Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2000
ECLI:EU:C:2000:268
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998C0298 - IT
Avviso legale importante
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61998C0298
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 18 maggio 2000. - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Ammenda - Determinazione dell'importo - Motivazione - Collaborazione nel corso del procedimento amministrativo. - [OSCURATO:PERSONA]298/98 P.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-10157
Conclusioni dell avvocato generale
1. Con atto introduttivo depositato il 29 luglio 1998, la società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ex [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), ha proposto un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), pronunciata sul ricorso ch'essa aveva proposto avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino ; in prosieguo: la «decisione»). Tale decisione infliggeva un'ammenda a 19 produttori, fornitori di cartoncino nel mercato comunitario, per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE). Per quanto riguarda l'importo dell'ammenda inflitta al [OSCURATO:PERSONA], l'art. 3, sub v), della decisione stabiliva:
«[OSCURATO:PERSONA] - the [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di ECU 20 000 000, per la quale [OSCURATO:PERSONA] AB è responsabile in solido con [OSCURATO:PERSONA] per la somma di ECU 3 000 000, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per la somma di ECU 7 000 000, [OSCURATO:PERSONA]. per la somma di ECU 5 000 000 e [OSCURATO:PERSONA] per la somma di ECU 5 000 000».
2. Nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che la decisione fosse annullata nella parte che la riguardava e, in subordine, che l'importo dell'ammenda fosse ridotto.
3. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto, in quanto ha annullato in parte il divieto posto al ricorrente di partecipare in futuro a determinate forme di scambi d'informazioni tra imprese del settore del cartoncino, e respinto nella parte restante, in particolare in ordine all'ammenda inflitta al ricorrente, il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA].
4. Per un'esauriente esposizione dei motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione e della motivazione in base alla quale il Tribunale ha ritenuto di dover accogliere solo parzialmente tali censure, si rimanda alla sentenza impugnata, salvo ricordare nel presente contesto che il [OSCURATO:PERSONA] è un'associazione di categoria di diritto finlandese alla quale nel 1991 aderivano sei società, tra le quali figuravano i produttori di cartoncino [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] smercia nell'intera Comunità, in parte tramite sue controllate, il cartoncino prodotto da queste quattro società ad esso aderenti.
5. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
I - annullare la sentenza impugnata, eccetto la dichiarazione di nullità dell'art. 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, della decisione, che accoglie le conclusioni del ricorrente, e statuire definitivamente nel seguente modo:
1) dichiarare nulla la decisione notificata al ricorrente nel procedimento d'impugnazione il 5 agosto 1994 e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee il 19 settembre 1994, nella parte che riguarda il ricorrente nel procedimento d'impugnazione;
in subordine
ridurre l'importo dell'ammenda;
2) condannare la convenuta alle spese.
II - In ulteriore subordine
annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
6. [OSCURATO:PERSONA], convenuta nel procedimento d'impugnazione, così come lo era stata nel giudizio di primo grado, conclude che la Corte voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare il ricorrente nel procedimento d'impugnazione alle spese del procedimento,
e ribadisce le conclusioni presentate in primo grado, vale a dire:
- respingere il ricorso;
- condannare il ricorrente alle spese.
7. A sostegno delle sue conclusioni, il [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi:
- un primo motivo relativo all'insufficiente motivazione della decisione in relazione alla fissazione dell'ammenda inflitta al ricorrente;
- un secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato , in ordine all'esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo potere discrezionale per procedere alla riduzione delle ammende inflitte ad alcuni membri dell'intesa;
- un terzo motivo relativo alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 in ordine alla determinazione del fatturato pertinente;
- un quarto motivo relativo alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 in ordine al fatto che nella determinazione dell'ammenda non si è tenuto conto della mancanza di effetti della collusione sui prezzi;
- un quinto motivo relativo all'abuso di potere e alla violazione del divieto di discriminazioni commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'arrotondare l'importo dell'ammenda inflitta al ricorrente.
8. Al fine di evitare inutili ripetizioni, i suesposti motivi saranno illustrati in dettaglio, in quanto necessario, nell'ambito del loro esame specifico.
Sul primo motivo, relativo all'insufficiente motivazione della decisione in relazione alla fissazione dell'ammenda
9. Il ricorrente sostiene che il Tribunale, constatando che la decisione non era sufficientemente motivata in relazione alla fissazione dell'importo dell'ammenda che gli era stata inflitta e al tempo stesso rifiutandosi di annullarla in tale parte, ha violato l'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
10. Poiché tale censura si riallaccia a quella mossa dalla ricorrente Mo och Domsjö AB nella causa C-283/98 P, mi permetto, per quanto riguarda l'esposizione delle giustificazioni del rigetto di tale motivo, di rinviare alle mie conclusioni odierne nella detta causa.
Sul secondo motivo, relativo alla riduzione delle ammende inflitte ad alcuni membri dell'intesa
11. Mediante tale motivo, il ricorrente fa carico al Tribunale di non avere censurato il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato il proprio potere discrezionale per ridurre le ammende inflitte ad alcune società sanzionate per la partecipazione ad un'intesa nel settore del cartoncino.
12. [OSCURATO:PERSONA], come essa stessa ha precisato, ha concesso a taluni gruppi di imprese rilevanti riduzioni delle ammende, in base a un calcolo percentuale, in funzione di criteri definiti in termini generali, vale a dire l'ampiezza della collaborazione prestatale nel corso del procedimento amministrativo e il momento in cui tale collaborazione ha avuto inizio.
13. Due imprese hanno pertanto beneficiato della riduzione di due terzi per avere sollecitamente ammesso l'esistenza di violazioni delle regole di concorrenza e fornito informazioni importanti, mentre altre imprese, che avevano riconosciuto la fondatezza dei fatti posti a loro carico dalla comunicazione degli addebiti, hanno beneficiato della riduzione di un terzo.
14. Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha in un certo senso codificato tale prassi in una comunicazione sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di violazione delle regole di concorrenza.
15. Il ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA], così facendo, abbia adottato, senza alcuna base giuridica, una regolamentazione generale ed astratta, mentre avrebbe dovuto esercitare il proprio potere discrezionale in relazione ad ogni singolo caso, e che abbia gravemente leso i diritti della difesa, commettendo in tal modo una duplice violazione del diritto comunitario, che il Tribunale avrebbe dovuto sanzionare.
16. Per quanto riguarda la prima censura, occorre innanzi tutto ricordare come l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 non stabilisca un elenco esauriente dei criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione per fissare l'importo dell'ammenda e come la Corte, nella sentenza Sandoz prodotti farmaceutici/[OSCURATO:PERSONA] , abbia statuito che la condotta dell'impresa nel corso del procedimento amministrativo fa parte degli elementi di cui è opportuno tener conto per determinare l'entità delle ammende.
17. Va rilevato inoltre come l'adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli orientamenti in materia di determinazione delle ammende non sia pertinente rispetto alla causa per cui il Tribunale è stato adito, essendo posteriore alla decisione che il [OSCURATO:PERSONA] contestava dinanzi al Tribunale.
18. Ma si noterà, soprattutto, come l'atteggiamento del ricorrente sia paradossale. Esso fa carico alla [OSCURATO:PERSONA] di avere tratteggiato una sorta di tabella per la concessione di riduzioni, in base al comportamento dei diversi membri dell'intesa nel corso del procedimento amministrativo, e di avere in tal modo sostituito una norma generale alla valutazione individuale che dovrebbe caratterizzare l'esercizio dei poteri sanzionatori che le derivano dal regolamento n. 17/1962.
19. Tuttavia non v'è dubbio che, se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse associato così manifestamente vari livelli di riduzione dell'ammenda ai diversi atteggiamenti adottati dalle imprese nel corso del procedimento amministrativo, il ricorrente le avrebbe fatto carico di avere tenuto un comportamento arbitrario, o quanto meno di non avere pienamente soddisfatto le esigenze del principio della parità di trattamento.
20. A mio parere, il [OSCURATO:PERSONA] ha torto nel rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA], che si sforza semplicemente di sviluppare una prassi chiara e coerente, in cui la valutazione individuale coesista con il ricorso a criteri destinati a garantire una parità di trattamento, di arrogarsi un potere normativo che in realtà non le è stato conferito, ma che essa non ha mai rivendicato.
21. Occorre chiedersi se la seconda censura risulti più fondata della prima. Non credo che tale sia il caso.
22. Il ricorrente sostiene che la concessione di uno «sconto» alle imprese che adottano un atteggiamento di collaborazione non soltanto penalizza le imprese che intendono difendersi e che, in fin dei conti, dovranno versare ammende più elevate di quelle inflitte alle società che hanno senz'altro ammesso l'infrazione, bensì dissuade dal difendersi anche le imprese che avrebbero avuto intenzione di farlo, a causa del prezzo da pagare per esercitare quest'elementare diritto.
23. Ritengo che non si possa condividere questo quadro della situazione che viene a crearsi se si tiene conto del grado di collaborazione delle imprese.
24. Rilevo, in primo luogo, che l'impresa la quale, avendone pieno diritto, offra esclusivamente la collaborazione prevista dal regolamento n. 17/1962 non si vedrà infliggere un'ammenda maggiorata. Essa verrà sanzionata in funzione della gravità dell'infrazione, valutata in base ai criteri che la Corte ha giudicato legittimo prendere in considerazione.
25. Faccio inoltre notare che un'impresa che, contrariamente a quanto sospetta la [OSCURATO:PERSONA], non abbia commesso infrazioni, difficilmente si accuserà di un'infrazione inesistente per avere la certezza di giovarsi di una riduzione dell'ammenda che essa tema, nondimeno, di vedersi infliggere.
26. Siffatto atteggiamento sarebbe giustificato solo se si avesse ragione di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non esiti a sanzionare un'impresa basandosi unicamente sul suo intimo convincimento, senza darsi la pena di fornire la prova dell'esistenza di un'infrazione e di accertarne l'imputabilità.
27. Esso sarebbe tanto più irrazionale in quanto presupporrebbe una totale perdita di fiducia nel giudice comunitario, ritenuto incapace o poco incline a sanzionare eventuali eccessi di potere da parte della [OSCURATO:PERSONA].
28. Ricordo infine come la pratica delle riduzioni trovi fondamento in una giurisprudenza della Corte citata in precedenza . Per completezza, segnalerò che il [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del suo secondo motivo, sostiene parimenti che il Tribunale avrebbe dovuto censurare l'insufficiente motivazione della concessione di una riduzione dell'ammenda ad alcune imprese. Orbene, tale censura non regge al vaglio. La decisione è infatti motivata in maniera molto chiara in proposito, poiché ai punti 171 e 172 della motivazione si legge:
«171 In quanto alla cooperazione dei vari produttori in sede di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] per il presente caso, è chiaro che Stora e Rena appartengono ad una categoria distinta dalle altre.
Quantunque vi fossero già consistenti prove documentali dell'esistenza di un cartello, il fatto che Stora abbia ammesso spontaneamente l'infrazione e abbia anzi fornito in proposito elementi dettagliati alla [OSCURATO:PERSONA] ha contribuito significativamente all'accertamento della verità, ha ridotto la necessità di dover fare affidamento su prove indiziarie e molto probabilmente ha influito nella condotta di altri produttori che altrimenti avrebbero forse continuato a negare ogni addebito. Dal canto suo Rena ha fornito volontariamente alla [OSCURATO:PERSONA] importanti prove documentali.
Vi sarà pertanto una riduzione molto consistente dell'ammenda che sarebbe stata altrimenti comminata a Stora e al produttore minore Rena.
172 I produttori che nella prima fase dopo l'avvio della procedura, ossia nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, non hanno contestato i principali fatti attribuiti dalla Comunità hanno anch'essi diritto ad una riduzione dell'ammenda da infliggere loro (seppure non della stessa entità di quella ritenuta idonea per Stora e Rena) al fine di riflettere la valutazione positiva data al loro atteggiamento.
Si tratta dei produttori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], KNP, Papeteries de Lancey, Sarrió, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».
29. Una motivazione del genere non incorre in alcuna critica alla luce delle condizioni poste in materia dalla giurisprudenza della Corte, su cui mi sono basato per concludere per il rigetto del primo motivo del [OSCURATO:PERSONA].
30. Per queste diverse ragioni, il secondo motivo formulato dal [OSCURATO:PERSONA] può solo essere disatteso.
Sul terzo motivo, relativo al fatturato preso in considerazione per determinare l'importo dell'ammenda inflitta al ricorrente
31. Mediante il terzo motivo, dedotto in subordine rispetto alla domanda principale poiché volto a ottenere una riduzione dell'importo di un'ammenda di cui il ricorrente contesta la stessa legittimità, il ricorrente critica tanto la presa in considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], nel determinare il fatturato di cui tener conto per fissare l'importo dell'ammenda inflittagli, dei fatturati delle quattro imprese che smerciano la loro produzione di cartoncino tramite il [OSCURATO:PERSONA], quanto la determinazione, da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA], dei fatturati realizzati da queste quattro imprese.
Sul fatturato da prendere in considerazione
32. A sostegno della prima delle dette censure, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, mentre la comunicazione degli addebiti designava i suoi membri come destinatari e segnalava agli stessi l'intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere loro un'ammenda, la decisione non addebitava alcuna infrazione a tali imprese, il che escluderebbe che i loro fatturati possano essere considerati elementi per il calcolo dell'ammenda, poiché, a tenore dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962, devono essere presi in considerazione i fatturati delle imprese che hanno partecipato all'infrazione.
33. Il ricorrente non contesta l'affermazione del giudice secondo cui, nel caso di associazioni di imprese, può essere preso in considerazione il fatturato delle imprese aderenti, ma osserva che, secondo il Tribunale, ciò presuppone la possibilità che l'associazione renda corresponsabili i propri membri, vale a dire, a suo avviso, che questi ultimi abbiano preso parte all'infrazione.
34. Orbene, il Tribunale avrebbe ingiustamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] potesse vincolare i suoi membri stipulando contratti di vendita per loro conto.
35. D'altro canto, il Tribunale non poteva considerare, senza cadere in contraddizione, per giustificare l'imposizione di un'ammenda al [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultimo agisse in modo autonomo e ritenere, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] , al fine di giustificare la responsabilità in solido dei membri per il pagamento dell'ammenda inflitta al [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultimo agisse soltanto come organismo ausiliario dei detti membri.
36. Reputo del tutto soddisfacente la risposta che la [OSCURATO:PERSONA] fornisce per tali affermazioni.
37. Essa fa valere che, nel caso di un'associazione di imprese, ruolo di fatto rivestito dal ricorrente, la presa in considerazione dei fatturati delle imprese membri, unico elemento che consenta di applicare una sanzione in relazione alla sua dimensione e alla sua potenza economica, non è subordinata, da parte del giudice, ad una partecipazione delle dette imprese all'infrazione, in quanto si richiede soltanto che l'associazione possa impegnare i suoi membri.
38. A sostegno di tale interpretazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962, essa richiama la sentenza del Tribunale CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA] secondo cui:
«Il Tribunale ritiene che l'uso del termine generico "infrazione" nell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto comprende indistintamente gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese, indica che i limiti massimi previsti da tale norma si applicano allo stesso modo agli accordi e alle pratiche concordate, nonché alle decisioni di associazioni di imprese. Ne consegue che il tetto massimo del 10 % del volume d'affari va calcolato in rapporto al volume d'affari realizzato da ciascuna impresa che partecipi ai suddetti accordi e pratiche concordate o da tutte le imprese aderenti alle dette associazioni di imprese, quanto meno qualora, in forza delle sue regole interne, l'associazione possa impegnare i suoi membri.
La fondatezza di tale analisi è corroborata dal fatto che, nel fissare l'importo dell'ammenda, si può tener conto, tra l'altro, dell'influenza che l'impresa ha potuto esercitare sul mercato, segnatamente in considerazione delle sue dimensioni e della sua potenza economica, sulle quali il volume d'affari fornisce alcune indicazioni (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e altri/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punti 120 e 121), nonché dell'effetto dissuasivo che tali ammende devono esercitare (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-907, punto 309). L'influenza che un'associazione d'imprese ha potuto esercitare sul mercato non dipende infatti dal "volume d'affari" suo proprio, il quale non rivela la sua dimensione né la sua potenza economica, bensì dal volume d'affari dei suoi membri, il quale costituisce un'indicazione della sua dimensione e della sua potenza economica».
39. [OSCURATO:PERSONA] richiama del pari la sentenza del Tribunale nella causa SPO e a./[OSCURATO:PERSONA] , che conferma la precedente in ogni suo punto.
40. Per quanto riguarda la questione se il [OSCURATO:PERSONA] potesse effettivamente impegnare i suoi membri, la [OSCURATO:PERSONA] contrappone legittimamente alla contestazione del ricorrente l'impossibilità ch'essa venga discussa dinanzi alla Corte che statuisca in sede di impugnazione, poiché si riferisce ad una valutazione dei fatti che rientra, in limiti che non si è ipotizzato siano stati superati nel caso di specie, di competenza esclusiva del Tribunale.
41. Quanto ad una pretesa contraddizione tra la sentenza del Tribunale nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e quella emessa nel ricorso proposto dai suoi membri nelle citate cause riunite da T-339/94 a T-342/94, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, lungi dal contraddire la prima sentenza, la seconda la rafforza, poiché, secondo la constatazione su cui si basa, cioè che il [OSCURATO:PERSONA] era autorizzato a trattare con i clienti i prezzi e le altre condizioni di vendita nel rispetto delle direttive stabilite dai suoi membri, sembra sussistere un'unica entità economica che giustificherebbe, qualora ve ne fosse bisogno, che l'ammenda inflitta al [OSCURATO:PERSONA] sia stata fissata prendendo in considerazione i fatturati dei suoi membri.
42. Nell'ambito della stessa censura, il ricorrente contesta del pari la constatazione del Tribunale secondo cui esso non avrebbe avuto alcun interesse economico diretto a prender parte all'aumento concertato dei prezzi. Il ricorrente sostiene che ogni aumento dei prezzi fatturati agli acquirenti di cartoncino incrementa automaticamente l'importo delle commissioni ad esso spettanti.
43. Tuttavia, come fa osservare la [OSCURATO:PERSONA], oltre a trattarsi di una constatazione di fatto, la variazione in valore assoluto di commissioni che rappresentano soltanto un'esigua percentuale del prezzo di vendita poteva in ogni caso rappresentare solo un interesse del tutto irrilevante per il [OSCURATO:PERSONA] e la realizzazione di eventuali benefici da parte del ricorrente avrebbe, in ultima analisi, giovato ai suoi membri.
44. Se, quindi, il [OSCURATO:PERSONA] protesta a torto contro la presa in considerazione dei fatturati dei suoi membri, si può in compenso dargli ragione quando contesta il metodo, considerato corretto dal Tribunale, seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare tali fatturati?
Sulla determinazione del fatturato preso in considerazione
45. [OSCURATO:PERSONA] fa carico al Tribunale di non avere censurato il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione, per calcolare l'importo dell'ammenda, i fatturati dei suoi membri ch'esso le aveva comunicato e, in ogni caso, di non avere motivato il rigetto della sua argomentazione su tale punto.
46. Quest'ultima censura non appare totalmente infondata, poiché ci si sarebbe potuti attendere dal Tribunale una spiegazione relativa a come si potesse giustificare un trattamento diverso del ricorrente, tenuto conto del fatto che, per le altre partecipanti all'intesa, era stato accettato il fatturato comunicato dalle interessate.
47. Tuttavia, tale censura non sembra atta a giustificare un annullamento della sentenza impugnata, poiché di fatto il ricorrente conosceva perfettamente i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di non potersi attenere ai fatturati comunicati dal ricorrente e aveva reputato necessario procedere mediante metodi di stima.
48. Infatti, tenuto conto del volume venduto che, chiarito un malinteso, non dà più adito a contestazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i fatturati comunicati presupponessero un prezzo di vendita inferiore del 15 % circa all'importo quotato dal [OSCURATO:PERSONA] nelle proposte commerciali ai suoi maggiori clienti inglesi, importo che figurava in una nota riservata rinvenuta nei locali del ricorrente.
49. Alla luce di tali dati, è del tutto normale che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse dato credito alle dichiarazioni di consulenti contabili prodotte dal ricorrente finché non le fossero state fornite spiegazioni in merito alle discordanze rilevate.
50. Poiché una richiesta della [OSCURATO:PERSONA] in tal senso è rimasta senza risposta, il ricorrente non può dolersi del fatto che il Tribunale abbia proceduto ad un'inversione dell'onere della prova.
51. Il terzo motivo dedotto dal ricorrente va pertanto interamente respinto.
Sul quarto motivo, relativo al rifiuto di tener conto della mancanza di effetti della collusione sul livello dei prezzi sul mercato
52. Poiché gli argomenti svolti nell'ambito di questo motivo, e volti a dimostrare che il Tribunale non poteva, dopo aver constatato che l'intesa non aveva provocato tutti gli effetti che la [OSCURATO:PERSONA] asseriva di aver individuato, fare a meno di concludere che l'infrazione era meno grave di quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] e di ridurre pertanto l'ammenda, non si differenziano da quelli presentati dalla ricorrente Mo och Domsjö AB nella citata causa C-283/98 P, in merito alla quale presento oggi le mie conclusioni, mi permetto di rinviare, per quanto riguarda l'esposizione dei motivi che ne giustificano il rigetto, a tali conclusioni.
Sul quinto motivo, relativo all'abuso di potere che avrebbe commesso la [OSCURATO:PERSONA] arrotondando arbitrariamente l'importo dell'ammenda inflitta al ricorrente
53. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver calcolato l'importo dell'ammenda che doveva essergli inflitta applicando il metodo da essa rivelato in seguito ad un quesito del Tribunale, ha poi arrotondato per eccesso la cifra ottenuta nel fissare l'importo effettivo dell'ammenda. Tale modo d'agire, su cui non ha fornito spiegazioni, costituirebbe un abuso di potere e avrebbe causato la discriminazione del ricorrente, poiché, per altri membri dell'intesa, l'arrotondamento sarebbe stato fatto in senso inverso ed avrebbe quindi comportato una diminuzione dell'ammenda.
54. [OSCURATO:PERSONA] non contesta di avere arrotondato le cifre risultanti dai suoi calcoli, ma osserva che tale motivo non era stato incluso dal ricorrente nel suo ricorso dinanzi al Tribunale ed era stato dedotto per la prima volta nel corso dell'udienza. Essa sostiene inoltre che, da un lato, nel caso del ricorrente, il ricorso all'arrotondamento ha modificato solo dell'1 % l'importo dell'ammenda, vale a dire in misura non apprezzabile, e che, dall'altro, altre imprese sanzionate hanno subito un aggravio analogo.
55. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo debba pertanto essere dichiarato irricevibile o, in ogni caso, respinto in quanto infondato.
56. A mio avviso, il motivo è ricevibile, poiché il ricorrente, all'atto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale, non conosceva le modalità di calcolo dell'ammenda, di modo che poteva legittimamente dedurlo per la prima volta nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale.
57. Ritengo nondimeno che esso sia infondato, ma non per le ragioni addotte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Mi sembra infatti semplicistico dichiarare che una variazione dell'1% è trascurabile, quando l'importo dell'ammenda ammonta a ECU 20 000 000, e poco convincente asserire che una discriminazione, per il fatto di aver colpito numerose imprese, non sia più tale.
58. Mi sembra che la risposta a tale motivo sia più semplice e possa limitarsi a richiamare il fatto che l'importo delle ammende non è il mero risultato di un calcolo aritmetico. Poiché la determinazione dell'importo di un'ammenda non richiede il ricorso a una bilancia di precisione, il Tribunale poteva legittimamente ritenere, nell'ambito della sua competenza anche di merito, che la cifra stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA], anche se arrotondata rispetto agli importi risultanti da un calcolo, fosse perfettamente adeguata.
59. Giunto al termine dell'esame dei cinque motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA], devo constatare che essi sono tutti infondati e concludere, da un lato, per il rigetto dell'impugnazione e, dall'altro, per la condanna del ricorrente a tutte le spese del procedimento.
Conclusione
60. Propongo pertanto alla Corte di statuire nel seguente modo:
«- Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-338/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è respinto.
- [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese del procedimento».