell'eredità - 100 milioni di euro -; all'insaputa di ciò, [OSCURATO:PERSONA] stipulava il 19 giugno 2007 una transazione con la stessa fondazione (sottoscritta anche dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi che la fondazione venisse meno o fosse dichiarata nulla) chiudendo la sua controversia dietro il pagamento da parte della fondazione di C 2.360.000. [OSCURATO:PERSONA] p-u-ntO) convenivkAnna [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, chiedendo, in esecuzione dell'accordo del 4 dicembre 1992, Dv20'% di quanto da lei ricevuto dalla fondazione. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e veniva così ad apprendere l'esistenza della transazione stipulata tra il Silvera e la fondazione medesima. Conseguentemente la [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 17 ottobre 2011, conveniva davanti al Tribunale di Milano il Silvera, la fondazione e la [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne il risarcimento dei danni nella misura di C 30.685.431,70, per quanto qui interessa basando la domanda risarcitoria nei confronti del Silvera, oltre che su dolo incidente ex articolo 1443 c.c., riguardante la transazione del 19 giugno 2007, anche su inadempimento dell'accordo del 4 dicembre 1992. I convenuti resistevano e il Tribunale rigettava con sentenza del 20 giugno 2016. Presentavano allora appello gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduta, cioè Beatrice, Emanuela e [OSCURATO:PERSONA] di Montezemolo; resistevano il Silvera, la fondazione e la [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Milano rigettava il gravame con sentenza del 30 ottobre 2019. I Cordero di Montezemolo hanno presentato ricorso, c:omposto di quattro motivi; il Silvera si è difeso con controricorso, e con un unico controricorso si sono difese pure la fondazione e la [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti e il Silvera hanno depositato memoria. Considerato che: 1.1 4 primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame su fatto discusso e decisivo: vizio nell'interpretazione della comparsa di risposta del Silvera. In primo grado, costituendosi, il Silvera - espongono i ricorrenti - aveva concluso la comparsa di risposta chiedendo la rimessione per competenza territoriale della causa al Tribunale di Roma, e in subordine la sospensione ex articolo 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale Firenze, sezione di Pontassieve, in merito chiedendo poi il rigetto della domanda; solo nella prima memoria di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c. aveva poi introdotto un novum, vale a dire "l'asserito l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] ad asseriti obblighi informativi", da cui traeva eccezione di inadempimento, aggiungendo nelle conclusioni la domanda, posta in subordine, di dichiarare l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi della scrittura privata del 4 dicembre 1992. Per la novità di argomento e di eccezione ex articolo 1460 c.c., "le parti attrici ne contestavano l'inammissibilità, sia in primo grado sia in secondo grado", per introduzione tardiva, che rappresentavano pure nel secondo motivo d'appello. Quest'ultimo, peraltro, è stato disatteso dalla corte territoriale, mediante l'esame di un passo della comparsa di risposta che ha ritenuto abbia "chiarito nella memoria ex art. 183", invocando pure giurisprudenza di questa Suprema Corte - Cass. sez. 2, ord. 28 novembre 2017 n. 28385 - in ordine alla modificabilità della domanda ex articolo 183 c.p.c. quanto a petitum e/o causa petendi purché la modifica sia connessa alla vicenda sostanziale e non costituisca lesione della difesa di controparte o comunque non prolunghi i tempi processuali. I ricorrenti osservano nella presente censura che l'eccezione di inadempimento manifesta la "volontà del convenuto di contrapporre all'attore in modo non equivoco un suo previo inadempimento", e che il giudice d'appello ha ravvisato detta eccezione nelle seguenti parole che si rinvengono a pagina 9 della comparsa di risposta: "e reciprocamente dell'eventuale inadempimento della .. [OSCURATO:PERSONA] all'obbligo di informare il Si/vera della conclusione della trattazione". Tuttavia il relativo paragrafo della comparsa di risposta - notano ancora i ricorrenti - verteva esclusivamente sull'illustrazione degli eventuali effetti sul giudizio milanese del giudizio di Pontassieve "con il solo ed unico fine di supportare la propria istanza di sospensione" ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. (quale dimostrazione di questo asserto viene riportato integralmente il paragrafo C della comparsa di risposta); pertanto, se la corte territoriale avesse rispettato le norme ermeneutiche relative agli atti processuali - id est le norme interpretative dei contratti, dotate di portata generale -, avrebbe dovuto, in forza dell'articolo 1363 c.c., "contestualizzare singole parole/frasi". Dunque il giudice d'appello aveva errato nel "non esaminare l'interezza dell'argomentazione e la sua finalità difensiva (ottenere la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della sentenza toscana che poteva essere rilevante per il giudizio milanese)": aveva infatti estrapolato una frase dal contesto, attribuendole "una valenza difforme da ciò che la parte stessa voleva rappresentare", non tenendo in conto neppure che l'eccezione va "sollevata in modo non equivoco". Sostengono altresì i ricorrenti che lo stesso Silvera, nella comparsa conclusionale del primo grado, aveva ammesso di aver sollevato l'eccezione ex articolo 1460 c.c. nella memoria di cui all'articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c. L'eccezione quindi era stata tardiva, il che travolge il giudizio della Corte d'appello sull'ammissibilità della domanda nuova proposta dal Silvera nella suddetta memoria. Ne deriva che "il giudice del merito non poteva decidere ... procedendo ad una valutazione comparativa della condotta delle parti" perché l'eccezione di inadempimento era "tardiva e inammissibile" e "la domanda riconvenzionale proposta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. doveva essere ritenuta parimenti tardiva, non consistendo in una modificazione o precisazione di fatti ed argomenti già dedotti all'atto della costituzione". 1.2 In primis, va rilevato che il Tribunale, nella premessa motivazionale della sua sentenza dedicata alla descrizione delle vicende processuali, manifesta di intendere che l'eccezione ex articolo 1460 c.c. era stata sollevata "in comparsa di costituzione a pagina 9 e meglio precisata in memoria" depositata ai sensi dell'articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c. Il ricorso, invero, nella illustrazione dei fatti processuali - e precisamente nelle pagine 6-7 -, riporta che il primo giudice aveva ritenuto fondata l'eccezione suddetta e aveva comparato il conseguente inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] con la condotta del Silvera, ritenendo prevalente l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] all'articolo 7 dell'accordo del 4 dicembre 1992 rispetto "all'inadempimento principale del Silvera di sostenere i costi dei processi". Il Tribunale infatti, dato atto che nessuna delle due parti si era curata di informare l'altra, si era così espresso (lo riporta il ricorso a pagina 7, omettendo un verbo ma lasciando comunque ben comprendere): "In concreto, confrontando quanto pattuito nel contratto (art. 7) ed il comportamento delle parti in corso di rapporto con riferimento all'inadempimento del Silvera di farsi carico di ogni spesa ... deve ritenersi che tale ultimo inadempimento sia nella lettera del contratto che nel comportamento delle parti ... meno grave di quello relativo alla mancata comunicazione della transazione in corso da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Da quanto premesso consegue la ritenuta prevalenza de/l'inadempimento della marchesa [OSCURATO:PERSONA] alla clausola 7 del contratto rispetto all'inadempimento del Si/vera di sostenere i costi dei processi. Questo giudice ritiene perciò di poter rigettare la domanda di parte attrice sui medesimi presupposti ex art. 1460 c.c. rispetto ai quali è stata rigettata la domanda di Si/vera avanti al tribunale di Pontassieve". 1.3 Nella premessa del ricorso, poi, si richiama il secondo motivo d'appello, che lamenta l'accoglimento dell'eccezione ex articolo 1460 c.c. in quanto tardiva. Al riguardo effettivamente la corte territoriale risponde come esposto nel presente primo motivo di ricorso e anche nella premessa stessa del ricorso laddove (pagine 8-9) si illustra la sentenza impugnata su tale questione. È pertanto dotata sine dubio di autosufficienza a censura qui promossa. Nel suo controricorso il Silvera oppone che il motivo non censura - come dovrebbe ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. - un fatto storico, criticando invece un'operazione logica, e sostiene altresì che il motivo sarebbe inammissibile perché non decisivo, essendo stata l'asserita tardività dell'eccezione superata comunque dalla giurisprudenza invocata dal giudice d'appello, la già indicata Cass. sez. 2, ord. 28 novembre :2017 n. 28385, (tra gli arresti massimati le sono state in seguito conformi - si rileva per completezza - Cass. sez. 6-1, ord. 25 maggio 2018 n. 13091, Cass. sez. 3, ord. 14 febbraio 2019 n. 4322, Cass. sez. 3, ord. 28 novembre 2019 n. 31078 e Cass. sez. 3, ord. 16 febbraio 2021 n. 4031). 1.4 In realtà, il motivo in esame censura l'accoglimento di una eccezione tardiva, e pertanto va riqualificato nella fattispecie di cui al primo comma, n.4, dell'articolo 360 c.p.c. La giurisprudenza invocata dal giudice d'appello - e anche nel controricorso Silvera - viene utilizzata proprio (e quindi non è una questione "scindibile" dalla proposizione della censura, così da renderla non decisiva) per affermare proprio, nell'ottica della corte territoriale (e del suddetto controricorso, si nota ad abundantiam), che l'eccezione non era affatto tardiva. Peraltro, per qualificarla tempestiva o tardiva occorre evidentemente interpretare la comparsa di risposta anche in relazione poi alla memoria di cui all'articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c.; ed è ben noto che proporre una eccezione non esige forme sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte a sollevarla sia inequivocamente desumibile dalle sue difese o comunque dalla sua correlata condotta processuale, vaglio interpretativo, questo, riservato al giudice di merito, e che, se ancorato a corretti criteri di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità. La rilevazione e l'interpretazione del contenuto degli atti processuali sono infatti riservate al giudice di merito, rimanendo insindacabili in sede di legittimità - tranne se la censura che investe l'interpretazione della volontà della parte espressa nell'atto processuale evidenzia "un vizio consistente nella alterazione del senso letterale"-, applicandosi soltanto "il criterio ermeneutico volto ad indagare la intenzione che emerge dal testo dell'atto, secondo il significato fatto palese dalle parole e dalla loro connessione logica come evincibile dalla complessiva lettura del suo contenuto, tenuto conto della situazione giuridica dedotta in giudizio e dello scopo pratico perseguito dall'istante" (S.U. 10 luglio 2003 n. 10840 e S.U. 13 febbraio 2007 n. 3041), "restando invece esclusi gli altri criteri ermeneutici" previsti per i negozi che riguardano "la ricerca dell'in idem placitum consensus delle parti che hanno stipulato l'accordo" (Cass. sez. 3, 9 marzo 2004 n. 4754; Cass. sez. 1, 24 novembre 2011 n. 24847; Cass. sez. 3, 9 dicembre 2014 n. 25853; così pure la recente Cass. sez. 3, 10 marzo 2021 n. 6762, in motivazione). A-c' v, 1.5 motivo, quindi, a ben guardare,„ denunciaLk-violazione di norme ermeneutiche nella interpretazione della comparsa di risposta, e conclude criticando, pur sinteticamente, anche l'applicazione della giurisprudenza che la corte territoriale invoca, perché sostiene - come si è visto - che il giudice d'appello abbia errato nel ritenere tempestiva "la domanda riconvenzionale proposta nella prima memoria", in quanto non sarebbe consistita "in una modificazione o precisazione di fatti ed argomenti già dedotti all'atto della costituzione". A prescindere dal fatto che la giurisprudenza richiamata concerne la domanda e non l'eccezione, quel che qui rileva comunque è che essa riguarda la possibilità di modificare/precisare entro l'ambito della "vicenda sostanziale", il che non porta certo a legittimare l'introduzione di un vero e proprio novum. E nel caso de quo, applicando il canone ermeneutico della contestualizzazione di cui all'articolo 1363 c.c. (riconosciuto come applicabile anche da chi ritiene, non indiscutibilmente, che non siano per gli atti processuali utilizzabili gli ulteriori criteri ermeneutici dettati dal codice civile), deve allora giungersi ad affermare che la Corte d'appello ha errato perché tutto il paragrafo coinvolto riguarda esclusivamente la sospensione? Non è questa la soluzione che emerge. Invero, il paragrafo suddetto già comprende ed esl:erna la questione dell'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA]: vi si afferma infatti che, quanto "all'asserito inadempimento del Silvera agli obblighi derivanti dalla scrittura privata del 4/12/1992", rileva la decisione che sarà presa in Toscana, ove, se la scrittura non risulta invalida o non più efficace ("prescritta, risolta"), "il Giudice accoglie la domanda del Silvera, ed allora l'accordo ... è valido ed efficace, e quindi si potrà discutere dell'esistenza o meno dell'obbligo del Silvera alla informativa sull'andamento della transazione ... e di un suo eventuale inadempimento e reciprocamente dell'eventuale inadempimento della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all'obbligo di informare il Silvera della conclusione della transazione". 1.6 Non è dunque sostenibile che la Corte d'appello non abbia applicato l'articolo 1363 c.c. per interpretare la volontà della parte che si costituiva c n quella comparsa di risposta. Ricondotto allora in termini di riqualificazione - come si deve, visto il suo effettivo contenuto - al n.4, anziché al n.5 dell'articolo 360, primo comma, c.p.c., il motivo risulta infondato. Cki 2.1 D- secondo motivoydenuncialAn riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo: omesso esame della cronologia delle transazioni stipulate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Silvera, e in particolare dell'anteriorità della sottoscrizione di quella del Silvera. Sostengono i ricorrenti che l'eccezione ex articolo 1460 c.c. non era accoglibile in quanto la transazione del Silvera avvenne 1'8 giugno 2007, mentre quella della [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 2007, onde il Silvera "non poteva invocare, a giustificazione del proprio inadempimento, l'inadempimento previo della [OSCURATO:PERSONA]". Egli allora aveva già inadempiuto l'accordo stipulato con quest'ultima, il quale prevedeva: "La decisione su una eventuale transazione sarà presa di comune accordo delle parti". Non poteva dunque avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 1460 c.c., "perché l'obbligo informativo della [OSCURATO:PERSONA] è sorto posteriormente a quello del Silvera". Il giudice di merito, però, ad avviso dei ricorrenti non ha esaminato questo; se invece avesse correttamente tenuto conto della cronologia dei negozi avrebbe anche dovuto constatare che la ricostruzione del Silvera "non era sorretta da buona fede ex art. 1175 c.c. non solo perché il suo inadempimento era anteriore a quello dell'attrice ma perché non era causalmente legato all'asserito inadempimento" di quest'ultima. 2.2 Questa doglianza si riferisce al terzo motivo d'appello (come emerge dalla pagina 7 del ricorso), che la corte territoriale esamina a pagina 14 della sua sentenza, rilevando tra l'altro che l'inadempimento definitivo" addebitato al Silvera era l'avere "omesso dolosamente di ncitiziare la Germi" e poi, dopo aver negato che sussistesse l'obbligo informativo, pronunciandosi comunque - implicitamente ma in modo agevolmente comprensibile - sull'inadempimento informativo del Silvera laddove rimarca che vi era stato un "ininterrotto affiancamento" alla [OSCURATO:PERSONA] di quattro legali, che "rimasero sempre in cordiale contatto coi colleghi che assistevano Silvera". Dunque l'esame, che secondo la prospettazione del motivo non sussisterebbe, al contrario sussiste, avente per oggetto gli elementi che secondo la corte territoriale sono pertinenti e del tutto dirimenti; né, d'altronde, tale esame può essere scrutinato dal giudice di legittimità nel suo contenuto, cioè scendendo al merito. Il motivo è pertanto infondato. 3.1 terzo motivo denuncia'i'Violazione e/ci, falsa applicazione degli articoli 1374, 1362, 1363 e 1369 c.c. sulla determinazione delle obbligazioni del Silvera nell'accordo del 4 dicembre 1992. Anche questa censura si connette con il terzo motivo di appello, rimarcando che in esso si criticava il Tribunale laddove aveva ritenuto inesistente l'obbligo informativo del Silvera. I ricorrenti affermano che la corte territoriale ha aderito "pedissequamente" al primo giudice, dichiarando che "nel testo dell'accordo ... in capo al Silvera non vi è alcuno specifico obbligo di informazione preventiva alla associata". Si argomenta quindi sul contenuto dell'accordo, per sostenere che il Silvera era obbligato invece a informare la [OSCURATO:PERSONA] "dell'attività svolta e della transazione raggiunta" ai sensi degli articoli 1710, secondo comma, e 1713, primo comma, c.c.; il giudice d'appello, inoltre, ad avviso dei ricorrenti, non ha valutato il fatto che le parti avevano tale obbligo di informazione pur in assenza di clausole scritte e ha pure disapplicato le norme ermeneutiche contrattuali. Viene offerta una interpretazione del contenuto del contratto per dimostrare appunto che l'obbligo informativo del Silvera sussisteva, quale "tipico dell'obbligazione gestoria" che egli aveva assunto. 3.2 Il motivo risulta, a tacer d'altro, privo di interesse, giacché il motivo precedente conduce, come sopra si è visto, a vagliare se il giudice d'appello ha o non ha accertato se il Silvera avesse informato adeguatamente la [OSCURATO:PERSONA]; e ne è risultato che il giudice di merito ha ritenuto che l'informazione è stata fornita, seppure in modo non diretto ma comunque equivalente proprio all'informazione diretta, tramite la squadra di legali che tutelava la [OSCURATO:PERSONA] e che si trovavano in continuo contatto con i colleghi che tutelavano il Silvera. La censura, dunque, patisce di inammissibilità. 6-4 4.1 il quarto motivo denunciain riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c., nonché violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale riguardo l'esecuzione dell'accordo del 4 dicembre 1992. Vi si riconosce che si censura, come nel motivo precedente, la decisione del giudice d'appello nel senso di mancato riconoscimento dell'inadempimento dell'obbligo informativo da parte del Silvera, lamentando che la corte territoriale non ha valutato - in tal modo violando gli articoli 1175 e 1375 c.c. - che "gli obblighi informativi rimasti pacificamente inadempiuti rappresentassero l'espressione di una esecuzione contrattuale conforme a legge"; la corte, anzi, ad avviso dei ricorrenti ha ritenuto applicabile ciò soltanto alla [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Quest'ultimo motivo si conforma come il precedente quanto all'interesse processuale visto il contenuto della decisione impugnata, e d'altronde tende ad una valutazione direttamente fattuale; patisce pertanto evidente inammissibilità. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna - in solido per il comune interesse processuale - dei ricorrenti alla rifusione alle controparti delle spese processuali, liquidate c:ome da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. :1[15/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali, liquidate in un totale di C 7000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge e a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] Gerino e [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali, liquidate in un totale di C 6000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quat