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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 02217/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n./EU're; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23#comma 81de1 decreto leggE n. 127 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gelerai( dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provveciinentc impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 maggio 2021, il Tribunale del riesarie di San.:a [OSCURATO:PERSONA] confermava il decreto del 26 aprile 2021, con il quale P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva convalidato il sequestro prcbatoria d'urgenza operato dalla P.G. il 23 aprile 2021, avente ad oggetto 968 atrezzi a motore di vario genere, nell'ambito del procedimento penale a carico d [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui agli art. 515 e 517 cod. pen., a lui contestato per avere, quale legale rappresentante della società P_Into Affare s.r.I., importato dalla Cina attrezzi con certificati di conformità alla nornativa europea CE di sospetta autenticità, rilasciati da diversi enti certificatori.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale sammaritano, Cerasuolc, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due ma:M.

Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 515, 517 E 640 cod. pen., oltre che degli art. 125 comma 3, 253 comma 1 e 325 comma L :od. proc. pen., rilevando che il provvedimento genetico del P.M. era privo di inotiviizione in ordine al requisito della pertinenza del sequestro rispetto alla vicenda 1)2getc del procedimento, essendo stata ancorata la sussistenza del fumus del reato contestato alla presunta assenza per i beni in sequestro delle certificazior i trate dalla banca dati ISET, benché si trattasse di prodotti la cui conformLà era sta:a certificata da altri e diversi enti certificatori, con la conseguenza che s;a-ebbe stato necessario consultare tali enti certificatori per stabilire il rispettò della normativa vigente in materia di dichiarazione di conformità.

Il Tribunale avrebbe dovuto quindi annullare il provvedimento dis xsitivo del sequestro probatorio, stante l'apparenza del suo apparato motivazior a e, via ciò non è avvenuto, avendo il Tribunale, come già aveva fatto il P.M., attribuito alla misura cautelare reale una finalità esplorativa non prevista dall'ordinamento.

Ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento genetico e dell'oriina !a del Tribunale è stato inoltre individuato nel fatto che vi sarebbe stata noposizione indiscriminata del vincolo cautelare su tutti i prodotti oggetto ci ccnt:roll p, essendo ciò lesivo del diritto di proprietà, fermo restando che sequestrc preventivo e sequestro probatorio avevano colpito beni tra loro differe Ai ed erano stati ancorati a presupposti fattuali tra loro non sovrapponibili.

Con il secondo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazior e de c; art.309 e 324 cod. proc. pen., dolendosi del mancato confronto del Tribunale :on la specifica censura sollevata con la memoria difensiva depositata all'udienza camerale del 20 maggio 2021, con cui era stata eccepita la incomplet degli atti inoltrati dal P.M. al Tribunale, con particolare riferimento al a rm, nca:a acquisizione della nota del MISE pervenuta ai verbalizzanti il 14 aprile 202i , con la quale sarebbe stato confermato il mancato riscontro dei certificAti di 4 Compliance indicati sulla Banca dati dell'ISET s.r.I.; l'omessa risposta 3 tale doglianza integrerebbe una violazione di legge, trattandosi peraltro di una lacuna non marginale, atteso che la mancata allegazione del documento avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa dell'istante, in- p ademclo al Tribunale di verificare la legittimità del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, deve innanzitutto premettersi che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/0:l/201 .;, Rv. 269656), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia ch sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. pmc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprende re sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazion2 così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegnc del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di CO2 .enza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprersibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogici:à manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di egitirimi .:à soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) clell'ar. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226.710).

Sempre a titolo di premessa, occorre evidenziare che la questione dell onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio è stata approfondita dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 36072 del 19/01/2013, Rv. 273548, hanno affermato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ai oggetc cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per o JanIc concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertailemo dei fatti.

È stato infatti sottolineato che la motivazione del provvedime.ni:c deve essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del falt non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di ii3porre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità ci prouJclere al sequestro, con la precisazione che è impossibile stabilire in astratto il w 3do c il "quantum" del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo, dovendosi solo ricordare come il legislatore abbia stabilire come idonea a integrare il requisito una "CO'lCiSa' esposizione dei motivi.

Orbene, in applicazione di tali premesse interpretative, deve escludersi sia che il decreto di convalida del sequestro probatorio da parte del P.M. presenti ci: renze motivazionali rilevabili in questa sede, sia che nel provvedimento im ougri::o sia ravvisabile una violazione di legge o un'apparenza di motivazione.

Occorre in primo luogo rilevare che, in occasione del controllo operato dall P.G. presso il porto di Napoli il 23 aprile 2021, sono stati operati tanto I selLestro preventivo di 452 attrezzi importati dalla Cina dalla società di cui Cerasliolo è legale rappresentante, quanto il sequestro probatorio di 968 attrezzi 3 motore di vario genere, ed è su tale cautela reale che si concentrano le doglianze dite 1SiVe.

Sul punto deve tuttavia osservarsi che, come correttamente evidenzi3I o dal Tribunale, il P.M., sia pur sommariamente, aveva indicato le. ngioni dell'imposizione del sequestro, in relazione alla sospetta non conto -mità alle norme di sicurezza dei prodotti importati, costituenti peraltro corpo lel reato, avendo a ciò aggiunto il Tribunale la considerazione della necessità, già segnalata dalla Polizia giudiziaria nella sua iniziativa di urgenza, di conpiere ulteriori indagini sull'autenticità dei certificati di conformità rilasciati in relazione agli attrezzi da altri enti certificatori, segnatamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite accessi informativi e consultazione con il MISE Alla luce dei pertinenti rilievi dell'ordinanza impugnata e, prima ariccrE, del decreto del P.M., pur se più stringato, non vi è dunque spazio per l'accoglinemc delle censure difensive, dovendosi in particolare escludere che il provvec Wien:" di sequestro sia stato ispirato da mere "finalità esplorative", risultz rido invece sufficientemente esposte le esigenze probatorie connesse all'imposizier e del vincolo, avuto riguardo alla condizione dei prodotti sottoposti a cautela reile, in rapporto alla natura della fattispecie delittuosa per la quale si procede.

2. Anche il secondo motivo non è fondato.

Deve premettersi al riguardo che, nel verbale di perquisizione e sequestrc del 23 aprile 2021, la P.G. operante (congiuntamente Guardia di Finanza e Acienzia delle accise, dogane e Monopoli di Napoli) ha dato atto di aver procec Jto a richiedere un parere tecnico al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] che, cori no.:a del 14 aprile 2021, confermava "il mancato riscontro dei certificati di compiance indicati sulla banca dati dell'Iset s.r.I., specificando inoltre che si trattava di certificazione "emessa su base volontaria e che non attesta la sicArezza e la conformità del prodotto alle norme unionali e nazionali".

Ora, la predetta nota del MISE, a quanto risulta, non è stata né allepta al verbale di perquisizione e sequestro, né tantomeno trasmessa al P M., per cui l'omessa trasmissione dell'atto in questione non appare censurabile in euesla sede, tanto più ove si consideri che l'ordinanza impugnata non ha incert -ato il suo percorso argomentativo su questa nota, facendo solo un marginale riniarno a controlli svolti "mediante accessi informaticj e consultazione con il NIISE'.

Il contenuto specifico della nota non :è stato riprodotto nell'ordinanza ir -ipu,;nata, evidentemente perché non trasmessa, per cui il mancato invio del 'att,:, non • integra alcuna nullità, dovendosi sul punto richiamarsi la condivisa aTermazione di questa Corte, secondo cui l'inefficacia della ordinanza cautelare per ma nca:c invio al tribunale degli atti trasmessi al giudice della cautela (ma lo stesso discorso vale per il P.M. chiamato a convalidare un sequestro prctatoric d'urgenza) al momento della richiesta non si verifica, se non risulta che l'attp, asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richies:a , della misura (in termini: Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885), Verme restando che costituisce altresì principio costante quello secondo cui l'omessa trasmissione allribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedinierv:o cautelare determina la caducazione del provvedimento impugna:o soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti a fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ngioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano r vestito tale carattere (cfr. Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, Rv. 273348).

Tale onere nel caso di specie non può dirsi adeguatamente assolto, pe - cui, anche in considerazione del fatto che non risulta che il P.M. abbia a‘ ,Iito a disposizione il documento di cui si lamenta la mancata acquisizione, i3 ccisura difensiva non appare meritevole di accoglimento, fermo restanco che il contenuto della nota del MISE, ove la stessa dovesse essere acqt. isita, potrà essere eventualmente valorizzato nello sviluppo del procedimento in corso.

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Cerasuolo deve essere rigettato, con consegJenle onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sosteri:Te le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n./EU're; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23#comma 81de1 decreto leggE n. 127 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gelerai( dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provveciinentc impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 maggio 2021, il Tribunale del riesarie di San.:a [OSCURATO:PERSONA] confermava il decreto del 26 aprile 2021, con il quale P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva convalidato il sequestro prcbatoria d'urgenza operato dalla P.G. il 23 aprile 2021, avente ad oggetto 968 atrezzi a motore di vario genere, nell'ambito del procedimento penale a carico d [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui agli art. 515 e 517 cod. pen., a lui contestato per avere, quale legale rappresentante della società P_Into Affare s.r.I., importato dalla Cina attrezzi con certificati di conformità alla nornativa europea CE di sospetta autenticità, rilasciati da diversi enti certificatori. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale sammaritano, Cerasuolc, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due ma:M. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 515, 517 E 640 cod. pen., oltre che degli art. 125 comma 3, 253 comma 1 e 325 comma L :od. proc. pen., rilevando che il provvedimento genetico del P.M. era privo di inotiviizione in ordine al requisito della pertinenza del sequestro rispetto alla vicenda 1)2getc del procedimento, essendo stata ancorata la sussistenza del fumus del reato contestato alla presunta assenza per i beni in sequestro delle certificazior i trate dalla banca dati ISET, benché si trattasse di prodotti la cui conformLà era sta:a certificata da altri e diversi enti certificatori, con la conseguenza che s;a-ebbe stato necessario consultare tali enti certificatori per stabilire il rispettò della normativa vigente in materia di dichiarazione di conformità. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi annullare il provvedimento dis xsitivo del sequestro probatorio, stante l'apparenza del suo apparato motivazior a e, via ciò non è avvenuto, avendo il Tribunale, come già aveva fatto il P.M., attribuito alla misura cautelare reale una finalità esplorativa non prevista dall'ordinamento. Ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento genetico e dell'oriina !a del Tribunale è stato inoltre individuato nel fatto che vi sarebbe stata noposizione indiscriminata del vincolo cautelare su tutti i prodotti oggetto ci ccnt:roll p, essendo ciò lesivo del diritto di proprietà, fermo restando che sequestrc preventivo e sequestro probatorio avevano colpito beni tra loro differe Ai ed erano stati ancorati a presupposti fattuali tra loro non sovrapponibili. Con il secondo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazior e de c; art.309 e 324 cod. proc. pen., dolendosi del mancato confronto del Tribunale :on la specifica censura sollevata con la memoria difensiva depositata all'udienza camerale del 20 maggio 2021, con cui era stata eccepita la incomplet degli atti inoltrati dal P.M. al Tribunale, con particolare riferimento al a rm, nca:a acquisizione della nota del MISE pervenuta ai verbalizzanti il 14 aprile 202i , con la quale sarebbe stato confermato il mancato riscontro dei certificAti di 4 Compliance indicati sulla Banca dati dell'ISET s.r.I.; l'omessa risposta 3 tale doglianza integrerebbe una violazione di legge, trattandosi peraltro di una lacuna non marginale, atteso che la mancata allegazione del documento avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa dell'istante, in- p ademclo al Tribunale di verificare la legittimità del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve innanzitutto premettersi che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/0:l/201 .;, Rv. 269656), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia ch sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. pmc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprende re sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazion2 così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegnc del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di CO2 .enza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprersibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogici:à manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di egitirimi .:à soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) clell'ar. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226.710). Sempre a titolo di premessa, occorre evidenziare che la questione dell onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio è stata approfondita dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 36072 del 19/01/2013, Rv. 273548, hanno affermato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ai oggetc cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per o JanIc concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertailemo dei fatti. È stato infatti sottolineato che la motivazione del provvedime.ni:c deve essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del falt non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di ii3porre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità ci prouJclere al sequestro, con la precisazione che è impossibile stabilire in astratto il w 3do c il "quantum" del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo, dovendosi solo ricordare come il legislatore abbia stabilire come idonea a integrare il requisito una "CO'lCiSa' esposizione dei motivi. Orbene, in applicazione di tali premesse interpretative, deve escludersi sia che il decreto di convalida del sequestro probatorio da parte del P.M. presenti ci: renze motivazionali rilevabili in questa sede, sia che nel provvedimento im ougri::o sia ravvisabile una violazione di legge o un'apparenza di motivazione. Occorre in primo luogo rilevare che, in occasione del controllo operato dall P.G. presso il porto di Napoli il 23 aprile 2021, sono stati operati tanto I selLestro preventivo di 452 attrezzi importati dalla Cina dalla società di cui Cerasliolo è legale rappresentante, quanto il sequestro probatorio di 968 attrezzi 3 motore di vario genere, ed è su tale cautela reale che si concentrano le doglianze dite 1SiVe. Sul punto deve tuttavia osservarsi che, come correttamente evidenzi3I o dal Tribunale, il P.M., sia pur sommariamente, aveva indicato le. ngioni dell'imposizione del sequestro, in relazione alla sospetta non conto -mità alle norme di sicurezza dei prodotti importati, costituenti peraltro corpo lel reato, avendo a ciò aggiunto il Tribunale la considerazione della necessità, già segnalata dalla Polizia giudiziaria nella sua iniziativa di urgenza, di conpiere ulteriori indagini sull'autenticità dei certificati di conformità rilasciati in relazione agli attrezzi da altri enti certificatori, segnatamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite accessi informativi e consultazione con il MISE Alla luce dei pertinenti rilievi dell'ordinanza impugnata e, prima ariccrE, del decreto del P.M., pur se più stringato, non vi è dunque spazio per l'accoglinemc delle censure difensive, dovendosi in particolare escludere che il provvec Wien:" di sequestro sia stato ispirato da mere "finalità esplorative", risultz rido invece sufficientemente esposte le esigenze probatorie connesse all'imposizier e del vincolo, avuto riguardo alla condizione dei prodotti sottoposti a cautela reile, in rapporto alla natura della fattispecie delittuosa per la quale si procede. 2. Anche il secondo motivo non è fondato. Deve premettersi al riguardo che, nel verbale di perquisizione e sequestrc del 23 aprile 2021, la P.G. operante (congiuntamente Guardia di Finanza e Acienzia delle accise, dogane e Monopoli di Napoli) ha dato atto di aver procec Jto a richiedere un parere tecnico al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] che, cori no.:a del 14 aprile 2021, confermava "il mancato riscontro dei certificati di compiance indicati sulla banca dati dell'Iset s.r.I., specificando inoltre che si trattava di certificazione "emessa su base volontaria e che non attesta la sicArezza e la conformità del prodotto alle norme unionali e nazionali". Ora, la predetta nota del MISE, a quanto risulta, non è stata né allepta al verbale di perquisizione e sequestro, né tantomeno trasmessa al P M., per cui l'omessa trasmissione dell'atto in questione non appare censurabile in euesla sede, tanto più ove si consideri che l'ordinanza impugnata non ha incert -ato il suo percorso argomentativo su questa nota, facendo solo un marginale riniarno a controlli svolti "mediante accessi informaticj e consultazione con il NIISE'. Il contenuto specifico della nota non :è stato riprodotto nell'ordinanza ir -ipu,;nata, evidentemente perché non trasmessa, per cui il mancato invio del 'att,:, non • integra alcuna nullità, dovendosi sul punto richiamarsi la condivisa aTermazione di questa Corte, secondo cui l'inefficacia della ordinanza cautelare per ma nca:c invio al tribunale degli atti trasmessi al giudice della cautela (ma lo stesso discorso vale per il P.M. chiamato a convalidare un sequestro prctatoric d'urgenza) al momento della richiesta non si verifica, se non risulta che l'attp, asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richies:a , della misura (in termini: Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885), Verme restando che costituisce altresì principio costante quello secondo cui l'omessa trasmissione allribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedinierv:o cautelare determina la caducazione del provvedimento impugna:o soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti a fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ngioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano r vestito tale carattere (cfr. Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, Rv. 273348). Tale onere nel caso di specie non può dirsi adeguatamente assolto, pe - cui, anche in considerazione del fatto che non risulta che il P.M. abbia a‘ ,Iito a disposizione il documento di cui si lamenta la mancata acquisizione, i3 ccisura difensiva non appare meritevole di accoglimento, fermo restanco che il contenuto della nota del MISE, ove la stessa dovesse essere acqt. isita, potrà essere eventualmente valorizzato nello sviluppo del procedimento in corso. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Cerasuolo deve essere rigettato, con consegJenle onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sosteri:Te le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico
Decreto Cassazione n. 02217/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris