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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04379/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 5 maggio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascrittogli, di cui all'art. 495 cod. pen. esclusa la recidiva, riducendo la pena in quella di mesi otto di reclusione.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.

Nella specie la Corte territoriale avrebbe confuso il concetto di abitualità di cui all'articolo citato, con quello di generale inclinazione a violare la legge, precisandosi che l'imputato non annovera precedenti della stessa indole. 3.11 ricorso è inammissibile perché non specifico, posto che motiva circa il requisito della abitualità della condotta, mentre il rigetto della causa di non punibilità fonda, da parte dei giudici di merito, sulla non particolare tenuità del comportamento, posto in essere da soggetto che, al momento del controllo, era sottoposto ad affidamento in prova contravvenendo alle prescrizioni a questo inerenti.

Dunque, si valuta l'inclinazione a violare la legge, al fine di escludere la particolare lievità dell'offesa, tanto che la Corte d'appello precisa che se non fosse caduto, accidentalmente, il documento al momento del controllo, le generalità reali dell'imputato non sarebbero state accertate dal personale di polizia giudiziaria.

La censura, quindi, ignora le esplicitazioni del giudice censurato tanto da incorrere nell'aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 5 maggio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascrittogli, di cui all'art. 495 cod. pen. esclusa la recidiva, riducendo la pena in quella di mesi otto di reclusione. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Nella specie la Corte territoriale avrebbe confuso il concetto di abitualità di cui all'articolo citato, con quello di generale inclinazione a violare la legge, precisandosi che l'imputato non annovera precedenti della stessa indole. 3.11 ricorso è inammissibile perché non specifico, posto che motiva circa il requisito della abitualità della condotta, mentre il rigetto della causa di non punibilità fonda, da parte dei giudici di merito, sulla non particolare tenuità del comportamento, posto in essere da soggetto che, al momento del controllo, era sottoposto ad affidamento in prova contravvenendo alle prescrizioni a questo inerenti. Dunque, si valuta l'inclinazione a violare la legge, al fine di escludere la particolare lievità dell'offesa, tanto che la Corte d'appello precisa che se non fosse caduto, accidentalmente, il documento al momento del controllo, le generalità reali dell'imputato non sarebbero state accertate dal personale di polizia giudiziaria. La censura, quindi, ignora le esplicitazioni del giudice censurato tanto da incorrere nell'aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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