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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 28517/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIi dato avviso alle parti; - - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame la ricorrente ha allegato, genericamente, il vizio di motivazione senza porre a sostegno della doglianza alcuna della ipotesi per le quali è consentito il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta Si tratta, dunque, di doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIi dato avviso alle parti; - - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame la ricorrente ha allegato, genericamente, il vizio di motivazione senza porre a sostegno della doglianza alcuna della ipotesi per le quali è consentito il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta Si tratta, dunque, di doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28517/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris