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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07675/2026

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o la seguente sui ricorsi proposti nell’interesse di

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli; sentite le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Eugenio, che si è riportata alle conclusioni già in atti, non depositando nota spese; sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento della sentenza, e, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 15 ottobre 2024 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi 1 (artt. 81, 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., ascritto a tutti gli imputati) e 2 (artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Violazione dell’art. 629 cod. pen., poiché la condotta dell’imputato, consistente nella mera richiesta di pagamento delle sigarette di contrabbando acquistate da [OSCURATO:PERSONA] senza contenuti intimidatori, non avrebbe integrato una minaccia ingiusta e idonea a coartare la persona offesa.

3.2. Vizio di motivazione, in relazione alla ribadita sussistenza della minaccia, avuto riguardo al fatto che la persona offesa avrebbe qualificato [OSCURATO:PERSONA] come semplice contrabbandiere, non inserito in alcun gruppo criminale, senza che fosse stata percepita alcuna attività intimidatoria da parte sua.

D’altronde, non emergerebbe alcun contributo offerto dal ricorrente alla realizzazione del fatto, non avendo costui mai partecipato alle presunte condotte minatorie.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Violazione degli artt. 270 e 454 cod. proc. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione.

In primo luogo, la difesa contesta il mancato deposito dei brogliacci delle intercettazioni disposte in altro procedimento e acquisite nel presente giudizio.

La selezione operata – in maniera «necessariamente tendenziosa» – dal Pubblico Ministero delle conversazioni ritenute di interesse (le uniche a essere state effettivamente prodotte), unitamente all’impossibilità di un ascolto generalizzato di tutte le tracce audio, costituirebbe una netta lesione del diritto di difesa.

I decreti autorizzativi prodotti dall’Ufficio requirente, inoltre, risulterebbero pressoché totalmente oscurati mediante apposizione di omissis, di modo che sarebbe stato precluso alla difesa ogni controllo sulla loro ritualità e, in particolare, la conoscenza dell’oggetto del distinto procedimento, onde verificarne l’effettiva connessione.

Le due sentenze di merito dovrebbero, pertanto, ritenersi nulle per il mancato rispetto della disciplina delle intercettazioni e, in ogni caso, gli esiti dell’attività captativa non potrebbero ritenersi utilizzabili.

Parimenti inutilizzabili dovrebbero ritenersi le sommarie informazioni rilasciate dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Dagli atti, emergerebbe la sua indubitabile qualità di partecipe di un’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (qualora si adottassero i medesimi criteri utilizzati dalla locale Procura della Repubblica per le cosiddette “piazze di spaccio”) ovvero, comunque, concorrente nel contrabbando posto in essere dai ricorrenti.

A fronte dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA], còlto in possesso del tabacco asseritamente cedutogli dagli odierni imputati, costui avrebbe potuto essere sentito soltanto con le garanzie di legge.

Un’ulteriore doglianza concerne il mancato espletamento, su iniziativa officiosa del primo Giudice, di una perizia sullo stato dei luoghi «che contrastasse i risultati della consulenza prodotta ed allegata agli atti».

4.2. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione, in relazione alla ritenuta credibilità della persona offesa e alla ritenuta inattendibilità della di lui moglie, con violazione del principio del Ragionevole dubbio.

Violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., in ordine alla chiamata in correità da parte di [OSCURATO:PERSONA], coimputato nel reato connesso di contrabbando, e travisamento della prova, per quanto concerne le intercettazioni utilizzate sul punto.

Il secondo e il terzo motivo, con esposizione unitaria, si dolgono della mancanza di un compiuto scrutinio dell’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Innanzi tutto, le sue dichiarazioni risulterebbero oggettivamente implausibili, in quanto estranee a ogni logica commerciale, sia pure nel contesto di àmbiti criminali.

I giudici di merito non avrebbero, poi, offerto un’adeguata risposta alle articolate deduzioni difensive che segnalavano ulteriormente, da un lato, la progressività e la contraddittorietà di quanto riferito nelle diverse sedi procedimentali (in ordine alla partecipazione della moglie al suo incontro con i [OSCURATO:PERSONA], al quantitativo di sigarette e al residuo invenduto) e, dall’altro, l’incompatibilità con la narrazione della coniuge (dissonante in tema di sospensione della vendita illegale di tabacchi e del luogo e del momento del sequestro, nonché contraddittoria nella narrazione dell’incontro a cui avrebbe assistito a distanza).

La stessa escussione della donna, ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. sarebbe, d’altronde, inficiata dal mancato rispetto delle previsioni di legge per l’integrazione probatoria ex officio, poiché il Giudice per le indagini preliminari, nel dichiarato intento di trovare riscontri alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, in carenza del requisito della necessità), avrebbe chiamato a deporre un soggetto del tutto inattendibile, in quanto già informato dei fatti e assolutamente non neutrale, dato il rapporto di coniugio, nonché fors’anche concorrente nel contrabbando del marito, così da non poter essere sentita come testimone “puro”.

Neppure potrebbe condividersi la conclusione per cui le intercettazioni agli atti costituirebbero un riscontro almeno parziale alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che una corretta interpretazione di quei dialoghi renderebbe un quadro diversissimo.

4.3. Violazione dell’art. 629 cod. pen. e mancanza della motivazione, per quel che attiene alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Nonostante specifici motivi di gravame in tema di qualificazione giuridica delle vicende contestate, i giudici di appello avrebbero trascurato l’impossibilità di configurare un’estorsione «tra sodali di una associazione per delinquere in ordine alle diatribe interne inerenti il dare-avere» (ferma restando l’inesistenza dell’asserito “[OSCURATO:PERSONA]”).

Secondo la difesa, non potrebbe reputarsi idonea a coartare la volontà della persona offesa una minaccia avente ad oggetto il semplice differenziale dei guadagni illeciti da quest’ultima percepiti, difettando in tal caso l’ingiustizia del profitto. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, avrebbe potuto tranquillamente ritirarsi da un simile partenariato (invero, l’imputazione avrebbe ad oggetto solo il rifornimento e non il pagamento di quanto già ricevuto), né sarebbe emersa una costrizione a persistere nella vendita di sigarette di contrabbando.

In ogni caso, non potrebbe ravvisarsi la scriminante dello stato di necessità.

Difetterebbero, altresì, sia l’ingiustizia, sia la patrimonialità dell’ipotetico danno arrecato alla persona offesa, così come non potrebbe ritenersi ingiusto neppure il profitto eventualmente ricavato dagli imputati.

In un’ottica sistematica, costituirebbe un’irrazionale sperequazione che l’imposizione di rifornirsi da un determinato fornitore fosse punita, se realizzata nell’ambito di un lecito commercio, dal meno grave art. 513-bis cod. pen., mentre la medesima condotta, operata in re illicita, dovesse essere punita a titolo di estorsione.

4.4. Violazione degli artt. 110 e 114 cod. pen. e 521 cod. proc. pen., per quel che attiene la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA].

In primo luogo, il suddetto imputato, che sarebbe in ipotesi intervenuto con una singola minaccia estemporanea nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per richiedere il saldo di una pregressa fornitura), non risulterebbe avere apportato alcun consapevole contributo causale alla complessiva azione estorsiva dei còrrei; si tratterebbe, quindi, di «una ipotesi di cooperazione diversificata tra i concorrenti» (il che avrebbe imposto ai giudici di merito, nel caso, di riconoscere la minima partecipazione al fatto, ex art. 114 cod. pen.).

Ciò posto, si eccepisce la mancata correlazione tra accusa (concernente il concorso in estorsione) e sentenza (che avrebbe accertato solo la pronuncia di una frase minacciosa).

Potrebbe dubitarsi anche della stessa natura minatoria della frase rivolta a «un fior fiore di delinquente».

Questa condotta intimidatrice non risulterebbe neppure compiutamente provata, avuto riguardo alle contraddittorie dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontro (tale non potendosi considerare il racconto della di lui moglie). 4.5.Violazione dell’art. 629 cod. pen., nonché carenza di motivazione, in ordine all’estorsione di cui al capo

2. La Corte di appello avrebbe del tutto disatteso i motivi di gravame sulla inesistenza della minaccia e sulla ritenuta credibilità di [OSCURATO:PERSONA], anche tenuto conto dei contrasti con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (che, in ogni caso, avrebbe confermato l’assenza di intimidazioni per la vendita dei gadget, riferendo solo di generiche «voci di bancarella» in ordine alla richiesta di un “regalo” da parte dei [OSCURATO:PERSONA]).

4.6. Violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e illogicità della motivazione, con riferimento all’aggravante mafiosa.

La sussistenza del metodo mafioso sarebbe stata affermata in modo apodittico, laddove mancherebbe qualsiasi evocazione di criminalità di tipo mafioso e non potrebbe venire in rilievo la soggettiva sensazione della persona offesa.

Non sarebbe stata verificata la sussistenza del dolo specifico, necessaria per la cosiddetta agevolazione mafiosa.

4.7. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e mancanza della motivazione, in relazione al mancato contenimento della pena nei minimi edittali e alla mancata concessione delle attenuanti generiche (quanto meno in favore di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della limitatissima partecipazione alla vicenda e all’incensuratezza).

5. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. Lo stringatissimo atto di impugnazione presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di un apparato argomentativo della sentenza impugnata ampio e logicamente corretto, non consente neppure di individuare compiutamente la concreta portata censoria dei due motivi, peraltro chiaramente rivolti a un’impossibile rivalutazione della piattaforma istruttoria.

Risulta così del tutto inevaso l’onere di specificità delle doglianze, imposto al ricorrente, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.

Quanto ai ricorsi proposti nell’interesse dei tre [OSCURATO:PERSONA], vale la pena di premettere alla disamina dei singoli motivi, senza sacrificio di un esame specifico di ciascuno di esse, alcune questioni di diritto trasversalmente inerenti a plurimi profili di censura.

3.1. In primo luogo, occorre registrare la piena conferma della ricostruzione in fatto e delle considerazioni in diritto operate dal primo giudice da parte della Corte partenopea, che giunge ad analoghe conclusioni, sulla scorta di una conforme ponderazione del compendio istruttorio.

I giudici di appello hanno pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai ricorrenti.

La sentenza di appello si salda, pertanto, con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).

D’altronde, in presenza di una “doppia conforme” anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non e tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01).

Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa, comunque, essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01).

In sede di legittimità, invero, non e censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Curro, Rv. 275500-01).

3.2. Può osservarsi, ancora in via preliminare, come numerosi motivi si caratterizzino per l’avere, nella maggior parte della loro articolazione, reiterato – talora quasi testualmente – argomenti già introdotti con l’atto di appello, riproponendo, in pratica, le medesime argomentazioni difensive al fine di giungere a una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con l’ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello.

La difesa, di fatto, sollecita un’impossibile rilettura delle prove acquisite in dibattimento: è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa ponderazione, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01).

Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).

3.3. I ricorsi contestano reiteratamente la portata delle captazioni acquisite in giudizio e valutate ampiamente, in modo logico e persuasivo, dai giudici di merito.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare, dunque, evidente come, all’attività valutativa propria del giudicante di merito non si sottragga il concreto contenuto e tenore dei colloqui intercettati.

L’interpretazione del linguaggio adoperato dai dialoganti costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01).

Analogamente, la valutazione dell’attendibilità delle persone offese dal reato, come quella degli altri soggetti che hanno reso sommarie informazioni testimoniali ovvero dichiarazioni informali poi confluite nelle annotazioni della polizia giudiziaria, rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice stesso non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01).

3.4. Parimenti, non sono consentiti i motivi con cui si deduca la ricorrenza di violazione di legge, con riferimento agli artt. 192, 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o l’erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla precedente lett. c), avuto peraltro riguardo alla mancanza di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).

3.5. I ricorrenti, infine, postulano, in maniera meramente assertiva, l’esistenza di un’associazione per delinquere, composta da loro stessi e dalla persona offesa, ovvero, quantomeno, un concorso di quest’ultima in un comune delitto ex artt. 110 cod. pen. e (verosimilmente, in difetto di più stringenti indicazioni) 291-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n.

In disparte ogni considerazione in tema di interesse, la concreta vicenda processuale è affatto diversa: [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato in via definitiva, sulla scorta delle sue stesse dichiarazioni anche autoaccusatorie, per il contrabbando di tabacchi (e la sua posizione processuale è stata correttamente valutata, cfr. § 4.4); ai ricorrenti, a prescindere da eventuali ulteriori addebiti a loro carico, in questa sede è ascritta soltanto l’imputazione di estorsione di cui ai capi 1 e 2.

4. Quanto al primo motivo di ricorso, è opportuno ricordare come il giudizio di primo grado si sia svolto con le forme del rito abbreviato.

4.1. L’inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione del divieto sancito dall’art. 270 cod. proc. pen., in astratto, potrebbe essere rilevata anche nell’ambito del giudizio abbreviato, trattandosi di ipotesi di inutilizzabilità “patologica” (Sez. 6, n. 28790 del 01/10/2020, O., Rv. 279629-01; Sez. 5, n. 542 del 15/11/2016, dep. 2017, Mantella, Rv. 269020-01).

Nel presente procedimento, sono stati acquisiti i risultati delle attività di intercettazione svolte nel procedimento n. 33490/2022 NR, instaurato nei confronti dei tre [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.; il deposito dei decreti di autorizzazione e di proroga è stato effettuato, a tutela del segreto investigativo, in forma cosiddetta “omissata”, in modo tale da oscurarne in parte il contenuto (cfr. Sez. 2, n. 7647 del 19/11/2024, dep. 2025, Pezzano, Rv. 287511-01, secondo cui la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall’art. 329, comma 3, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell’attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l’inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell'imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela).

Non si rinviene, dunque, nessuna violazione del divieto sancito dall’art. 270 cod. proc. pen., anche a prescindere dal fatto che non si è in presenza di un omesso deposito dei decreti suddetti.

Infatti, ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo; invero, l’art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l’autorità giudiziaria competente per il procedimento ove sono stati acquisiti gli esiti dell’attività captativa, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare (Sez.

U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244-01; Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Kasli, Rv. 285579-02; Sez. 1, n. 19791 del 06/02/2015, Alberti, Rv. 263571-01; Sez. 1, n. 38626 del 21/10/2010, Romeo, Rv. 248665- 01).

4.2. Quanto ai brogliacci (da intendersi, secondo la comune vulgata, come le trascrizioni sintetiche e informali dei dialoghi captati, compiute nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria), può brevemente ricordarsi come risultino acquisite agli atti direttamente le trascrizioni integrali delle medesime conversazioni ritenute rilevanti nel presente processo (cfr. sentenza di primo grado, p. 28).

Nessun vulnus è stato, quindi, arrecato al diritto di difesa, né il codice prevede alcuna sanzione processuale sul punto.

Il meccanismo procedurale disegnato dall’art. 270 cod. proc. pen., d’altronde, postula l’ingresso anche solo di una parte del complessivo materiale captativo proveniente dal procedimento in cui le intercettazioni erano state autorizzate.

Poiché il presente procedimento aveva ad oggetto due delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, non v’era neppure luogo per una verifica di eventuali ragioni di connessione in vista della loro utilizzabilità, ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen., come suggerito dalla difesa in tema di «conoscenza – se non altro – dell’oggetto del procedimento» (oggetto, peraltro, chiaramente esplicitato nella sentenza del Giudice dell’udienza preliminare).

4.3. Quanto alla inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], è noto ai ricorrenti che l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da indagato in procedimento connesso, senza che gli siano stati rivolti i prescritti avvisi e in assenza del difensore, non si estende al successivo rituale interrogatorio del predetto, effettuato mediante richiamo alle prime propalazioni, non operando in tale materia il principio, valevole per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi, dipendenti da quello dichiarato nullo (così, con ampia ricostruzione sistematica, Sez. 2, n. 28060 del 16/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286700-01, resa in questo stesso procedimento, in sede di incidente cautelare;cfr., in termini, anche Sez. 6, n. 9009 del 04/02/2020, Raffa, Rv. 278563- 01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273818-01; Sez. 1, n. 45550 del 29/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265285-01).

D’altronde, neppure le dichiarazioni, contenute in una denuncia-querela, spontaneamente rese da soggetto non ancora formalmente indagato, sia pure attinto da indizi di reità per vicende potenzialmente suscettibili a dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reati connessi o collegati a quello oggetto di denuncia, sono soggette alle garanzie di legge; gli esiti patologici derivanti dal presidio assicurato dall'art. 63 cod. proc. pen., sono diversamente modulati con riguardo alla natura dell’atto e alla fase processuale cui inerisce l’eccezione di inutilizzabililtà (Sez. 2, n. 16382 del 18/03/2021, Canino, Rv. 281129-01).

La versione della persona offesa, in conclusione, risulta ritualmente veicolata nel materiale utilizzabile per la decisione tramite la denuncia, l’interrogatorio e, soprattutto, la successiva audizione durante l’incidente probatorio.

4.4. Completamente avulsa dalla logica del rito premiale, che postula un giudizio allo stato degli atti, infine, è la deduzione secondo cui la sentenza di primo grado risulterebbe in qualche modo inficiata, anche nella sua tenuta logica, dal mancato espletamento di nuova perizia sullo stato dei luoghi.

4.5. Tutte le eterogenee censure articolate nel primo motivo risultano, pertanto, generiche, in quanto reiterative di questioni già correttamente disattese, e, comunque, manifestamente infondate.

5. Il secondo e il terzo motivo non sono consentiti, laddove sollecitano nuovamente un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie (cfr., sul punto, i §§ 3.2-3.3), e risultano – fermo restando quanto già esposto sub 3.5 – manifestamente infondati, per quel che attiene alla ipotizzata violazione dell’art. 441 cod. proc. pen. 5.1.

I giudici di merito hanno concordemente ricostruito il contributo informativo offerto dalla persona offesa, quale imputato in un procedimento connesso ex art. 210 cod. proc. pen., sottolineando la sua spontanea presentazione alla polizia giudiziaria per timore di gravi pericoli alla propria incolumità personale, l’ammissione del proprio inserimento nel sistema del contrabbando di sigarette, l’ampia descrizione di tale contesto e la volontà di allontanarsene, l’assenza di intenti calunniatori e, ultimo ma non meno importante, il conforto di solidi riscontri (sentenza di appello, pp. 6-10; sentenza di primo grado, pp. 5-6, 8-27, 77- 95).

Nello specifico, tali riscontri – presi in considerazione ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., data la particolare posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] – consistono nei verbali di perquisizione e sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’individuazione fotografica da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA], negli appunti manoscritti forniti dalla persona offesa, nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (anch’essi implicati nell’illecito commercio di tabacchi), nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che confermava che i [OSCURATO:PERSONA] avevano preteso dal datore di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] il suo licenziamento), negli interrogatori resi dagli imputati e nelle numerose conversazioni intercettate, corredate dagli esiti dell’attività di controllo della polizia giudiziaria e delle relative videoriprese.

La narrazione della persona offesa è risultata ricca di dettagli, confermati dalle ulteriori emergenze probatorie (e soprattutto dal chiaro contenuto delle conversazioni intercettate), tutt’altro che stereotipata e, nel suo complesso, connotata «da radicale coerenza».

Il racconto della moglie, oggetto di analogo preciso scrutinio, ha pienamente riscontrato la rivendita di sigarette di contrabbando da parte del marito, rifornito dai [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA], le imposizioni subite da parte degli odierni imputati, le oscillanti reazioni in famiglia (talora favorevoli a resistere alla sopraffazione, talora inclini ad abbandonare l’attività illecita), la costrizione estesa anche alla fornitura di gadget, la minaccia a mano armata subita da [OSCURATO:PERSONA] (di cui fu testimone oculare) e i concreti timori di una rappresaglia personale degli estorsori.

Sono state oggetto di approfondita disamina le deduzioni difensive in tema di asserite contraddittorietà e discrasie delle dichiarazioni dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], singolarmente e poste in sinossi tra loro.

È stata così offerta una congrua risposta, in senso negativo, alle perplessità in ordine alla sequenza temporale degli eventi, alla presenza della moglie all’incontro del 6 ottobre, alla dinamica dell’arresto.

Le considerazioni con cui tutti i rilievi difensivi sono stati disattesi, coerenti con la provvista istruttoria e prive di vizi logico-giuridici, sono impermeabili allo scrutinio di legittimità.

5.2. Il rispetto della regola del ragionevole dubbio, invero, non è del tutto sottratto al sindacato di legittimità, ma, nell’impossibilità di diretta valutazione delle prove, può essere accertato solo mediante il controllo della motivazione (che esclude censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo).

Alla Corte di cassazione, come già illustrato, è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; il giudizio di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, senza opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996 [OSCURATO:PERSONA]. 205621-01; Sez. 4, n. 34385 del 27/06/2024, Gondal, non mass.; Sez. 5, n. 32065 del 11/06/2024, Tasso, non mass.).

La violazione della regola Bard, quindi, può essere portata nel perimetro cognitivo del giudice di legittimità solo eccependo l’illogicità del discorso giustificativo di merito ovvero un’incompletezza o inesattezza dei dati probatori utilizzati per la decisione tale da ridondare nella contraddittorietà della motivazione.

5.3. Per quel che attiene alla dedotta violazione dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., basti rilevare, in via generale, come il potere di integrazione probatoria ex officio non necessiti di una specifica motivazione, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del thema probandum, ossia dei fatti oggetto di imputazione, non sovrapponibile ai mezzi di prova o di ricerca della prova attivati dalle parti (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, S., Rv. 276246-01).

Nel caso di specie, inoltre, la difesa trascura completamente il fondamentale chiarimento offerto dal Giudice dell’udienza preliminare, allorquando specifica che l’escussione di [OSCURATO:PERSONA] discendeva dalla iniziale assenza di specifici riscontri in relazione alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA]; i successivi sviluppi processuali – e, in particolare, gli interrogatori degli imputati, che hanno tutti ammesso di avere partecipato all’incontro con [OSCURATO:PERSONA] – hanno poi depotenziato la necessità di tale riscontro (sentenza di primo grado, pp. 7, 55-64 e 86-87).

5.4. Parimenti incensurabile in questa sede, sulla scorta delle generali riflessioni che precedono, risulta altresì la lettura data alle intercettazioni, che coinvolgono in prima persona [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e si dimostrano di assoluta rilevanza, anche con connotazioni di prova piena e diretta, per quanto riguarda sia l’acquisto coatto di sigarette di cui al capo 1, sia la vendita di articoli legati alla locale squadra di calcio di cui al capo 2 (sentenza di primo grado, pp. 28-54).

6. La riconduzione dei fatti alla fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. è ineccepibile e le censure esposte sul punto nel quarto motivo sono manifestamente infondate.

6.1. L’obiettività giuridica della fattispecie di estorsione, infatti, è quella di tutelare il patrimonio, attraverso la repressione di condotte dirette a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale (Sez. 2, n. 12266 del 27/02/2008, Magni, Rv. 239753-01).

Non è, peraltro, necessario che tale libertà di autodeterminazione sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512-04).

Rientra, dunque, nella nozione di danno, ex art. 629 cod. pen., qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull’assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e chances future di arricchimento o di consolidamento di propri interessi; in tal caso, il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209-01; Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303-01).

Invero, il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell’appartenenza al medesimo soggetto (Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285002-01).

Costituisce, allora, danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale (Sez.

U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656-01; Sez. 2, n. 44230 del 13/11/2024, S., Rv. 287217-01)

6.2. Dalle condotte intimidatorie, pertanto, deve derivare un profitto ingiusto per l’agente e un danno per la persona offesa.

Al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, il requisito dell’ingiustizia è previsto – expressis verbis – solo per il profitto (in caso contrario, si configurerebbero i delitti di cui agli artt. 392-392 cod. pen.), ma non per il danno.

Quest’ultimo, al più, può definirsi “ingiusto” solo in quanto non iure datum, di modo che è irrilevante il contesto illecito in cui viene realizzata la coercizione: la provenienza da una pregressa attività criminosa commessa in concorso dell’oggetto della richiesta non esclude né l’ingiustizia del profitto, né la sussistenza del danno per la persona offesa (così Sez. 2, n. 40457 del 07/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285101-01, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta con la quale l’agente costringe, con minacce, il coimputato di un delitto di rapina precedentemente commesso a consegnargli parte del provento illecito.

Cfr. anche, in tema di stupefacenti, Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, Tordo, Rv. 278767-01; Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, dep. 2014, Dò, Rv. 258284-01; Sez. 2, n. 40051 del 14/10/2011, Conversano, Rv. 251547-01).

6.3. L’imputazione di cui al capo 1 concerne, con ogni evidenza, una vicenda estorsiva, in presenza di tutti gli elementi del fatto tipico: - la condotta brutalmente intimidatoria, anche con esplicite minacce di morte e ostentazione dell’uso di armi; - la richiesta di rifornirsi, per i propri illeciti traffici, solo presso i [OSCURATO:PERSONA], ai più alti prezzi e nelle quantità prefissate da loro pretesi, insistendo poi per il saldo di quanto conseguentemente dovuto; - la coercizione della persona offesa (che, solo in questo senso, come dice la difesa, coactus tamen voluit, mentre in caso di totale annichilimento della volontà sarebbe stata configurabile la rapina), così costretta a soggiacere alle imposizioni degli imputati;

6.4. La diversa disciplina prevista per gli atti di concorrenza, posti in essere dall’esercente di un’attività commerciale con violenza e minaccia, ai sensi dell’art. 513-bis cod. pen., è del tutto inconferente con le conclusioni che precedono, non solo perché questione che l’ordinamento rimette alla ragionevole discrezionalità de legislatore, ma – anche e soprattutto – perché quest’ultimo delitto ben può concorrere con l’estorsione (Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Mazzitelli, Rv. 283758-01; Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640-01; Sez.

F, n. 45132 del 04/09/2014, Cosentino, Rv. 260789-01).

7. Analogamente, risulta sterilmente reiterativo e manifestamente infondato in iure il quinto motivo.

7.1. Il primo e il secondo giudice hanno già compiutamente chiarito come – alla luce della ricostruzione dei fatti, incensurabile nel giudizio di cassazione, per le ragioni già abbondantemente esposte – il contributo concorsuale offerto da [OSCURATO:PERSONA] sia tutt’altro che marginale, essendo consistito, nell’ambito dell’ultimo incontro con la persona offesa, nel rafforzare l’azione sopraffattrice dei còrrei (di cui era ben al corrente, in quanto spesso latore di “imbasciate” o altre richieste), rispondendo ad [OSCURATO:PERSONA] (che aveva appena detto ai suoi estorsori: «Sparami! A questo punto è meglio che muoio, perché io non ho più niente e ho tanti problemi», affermava: «Ora te la chiavo io una botta in fronte e ti uccido sùbito, io non ho paura di nessuno neanche di ucciderti») (sentenza di appello, pp. 11-12; sentenza di primo grado, pp. 11, 59 e 94).

La conclusione è corretta.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice,per l’integrazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un còrreo rispetto a quella realizzata dagli altri; è invece necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso (cfr., Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771- 01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051-01).

7.2. L’accertamento dei fatti, nella pienezza della giurisdizione di merito, e il doppio conforme apparato argomentativo non consentono di dubitare dell’efficacia minatoria della frase, inserita nel contesto suaccennato, a prescindere dall’eventuale curriculum criminale del destinatario (fors’anche, per questo, ancora più consapevole della concretezza del pericolo).

7.3. Risulta, infine, meramente reiterativa e manifestamente priva di pregio, oltre che espressa in termini oltremodo generici, l’eccezione di violazione dell’art. 521 cod. pen., già correttamente disattesa nella sentenza impugnata, evidenziandosi, nei termini suaccennati, la consapevole partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla complessiva azione intimidatrice complessivamente realizzata dai concorrenti.

Resta così esclusa ogni possibilità di dare seguito alla pretesa “estemporaneità” della minaccia, tutt’altro che avulsa dal contesto estorsivo.

8. Nessuna incongruità motivazionale, rilevante in questa sede, è ravvisabile per quel che attiene all’estorsione di cui al capo

2. I giudici di merito hanno ricostruito, con corretta qualificazione giuridica, la richiesta, non negoziabile, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere un «regalo» di euro 500, per acconsentire alla prosecuzione della vendita di prodotti legati alle competizioni sportive (trombette, bombolette, etc.), quasi come risarcimento per il mancato buon fine di una diversa imposizione “commerciale”.

Nessuna effettiva contraddizione è ravvisabile tra i racconti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva semplicemente suggerito al marito di anticipare egli stesso l’ineludibile pagamento, senza attendere la formale comunicazione anche nei suoi confronti (sentenza di appello, p. 11; sentenza di primo grado, pp. 89-90, 94-95).

Il sesto motivo è, quindi, non consentito e manifestamente infondato.

9. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è stata contestata, per entrambi i delitti di cui alla rubrica imputativa, soltanto sotto il profilo del cosiddetto metodo mafioso.

Risultano, pertanto, del tutto ultronee le deduzioni in merito all’agevolazione mafiosa.

9.1. In particolare, la fattispecie circostanziale tradizionalmente definita come “del metodo mafioso”, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile anche a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01).

Solo la distinta aggravante dell’agevolazione ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01).

9.2. Secondo i giudici del merito, le modalità di commissione del fatto (imposizione di acquisti sul presupposto che la bancarella di [OSCURATO:PERSONA] insisteva su «un territorio che i [OSCURATO:PERSONA] consideravano sotto la loro influenza e controllo»; minacce volontariamente eclatanti, a rimarcare la particolare influenza degli imputati in quell’area; “convocazione” successiva all’arresto per contrabbando, scortato fino al luogo dell’incontro, presidiato da una vedetta; minacce di morte a mano armata) evidenziano ictu oculi una manifesta tipicità dell’agire delle associazioni criminali di tipo mafioso, e anzi ne sono addirittura un esempio quasi paradigmatico, per l’estrema incisività della forza intimidatoria esercitata e per le forme eclatanti di esteriorizzazione del messaggio al destinatario.

Non rileva, avuto riguardo alla notoria caratura criminale degli imputati, subentrati a Fuorigrotta al cosiddetto “gruppo della 99”, ben compresa dalla persona offesa, neppure l’assenza di precedenti condanne per associazione camorristica (sentenza di appello, pp. 12-13; sentenza di primo grado, p. 96).

9.3. Queste argomentazioni sono pienamente conformi ai principi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice, secondo cui, per la sussistenza dell’aggravante, è necessario e sufficiente un comportamento minaccioso o violento tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020 Chioccarelli, Rv. 279771-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033-01; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900-01.

Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-02, precisa che si tratta di una condotta “a forma libera”).

Non è, in ogni caso, necessario che il soggetto agente appartenga effettivamente a un sodalizio criminale di tipo mafioso (Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426-01).

9.4. Il settimo motivo è, dunque, in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato.

10. Non superano la soglia di ammissibilità, da ultimo, neppure le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio.

10.1. In presenza di una congrua motivazione, non risultano espresse in questa sede specifiche censure per quel che concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo di impugnazione articolato nell’interesse di costoro risulta, di conseguenza, insuperabilmente generico. 10.2.

Per quel che riguarda [OSCURATO:PERSONA], il ricorso si è limitato a sottolineare - fondamentalmente per quel che attiene alla invocata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. - «la limitatissima partecipazione al sodalizio e [la] sua incensuratezza» e «il ruolo, comunque lo si voglia riguardare, certo ridotto ad un solo fugace episodio».

10.3. La Corte territoriale ha ribadito l’impossibilità di un’ulteriore diminuzione, attesa la congruità della dosimetria, parametrata sulla gravità delle condotte, come ampiamente descritte e adeguatamente contestualizzate, e la specifica ed elevata pericolosità degli imputati, «inseriti in contesti delinquenziali organizzati e finalizzati alla vendita e al contrabbando di sigarette».

Tale discorso giustificativo, all’esito dell’ampia descrizione delle vicende, appare più che sufficiente, tenuto conto altresì della assoluta genericità dei relativi motivi di gravame (cfr. pp. 82-83 dell’atto di appello).

11. Tutti i ricorsi, concludendo, devono essere dichiarati inammissibili.

11.1. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sui ricorsi proposti nell’interesse di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli; sentite le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Eugenio, che si è riportata alle conclusioni già in atti, non depositando nota spese; sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento della sentenza, e, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 15 ottobre 2024 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi 1 (artt. 81, 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., ascritto a tutti gli imputati) e 2 (artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Violazione dell’art. 629 cod. pen., poiché la condotta dell’imputato, consistente nella mera richiesta di pagamento delle sigarette di contrabbando acquistate da [OSCURATO:PERSONA] senza contenuti intimidatori, non avrebbe integrato una minaccia ingiusta e idonea a coartare la persona offesa. 3.2. Vizio di motivazione, in relazione alla ribadita sussistenza della minaccia, avuto riguardo al fatto che la persona offesa avrebbe qualificato [OSCURATO:PERSONA] come semplice contrabbandiere, non inserito in alcun gruppo criminale, senza che fosse stata percepita alcuna attività intimidatoria da parte sua. D’altronde, non emergerebbe alcun contributo offerto dal ricorrente alla realizzazione del fatto, non avendo costui mai partecipato alle presunte condotte minatorie. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Violazione degli artt. 270 e 454 cod. proc. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione. In primo luogo, la difesa contesta il mancato deposito dei brogliacci delle intercettazioni disposte in altro procedimento e acquisite nel presente giudizio. La selezione operata – in maniera «necessariamente tendenziosa» – dal Pubblico Ministero delle conversazioni ritenute di interesse (le uniche a essere state effettivamente prodotte), unitamente all’impossibilità di un ascolto generalizzato di tutte le tracce audio, costituirebbe una netta lesione del diritto di difesa. I decreti autorizzativi prodotti dall’Ufficio requirente, inoltre, risulterebbero pressoché totalmente oscurati mediante apposizione di omissis, di modo che sarebbe stato precluso alla difesa ogni controllo sulla loro ritualità e, in particolare, la conoscenza dell’oggetto del distinto procedimento, onde verificarne l’effettiva connessione. Le due sentenze di merito dovrebbero, pertanto, ritenersi nulle per il mancato rispetto della disciplina delle intercettazioni e, in ogni caso, gli esiti dell’attività captativa non potrebbero ritenersi utilizzabili. Parimenti inutilizzabili dovrebbero ritenersi le sommarie informazioni rilasciate dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Dagli atti, emergerebbe la sua indubitabile qualità di partecipe di un’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (qualora si adottassero i medesimi criteri utilizzati dalla locale Procura della Repubblica per le cosiddette “piazze di spaccio”) ovvero, comunque, concorrente nel contrabbando posto in essere dai ricorrenti. A fronte dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA], còlto in possesso del tabacco asseritamente cedutogli dagli odierni imputati, costui avrebbe potuto essere sentito soltanto con le garanzie di legge. Un’ulteriore doglianza concerne il mancato espletamento, su iniziativa officiosa del primo Giudice, di una perizia sullo stato dei luoghi «che contrastasse i risultati della consulenza prodotta ed allegata agli atti». 4.2. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione, in relazione alla ritenuta credibilità della persona offesa e alla ritenuta inattendibilità della di lui moglie, con violazione del principio del Ragionevole dubbio. Violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., in ordine alla chiamata in correità da parte di [OSCURATO:PERSONA], coimputato nel reato connesso di contrabbando, e travisamento della prova, per quanto concerne le intercettazioni utilizzate sul punto. Il secondo e il terzo motivo, con esposizione unitaria, si dolgono della mancanza di un compiuto scrutinio dell’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Innanzi tutto, le sue dichiarazioni risulterebbero oggettivamente implausibili, in quanto estranee a ogni logica commerciale, sia pure nel contesto di àmbiti criminali. I giudici di merito non avrebbero, poi, offerto un’adeguata risposta alle articolate deduzioni difensive che segnalavano ulteriormente, da un lato, la progressività e la contraddittorietà di quanto riferito nelle diverse sedi procedimentali (in ordine alla partecipazione della moglie al suo incontro con i [OSCURATO:PERSONA], al quantitativo di sigarette e al residuo invenduto) e, dall’altro, l’incompatibilità con la narrazione della coniuge (dissonante in tema di sospensione della vendita illegale di tabacchi e del luogo e del momento del sequestro, nonché contraddittoria nella narrazione dell’incontro a cui avrebbe assistito a distanza). La stessa escussione della donna, ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. sarebbe, d’altronde, inficiata dal mancato rispetto delle previsioni di legge per l’integrazione probatoria ex officio, poiché il Giudice per le indagini preliminari, nel dichiarato intento di trovare riscontri alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, in carenza del requisito della necessità), avrebbe chiamato a deporre un soggetto del tutto inattendibile, in quanto già informato dei fatti e assolutamente non neutrale, dato il rapporto di coniugio, nonché fors’anche concorrente nel contrabbando del marito, così da non poter essere sentita come testimone “puro”. Neppure potrebbe condividersi la conclusione per cui le intercettazioni agli atti costituirebbero un riscontro almeno parziale alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che una corretta interpretazione di quei dialoghi renderebbe un quadro diversissimo. 4.3. Violazione dell’art. 629 cod. pen. e mancanza della motivazione, per quel che attiene alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Nonostante specifici motivi di gravame in tema di qualificazione giuridica delle vicende contestate, i giudici di appello avrebbero trascurato l’impossibilità di configurare un’estorsione «tra sodali di una associazione per delinquere in ordine alle diatribe interne inerenti il dare-avere» (ferma restando l’inesistenza dell’asserito “[OSCURATO:PERSONA]”). Secondo la difesa, non potrebbe reputarsi idonea a coartare la volontà della persona offesa una minaccia avente ad oggetto il semplice differenziale dei guadagni illeciti da quest’ultima percepiti, difettando in tal caso l’ingiustizia del profitto. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, avrebbe potuto tranquillamente ritirarsi da un simile partenariato (invero, l’imputazione avrebbe ad oggetto solo il rifornimento e non il pagamento di quanto già ricevuto), né sarebbe emersa una costrizione a persistere nella vendita di sigarette di contrabbando. In ogni caso, non potrebbe ravvisarsi la scriminante dello stato di necessità. Difetterebbero, altresì, sia l’ingiustizia, sia la patrimonialità dell’ipotetico danno arrecato alla persona offesa, così come non potrebbe ritenersi ingiusto neppure il profitto eventualmente ricavato dagli imputati. In un’ottica sistematica, costituirebbe un’irrazionale sperequazione che l’imposizione di rifornirsi da un determinato fornitore fosse punita, se realizzata nell’ambito di un lecito commercio, dal meno grave art. 513-bis cod. pen., mentre la medesima condotta, operata in re illicita, dovesse essere punita a titolo di estorsione. 4.4. Violazione degli artt. 110 e 114 cod. pen. e 521 cod. proc. pen., per quel che attiene la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, il suddetto imputato, che sarebbe in ipotesi intervenuto con una singola minaccia estemporanea nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per richiedere il saldo di una pregressa fornitura), non risulterebbe avere apportato alcun consapevole contributo causale alla complessiva azione estorsiva dei còrrei; si tratterebbe, quindi, di «una ipotesi di cooperazione diversificata tra i concorrenti» (il che avrebbe imposto ai giudici di merito, nel caso, di riconoscere la minima partecipazione al fatto, ex art. 114 cod. pen.). Ciò posto, si eccepisce la mancata correlazione tra accusa (concernente il concorso in estorsione) e sentenza (che avrebbe accertato solo la pronuncia di una frase minacciosa). Potrebbe dubitarsi anche della stessa natura minatoria della frase rivolta a «un fior fiore di delinquente». Questa condotta intimidatrice non risulterebbe neppure compiutamente provata, avuto riguardo alle contraddittorie dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontro (tale non potendosi considerare il racconto della di lui moglie). 4.5.Violazione dell’art. 629 cod. pen., nonché carenza di motivazione, in ordine all’estorsione di cui al capo 2. La Corte di appello avrebbe del tutto disatteso i motivi di gravame sulla inesistenza della minaccia e sulla ritenuta credibilità di [OSCURATO:PERSONA], anche tenuto conto dei contrasti con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (che, in ogni caso, avrebbe confermato l’assenza di intimidazioni per la vendita dei gadget, riferendo solo di generiche «voci di bancarella» in ordine alla richiesta di un “regalo” da parte dei [OSCURATO:PERSONA]). 4.6. Violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e illogicità della motivazione, con riferimento all’aggravante mafiosa. La sussistenza del metodo mafioso sarebbe stata affermata in modo apodittico, laddove mancherebbe qualsiasi evocazione di criminalità di tipo mafioso e non potrebbe venire in rilievo la soggettiva sensazione della persona offesa. Non sarebbe stata verificata la sussistenza del dolo specifico, necessaria per la cosiddetta agevolazione mafiosa. 4.7. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e mancanza della motivazione, in relazione al mancato contenimento della pena nei minimi edittali e alla mancata concessione delle attenuanti generiche (quanto meno in favore di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della limitatissima partecipazione alla vicenda e all’incensuratezza). 5. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Lo stringatissimo atto di impugnazione presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di un apparato argomentativo della sentenza impugnata ampio e logicamente corretto, non consente neppure di individuare compiutamente la concreta portata censoria dei due motivi, peraltro chiaramente rivolti a un’impossibile rivalutazione della piattaforma istruttoria. Risulta così del tutto inevaso l’onere di specificità delle doglianze, imposto al ricorrente, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3. Quanto ai ricorsi proposti nell’interesse dei tre [OSCURATO:PERSONA], vale la pena di premettere alla disamina dei singoli motivi, senza sacrificio di un esame specifico di ciascuno di esse, alcune questioni di diritto trasversalmente inerenti a plurimi profili di censura. 3.1. In primo luogo, occorre registrare la piena conferma della ricostruzione in fatto e delle considerazioni in diritto operate dal primo giudice da parte della Corte partenopea, che giunge ad analoghe conclusioni, sulla scorta di una conforme ponderazione del compendio istruttorio. I giudici di appello hanno pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai ricorrenti. La sentenza di appello si salda, pertanto, con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). D’altronde, in presenza di una “doppia conforme” anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non e tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa, comunque, essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01). In sede di legittimità, invero, non e censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Curro, Rv. 275500-01). 3.2. Può osservarsi, ancora in via preliminare, come numerosi motivi si caratterizzino per l’avere, nella maggior parte della loro articolazione, reiterato – talora quasi testualmente – argomenti già introdotti con l’atto di appello, riproponendo, in pratica, le medesime argomentazioni difensive al fine di giungere a una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con l’ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello. La difesa, di fatto, sollecita un’impossibile rilettura delle prove acquisite in dibattimento: è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa ponderazione, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01). Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). 3.3. I ricorsi contestano reiteratamente la portata delle captazioni acquisite in giudizio e valutate ampiamente, in modo logico e persuasivo, dai giudici di merito. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare, dunque, evidente come, all’attività valutativa propria del giudicante di merito non si sottragga il concreto contenuto e tenore dei colloqui intercettati. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai dialoganti costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01). Analogamente, la valutazione dell’attendibilità delle persone offese dal reato, come quella degli altri soggetti che hanno reso sommarie informazioni testimoniali ovvero dichiarazioni informali poi confluite nelle annotazioni della polizia giudiziaria, rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice stesso non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). 3.4. Parimenti, non sono consentiti i motivi con cui si deduca la ricorrenza di violazione di legge, con riferimento agli artt. 192, 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o l’erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla precedente lett. c), avuto peraltro riguardo alla mancanza di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). 3.5. I ricorrenti, infine, postulano, in maniera meramente assertiva, l’esistenza di un’associazione per delinquere, composta da loro stessi e dalla persona offesa, ovvero, quantomeno, un concorso di quest’ultima in un comune delitto ex artt. 110 cod. pen. e (verosimilmente, in difetto di più stringenti indicazioni) 291-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. In disparte ogni considerazione in tema di interesse, la concreta vicenda processuale è affatto diversa: [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato in via definitiva, sulla scorta delle sue stesse dichiarazioni anche autoaccusatorie, per il contrabbando di tabacchi (e la sua posizione processuale è stata correttamente valutata, cfr. § 4.4); ai ricorrenti, a prescindere da eventuali ulteriori addebiti a loro carico, in questa sede è ascritta soltanto l’imputazione di estorsione di cui ai capi 1 e 2. 4. Quanto al primo motivo di ricorso, è opportuno ricordare come il giudizio di primo grado si sia svolto con le forme del rito abbreviato. 4.1. L’inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione del divieto sancito dall’art. 270 cod. proc. pen., in astratto, potrebbe essere rilevata anche nell’ambito del giudizio abbreviato, trattandosi di ipotesi di inutilizzabilità “patologica” (Sez. 6, n. 28790 del 01/10/2020, O., Rv. 279629-01; Sez. 5, n. 542 del 15/11/2016, dep. 2017, Mantella, Rv. 269020-01). Nel presente procedimento, sono stati acquisiti i risultati delle attività di intercettazione svolte nel procedimento n. 33490/2022 NR, instaurato nei confronti dei tre [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.; il deposito dei decreti di autorizzazione e di proroga è stato effettuato, a tutela del segreto investigativo, in forma cosiddetta “omissata”, in modo tale da oscurarne in parte il contenuto (cfr. Sez. 2, n. 7647 del 19/11/2024, dep. 2025, Pezzano, Rv. 287511-01, secondo cui la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall’art. 329, comma 3, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell’attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l’inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell'imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela). Non si rinviene, dunque, nessuna violazione del divieto sancito dall’art. 270 cod. proc. pen., anche a prescindere dal fatto che non si è in presenza di un omesso deposito dei decreti suddetti. Infatti, ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo; invero, l’art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l’autorità giudiziaria competente per il procedimento ove sono stati acquisiti gli esiti dell’attività captativa, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244-01; Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Kasli, Rv. 285579-02; Sez. 1, n. 19791 del 06/02/2015, Alberti, Rv. 263571-01; Sez. 1, n. 38626 del 21/10/2010, Romeo, Rv. 248665- 01). 4.2. Quanto ai brogliacci (da intendersi, secondo la comune vulgata, come le trascrizioni sintetiche e informali dei dialoghi captati, compiute nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria), può brevemente ricordarsi come risultino acquisite agli atti direttamente le trascrizioni integrali delle medesime conversazioni ritenute rilevanti nel presente processo (cfr. sentenza di primo grado, p. 28). Nessun vulnus è stato, quindi, arrecato al diritto di difesa, né il codice prevede alcuna sanzione processuale sul punto. Il meccanismo procedurale disegnato dall’art. 270 cod. proc. pen., d’altronde, postula l’ingresso anche solo di una parte del complessivo materiale captativo proveniente dal procedimento in cui le intercettazioni erano state autorizzate. Poiché il presente procedimento aveva ad oggetto due delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, non v’era neppure luogo per una verifica di eventuali ragioni di connessione in vista della loro utilizzabilità, ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen., come suggerito dalla difesa in tema di «conoscenza – se non altro – dell’oggetto del procedimento» (oggetto, peraltro, chiaramente esplicitato nella sentenza del Giudice dell’udienza preliminare). 4.3. Quanto alla inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], è noto ai ricorrenti che l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da indagato in procedimento connesso, senza che gli siano stati rivolti i prescritti avvisi e in assenza del difensore, non si estende al successivo rituale interrogatorio del predetto, effettuato mediante richiamo alle prime propalazioni, non operando in tale materia il principio, valevole per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi, dipendenti da quello dichiarato nullo (così, con ampia ricostruzione sistematica, Sez. 2, n. 28060 del 16/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286700-01, resa in questo stesso procedimento, in sede di incidente cautelare;cfr., in termini, anche Sez. 6, n. 9009 del 04/02/2020, Raffa, Rv. 278563- 01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273818-01; Sez. 1, n. 45550 del 29/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265285-01). D’altronde, neppure le dichiarazioni, contenute in una denuncia-querela, spontaneamente rese da soggetto non ancora formalmente indagato, sia pure attinto da indizi di reità per vicende potenzialmente suscettibili a dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reati connessi o collegati a quello oggetto di denuncia, sono soggette alle garanzie di legge; gli esiti patologici derivanti dal presidio assicurato dall'art. 63 cod. proc. pen., sono diversamente modulati con riguardo alla natura dell’atto e alla fase processuale cui inerisce l’eccezione di inutilizzabililtà (Sez. 2, n. 16382 del 18/03/2021, Canino, Rv. 281129-01). La versione della persona offesa, in conclusione, risulta ritualmente veicolata nel materiale utilizzabile per la decisione tramite la denuncia, l’interrogatorio e, soprattutto, la successiva audizione durante l’incidente probatorio. 4.4. Completamente avulsa dalla logica del rito premiale, che postula un giudizio allo stato degli atti, infine, è la deduzione secondo cui la sentenza di primo grado risulterebbe in qualche modo inficiata, anche nella sua tenuta logica, dal mancato espletamento di nuova perizia sullo stato dei luoghi. 4.5. Tutte le eterogenee censure articolate nel primo motivo risultano, pertanto, generiche, in quanto reiterative di questioni già correttamente disattese, e, comunque, manifestamente infondate. 5. Il secondo e il terzo motivo non sono consentiti, laddove sollecitano nuovamente un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie (cfr., sul punto, i §§ 3.2-3.3), e risultano – fermo restando quanto già esposto sub 3.5 – manifestamente infondati, per quel che attiene alla ipotizzata violazione dell’art. 441 cod. proc. pen. 5.1. I giudici di merito hanno concordemente ricostruito il contributo informativo offerto dalla persona offesa, quale imputato in un procedimento connesso ex art. 210 cod. proc. pen., sottolineando la sua spontanea presentazione alla polizia giudiziaria per timore di gravi pericoli alla propria incolumità personale, l’ammissione del proprio inserimento nel sistema del contrabbando di sigarette, l’ampia descrizione di tale contesto e la volontà di allontanarsene, l’assenza di intenti calunniatori e, ultimo ma non meno importante, il conforto di solidi riscontri (sentenza di appello, pp. 6-10; sentenza di primo grado, pp. 5-6, 8-27, 77- 95). Nello specifico, tali riscontri – presi in considerazione ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., data la particolare posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] – consistono nei verbali di perquisizione e sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’individuazione fotografica da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA], negli appunti manoscritti forniti dalla persona offesa, nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (anch’essi implicati nell’illecito commercio di tabacchi), nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che confermava che i [OSCURATO:PERSONA] avevano preteso dal datore di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] il suo licenziamento), negli interrogatori resi dagli imputati e nelle numerose conversazioni intercettate, corredate dagli esiti dell’attività di controllo della polizia giudiziaria e delle relative videoriprese. La narrazione della persona offesa è risultata ricca di dettagli, confermati dalle ulteriori emergenze probatorie (e soprattutto dal chiaro contenuto delle conversazioni intercettate), tutt’altro che stereotipata e, nel suo complesso, connotata «da radicale coerenza». Il racconto della moglie, oggetto di analogo preciso scrutinio, ha pienamente riscontrato la rivendita di sigarette di contrabbando da parte del marito, rifornito dai [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA], le imposizioni subite da parte degli odierni imputati, le oscillanti reazioni in famiglia (talora favorevoli a resistere alla sopraffazione, talora inclini ad abbandonare l’attività illecita), la costrizione estesa anche alla fornitura di gadget, la minaccia a mano armata subita da [OSCURATO:PERSONA] (di cui fu testimone oculare) e i concreti timori di una rappresaglia personale degli estorsori. Sono state oggetto di approfondita disamina le deduzioni difensive in tema di asserite contraddittorietà e discrasie delle dichiarazioni dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], singolarmente e poste in sinossi tra loro. È stata così offerta una congrua risposta, in senso negativo, alle perplessità in ordine alla sequenza temporale degli eventi, alla presenza della moglie all’incontro del 6 ottobre, alla dinamica dell’arresto. Le considerazioni con cui tutti i rilievi difensivi sono stati disattesi, coerenti con la provvista istruttoria e prive di vizi logico-giuridici, sono impermeabili allo scrutinio di legittimità. 5.2. Il rispetto della regola del ragionevole dubbio, invero, non è del tutto sottratto al sindacato di legittimità, ma, nell’impossibilità di diretta valutazione delle prove, può essere accertato solo mediante il controllo della motivazione (che esclude censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo). Alla Corte di cassazione, come già illustrato, è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; il giudizio di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, senza opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 [OSCURATO:PERSONA]. 205621-01; Sez. 4, n. 34385 del 27/06/2024, Gondal, non mass.; Sez. 5, n. 32065 del 11/06/2024, Tasso, non mass.). La violazione della regola Bard, quindi, può essere portata nel perimetro cognitivo del giudice di legittimità solo eccependo l’illogicità del discorso giustificativo di merito ovvero un’incompletezza o inesattezza dei dati probatori utilizzati per la decisione tale da ridondare nella contraddittorietà della motivazione. 5.3. Per quel che attiene alla dedotta violazione dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., basti rilevare, in via generale, come il potere di integrazione probatoria ex officio non necessiti di una specifica motivazione, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del thema probandum, ossia dei fatti oggetto di imputazione, non sovrapponibile ai mezzi di prova o di ricerca della prova attivati dalle parti (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, S., Rv. 276246-01). Nel caso di specie, inoltre, la difesa trascura completamente il fondamentale chiarimento offerto dal Giudice dell’udienza preliminare, allorquando specifica che l’escussione di [OSCURATO:PERSONA] discendeva dalla iniziale assenza di specifici riscontri in relazione alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA]; i successivi sviluppi processuali – e, in particolare, gli interrogatori degli imputati, che hanno tutti ammesso di avere partecipato all’incontro con [OSCURATO:PERSONA] – hanno poi depotenziato la necessità di tale riscontro (sentenza di primo grado, pp. 7, 55-64 e 86-87). 5.4. Parimenti incensurabile in questa sede, sulla scorta delle generali riflessioni che precedono, risulta altresì la lettura data alle intercettazioni, che coinvolgono in prima persona [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e si dimostrano di assoluta rilevanza, anche con connotazioni di prova piena e diretta, per quanto riguarda sia l’acquisto coatto di sigarette di cui al capo 1, sia la vendita di articoli legati alla locale squadra di calcio di cui al capo 2 (sentenza di primo grado, pp. 28-54). 6. La riconduzione dei fatti alla fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. è ineccepibile e le censure esposte sul punto nel quarto motivo sono manifestamente infondate. 6.1. L’obiettività giuridica della fattispecie di estorsione, infatti, è quella di tutelare il patrimonio, attraverso la repressione di condotte dirette a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale (Sez. 2, n. 12266 del 27/02/2008, Magni, Rv. 239753-01). Non è, peraltro, necessario che tale libertà di autodeterminazione sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512-04). Rientra, dunque, nella nozione di danno, ex art. 629 cod. pen., qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull’assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e chances future di arricchimento o di consolidamento di propri interessi; in tal caso, il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209-01; Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303-01). Invero, il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell’appartenenza al medesimo soggetto (Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285002-01). Costituisce, allora, danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656-01; Sez. 2, n. 44230 del 13/11/2024, S., Rv. 287217-01) 6.2. Dalle condotte intimidatorie, pertanto, deve derivare un profitto ingiusto per l’agente e un danno per la persona offesa. Al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, il requisito dell’ingiustizia è previsto – expressis verbis – solo per il profitto (in caso contrario, si configurerebbero i delitti di cui agli artt. 392-392 cod. pen.), ma non per il danno. Quest’ultimo, al più, può definirsi “ingiusto” solo in quanto non iure datum, di modo che è irrilevante il contesto illecito in cui viene realizzata la coercizione: la provenienza da una pregressa attività criminosa commessa in concorso dell’oggetto della richiesta non esclude né l’ingiustizia del profitto, né la sussistenza del danno per la persona offesa (così Sez. 2, n. 40457 del 07/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285101-01, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta con la quale l’agente costringe, con minacce, il coimputato di un delitto di rapina precedentemente commesso a consegnargli parte del provento illecito. Cfr. anche, in tema di stupefacenti, Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, Tordo, Rv. 278767-01; Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, dep. 2014, Dò, Rv. 258284-01; Sez. 2, n. 40051 del 14/10/2011, Conversano, Rv. 251547-01). 6.3. L’imputazione di cui al capo 1 concerne, con ogni evidenza, una vicenda estorsiva, in presenza di tutti gli elementi del fatto tipico: - la condotta brutalmente intimidatoria, anche con esplicite minacce di morte e ostentazione dell’uso di armi; - la richiesta di rifornirsi, per i propri illeciti traffici, solo presso i [OSCURATO:PERSONA], ai più alti prezzi e nelle quantità prefissate da loro pretesi, insistendo poi per il saldo di quanto conseguentemente dovuto; - la coercizione della persona offesa (che, solo in questo senso, come dice la difesa, coactus tamen voluit, mentre in caso di totale annichilimento della volontà sarebbe stata configurabile la rapina), così costretta a soggiacere alle imposizioni degli imputati; 6.4. La diversa disciplina prevista per gli atti di concorrenza, posti in essere dall’esercente di un’attività commerciale con violenza e minaccia, ai sensi dell’art. 513-bis cod. pen., è del tutto inconferente con le conclusioni che precedono, non solo perché questione che l’ordinamento rimette alla ragionevole discrezionalità de legislatore, ma – anche e soprattutto – perché quest’ultimo delitto ben può concorrere con l’estorsione (Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Mazzitelli, Rv. 283758-01; Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640-01; Sez. F, n. 45132 del 04/09/2014, Cosentino, Rv. 260789-01). 7. Analogamente, risulta sterilmente reiterativo e manifestamente infondato in iure il quinto motivo. 7.1. Il primo e il secondo giudice hanno già compiutamente chiarito come – alla luce della ricostruzione dei fatti, incensurabile nel giudizio di cassazione, per le ragioni già abbondantemente esposte – il contributo concorsuale offerto da [OSCURATO:PERSONA] sia tutt’altro che marginale, essendo consistito, nell’ambito dell’ultimo incontro con la persona offesa, nel rafforzare l’azione sopraffattrice dei còrrei (di cui era ben al corrente, in quanto spesso latore di “imbasciate” o altre richieste), rispondendo ad [OSCURATO:PERSONA] (che aveva appena detto ai suoi estorsori: «Sparami! A questo punto è meglio che muoio, perché io non ho più niente e ho tanti problemi», affermava: «Ora te la chiavo io una botta in fronte e ti uccido sùbito, io non ho paura di nessuno neanche di ucciderti») (sentenza di appello, pp. 11-12; sentenza di primo grado, pp. 11, 59 e 94). La conclusione è corretta. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice,per l’integrazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un còrreo rispetto a quella realizzata dagli altri; è invece necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso (cfr., Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771- 01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051-01). 7.2. L’accertamento dei fatti, nella pienezza della giurisdizione di merito, e il doppio conforme apparato argomentativo non consentono di dubitare dell’efficacia minatoria della frase, inserita nel contesto suaccennato, a prescindere dall’eventuale curriculum criminale del destinatario (fors’anche, per questo, ancora più consapevole della concretezza del pericolo). 7.3. Risulta, infine, meramente reiterativa e manifestamente priva di pregio, oltre che espressa in termini oltremodo generici, l’eccezione di violazione dell’art. 521 cod. pen., già correttamente disattesa nella sentenza impugnata, evidenziandosi, nei termini suaccennati, la consapevole partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla complessiva azione intimidatrice complessivamente realizzata dai concorrenti. Resta così esclusa ogni possibilità di dare seguito alla pretesa “estemporaneità” della minaccia, tutt’altro che avulsa dal contesto estorsivo. 8. Nessuna incongruità motivazionale, rilevante in questa sede, è ravvisabile per quel che attiene all’estorsione di cui al capo 2. I giudici di merito hanno ricostruito, con corretta qualificazione giuridica, la richiesta, non negoziabile, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere un «regalo» di euro 500, per acconsentire alla prosecuzione della vendita di prodotti legati alle competizioni sportive (trombette, bombolette, etc.), quasi come risarcimento per il mancato buon fine di una diversa imposizione “commerciale”. Nessuna effettiva contraddizione è ravvisabile tra i racconti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva semplicemente suggerito al marito di anticipare egli stesso l’ineludibile pagamento, senza attendere la formale comunicazione anche nei suoi confronti (sentenza di appello, p. 11; sentenza di primo grado, pp. 89-90, 94-95). Il sesto motivo è, quindi, non consentito e manifestamente infondato. 9. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è stata contestata, per entrambi i delitti di cui alla rubrica imputativa, soltanto sotto il profilo del cosiddetto metodo mafioso. Risultano, pertanto, del tutto ultronee le deduzioni in merito all’agevolazione mafiosa. 9.1. In particolare, la fattispecie circostanziale tradizionalmente definita come “del metodo mafioso”, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile anche a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01). Solo la distinta aggravante dell’agevolazione ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01). 9.2. Secondo i giudici del merito, le modalità di commissione del fatto (imposizione di acquisti sul presupposto che la bancarella di [OSCURATO:PERSONA] insisteva su «un territorio che i [OSCURATO:PERSONA] consideravano sotto la loro influenza e controllo»; minacce volontariamente eclatanti, a rimarcare la particolare influenza degli imputati in quell’area; “convocazione” successiva all’arresto per contrabbando, scortato fino al luogo dell’incontro, presidiato da una vedetta; minacce di morte a mano armata) evidenziano ictu oculi una manifesta tipicità dell’agire delle associazioni criminali di tipo mafioso, e anzi ne sono addirittura un esempio quasi paradigmatico, per l’estrema incisività della forza intimidatoria esercitata e per le forme eclatanti di esteriorizzazione del messaggio al destinatario. Non rileva, avuto riguardo alla notoria caratura criminale degli imputati, subentrati a Fuorigrotta al cosiddetto “gruppo della 99”, ben compresa dalla persona offesa, neppure l’assenza di precedenti condanne per associazione camorristica (sentenza di appello, pp. 12-13; sentenza di primo grado, p. 96). 9.3. Queste argomentazioni sono pienamente conformi ai principi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice, secondo cui, per la sussistenza dell’aggravante, è necessario e sufficiente un comportamento minaccioso o violento tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020 Chioccarelli, Rv. 279771-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033-01; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900-01. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-02, precisa che si tratta di una condotta “a forma libera”). Non è, in ogni caso, necessario che il soggetto agente appartenga effettivamente a un sodalizio criminale di tipo mafioso (Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426-01). 9.4. Il settimo motivo è, dunque, in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato. 10. Non superano la soglia di ammissibilità, da ultimo, neppure le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio. 10.1. In presenza di una congrua motivazione, non risultano espresse in questa sede specifiche censure per quel che concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo di impugnazione articolato nell’interesse di costoro risulta, di conseguenza, insuperabilmente generico. 10.2. Per quel che riguarda [OSCURATO:PERSONA], il ricorso si è limitato a sottolineare - fondamentalmente per quel che attiene alla invocata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. - «la limitatissima partecipazione al sodalizio e [la] sua incensuratezza» e «il ruolo, comunque lo si voglia riguardare, certo ridotto ad un solo fugace episodio». 10.3. La Corte territoriale ha ribadito l’impossibilità di un’ulteriore diminuzione, attesa la congruità della dosimetria, parametrata sulla gravità delle condotte, come ampiamente descritte e adeguatamente contestualizzate, e la specifica ed elevata pericolosità degli imputati, «inseriti in contesti delinquenziali organizzati e finalizzati alla vendita e al contrabbando di sigarette». Tale discorso giustificativo, all’esito dell’ampia descrizione delle vicende, appare più che sufficiente, tenuto conto altresì della assoluta genericità dei relativi motivi di gravame (cfr. pp. 82-83 dell’atto di appello). 11. Tutti i ricorsi, concludendo, devono essere dichiarati inammissibili. 11.1. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in
Sentenza Cassazione n. 07675/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris