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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27844/2026

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ZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione è e aspecifico.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (vedi pagg. da 4 a 5 della sentenza impugnata). rilevato che la Corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la prova della provenienza delittuosa del bene ricettato e dell'elemento soggettivo può essere desunta dalla natura dei beni detenuti e dalle modalità di detenzione che consentano di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita nonché dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, fondando il rigetto dell'istanza difensiva sul valore significativo dei beni ricettati dal ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza oggetto di impugnazione) ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata); rilevato che, il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 133 e 165 cod. pen. nonché carenza di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della pena, è in parte aspecifico e in parte non consentito in sede di legittimità. rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la penadeterminata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato e della gravità del fatto (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente con conseguente aspecificità della doglianza; rilevato che l'ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della pena non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché investe una questione non specificamente devoluta in sede di gravame e, per di più, non riconducibile a profili rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903-01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione è e aspecifico. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (vedi pagg. da 4 a 5 della sentenza impugnata). rilevato che la Corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la prova della provenienza delittuosa del bene ricettato e dell'elemento soggettivo può essere desunta dalla natura dei beni detenuti e dalle modalità di detenzione che consentano di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita nonché dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale, fondando il rigetto dell'istanza difensiva sul valore significativo dei beni ricettati dal ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza oggetto di impugnazione) ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata); rilevato che, il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 133 e 165 cod. pen. nonché carenza di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della pena, è in parte aspecifico e in parte non consentito in sede di legittimità. rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la penadeterminata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato e della gravità del fatto (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente con conseguente aspecificità della doglianza; rilevato che l'ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della pena non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché investe una questione non specificamente devoluta in sede di gravame e, per di più, non riconducibile a profili rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903-01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M
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