Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 04570/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18730/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati- avverso la sentenza n. 346/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietarie le prime due e usufruttuario il terzo, di alcuni stacchi di terreno chiesero di essere reintegrati nel possesso, evocando in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale accolse la domanda e condannò, inoltre, i convenuti a risarcire il danno emergente nella misura di € 26.853,00 e il lucro cessante nella misura di € 412,50.

La Corte d’appello di Bari, investita dall’impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA] e da quelli incidentali, da una parte, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, per avere un GOT trattato il procedimento cautelare, condannò [OSCURATO:PERSONA] alla reintegrazione e regolò le spese come da dispositivo.

2. Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Con ordinanza resa pubblica il giorno 8/6/2022, rimessa la causa sul ruolo, questa Corte ordinò la rinnovazione della notifica ad [OSCURATO:PERSONA].

4. Ottemperato all’incombente la causa viene a nuova trattazione.

Le ricorrenti censurano la sentenza d’appello sulla base di dieci motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Le controparti sono rimaste intimate.

5. Il primo e il secondo motivo, con il quale viene denunciata violazione dell’art. 11, co. 1, delle preleggi e della circolare del C.S.M. 30/7/2013, assumendosi l’erroneità della sentenza per avere ritenuto la nullità della sentenza di primo grado, nonostante che al tempo non fosse in vigore l’art. 43 bis ordinamento giudiziario, vanno dichiarati inammissibili per difetto di attitudine ad ottenere un risultato utile, stante che la Corte d’appello ha giudicato nel merito, scrutinando i motivi degli appelli, con la conseguenza che la decisione del Tribunale è rimasta comunque assorbita da quella d’appello.

6. Con il terzo motivo, le ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per avere negato che [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto a corrispondere le spese per la ricostruzione di un muretto divisorio. 6.

1. La doglianza è inammissibile.

La decisione della Corte di merito, che sul punto ha accolto il settimo motivo dell’appello principale, si fonda sullo scandaglio delle risultanze di prove, che non aveva dimostrato che il muro e alcune piante di mandorlo ivi esistenti fossero stati distrutti dal Recchia.

Le ricorrenti rimettono a questa Corte un improprio riesame di merito, affidato in via esclusiva al giudice del merito.

7. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell’art.614 cod. proc. civ., e la sentenza censurata per non avere posto a carico dello spossessatore Recchia le spese per il reintegro. 7.

1. Il motivo è manifestamente infondato.

Invero, come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, le spese eventualmente occorrenti per dare esecuzione alla reintegrazione mediante esecuzione forzata dell’obbligo di fare, non possono che trovare soddisfazione in sede esecutiva.

8. Con il quinto motivo si contesta il giudizio di tardività per il superamento dell’anno dell’azione possessoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (falsa applicazione art. 1168 e violazione art. 2697). 8.

1. Anche in questo caso le ricorrenti invocano un alternativo vaglio delle prove, riservato al giudice del merito, il quale ha spiegato con argomenti logici del tutto comprensibili le ragioni che lo hanno portato ad escludere che l’azione possessoria fosse stata esperita entro l’anno.

In particolare, la sentenza di secondo grado ha chiarito la non clandestinità dello spoglio e che le ricorrenti non avevano dimostrato la data di esso, così da superare l’eccezione di decadenza.

Soggiunge, fra l’altro, la decisione: Al riguardo la prova che lo spoglio risalisse ad epoca successiva al 22 ottobre 1996 non è stata offerta, ed anzi vi sono convincenti elementi per ritenere che la realizzazione della strada in materiale inerte sia avvenuta non oltre l’estate 1996, avendo l’informatore Satolino riferito che circa un anno e mezzo o due anni prima dell’udienza del 30 gennaio 1998 i materiali e i rifiuti scaricati abusivamente sul terreno “erano stati spianati”(…)

9. Di conseguenza, il sesto motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2907, per essere stata esclusa condanna del Ruggiero al ripristino, è palesemente infondato.

10. Il settimo motivo, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in ordine all’individuazione della data dello spoglio dal quale far decorrere l’anno, a voler prendere in esame la censura, malamente configurata come omesso esame (la sentenza ha, invero, preso in esame il punto e deciso in senso difforme alle aspettative delle ricorrenti) è, comunque, infondato, poiché essa data si identifica, per giurisprudenza costante, con il primo atto, in presenza di una pluralità di atti tra loro collegati, in quanto tali funzionali alla prosecuzione della stessa attività; nel solo caso in cui ogni atto presenti caratteristiche sue proprie, tale da poter essere considerato isolatamente, il termine decorrere dall’ultimo atto (cfr. Cass. nn. 20134/2017, 8148/2012, 6305/2008, 16239/2003); evenienza, quest’ultima, che qui neppure viene prospettata.

11. L’ottavo motivo, con il quale, denunciando la falsa applicazione dell’art. 1168, co. 2 e la violazione dell’art. 2947 cod. civ., le ricorrenti si dolgono per non essere stato il Ruggiero condannato a risarcire il danno, è privo di fondamento giuridico, in quanto l’azione possessoria, dall’esito positivo della quale il risarcimento dipende, è stata dichiarata, nei confronti di costui, tardiva.

12. Il nono motivo, con il quale viene denunciata la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e l’errata valutazione delle emergenze processuali, invocandosi un nuovo vaglio di merito, è inammissibile.

Come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299; conf., ex multis, Cass. nn. 129/2019, 6774/2020).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).

13. Il decimo motivo, con il quale si lamenta che [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva venduto il proprio fondo a [OSCURATO:PERSONA], che si era costituito in appello in luogo della prima, non avrebbe potuto essere condannata alle spese, è infondato, poiché, ai sensi dell’art.111 cpc, la prima rimane parte in causa, poiché non estromessa.

14. Essendo le controparti rimaste intimate nulla va disposto sulle spese.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18730/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati- avverso la sentenza n. 346/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietarie le prime due e usufruttuario il terzo, di alcuni stacchi di terreno chiesero di essere reintegrati nel possesso, evocando in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale accolse la domanda e condannò, inoltre, i convenuti a risarcire il danno emergente nella misura di € 26.853,00 e il lucro cessante nella misura di € 412,50. La Corte d’appello di Bari, investita dall’impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA] e da quelli incidentali, da una parte, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, per avere un GOT trattato il procedimento cautelare, condannò [OSCURATO:PERSONA] alla reintegrazione e regolò le spese come da dispositivo. 2. Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con ordinanza resa pubblica il giorno 8/6/2022, rimessa la causa sul ruolo, questa Corte ordinò la rinnovazione della notifica ad [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ottemperato all’incombente la causa viene a nuova trattazione. Le ricorrenti censurano la sentenza d’appello sulla base di dieci motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Le controparti sono rimaste intimate. 5. Il primo e il secondo motivo, con il quale viene denunciata violazione dell’art. 11, co. 1, delle preleggi e della circolare del C.S.M. 30/7/2013, assumendosi l’erroneità della sentenza per avere ritenuto la nullità della sentenza di primo grado, nonostante che al tempo non fosse in vigore l’art. 43 bis ordinamento giudiziario, vanno dichiarati inammissibili per difetto di attitudine ad ottenere un risultato utile, stante che la Corte d’appello ha giudicato nel merito, scrutinando i motivi degli appelli, con la conseguenza che la decisione del Tribunale è rimasta comunque assorbita da quella d’appello. 6. Con il terzo motivo, le ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per avere negato che [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto a corrispondere le spese per la ricostruzione di un muretto divisorio. 6. 1. La doglianza è inammissibile. La decisione della Corte di merito, che sul punto ha accolto il settimo motivo dell’appello principale, si fonda sullo scandaglio delle risultanze di prove, che non aveva dimostrato che il muro e alcune piante di mandorlo ivi esistenti fossero stati distrutti dal Recchia. Le ricorrenti rimettono a questa Corte un improprio riesame di merito, affidato in via esclusiva al giudice del merito. 7. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell’art.614 cod. proc. civ., e la sentenza censurata per non avere posto a carico dello spossessatore Recchia le spese per il reintegro. 7. 1. Il motivo è manifestamente infondato. Invero, come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, le spese eventualmente occorrenti per dare esecuzione alla reintegrazione mediante esecuzione forzata dell’obbligo di fare, non possono che trovare soddisfazione in sede esecutiva. 8. Con il quinto motivo si contesta il giudizio di tardività per il superamento dell’anno dell’azione possessoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (falsa applicazione art. 1168 e violazione art. 2697). 8. 1. Anche in questo caso le ricorrenti invocano un alternativo vaglio delle prove, riservato al giudice del merito, il quale ha spiegato con argomenti logici del tutto comprensibili le ragioni che lo hanno portato ad escludere che l’azione possessoria fosse stata esperita entro l’anno. In particolare, la sentenza di secondo grado ha chiarito la non clandestinità dello spoglio e che le ricorrenti non avevano dimostrato la data di esso, così da superare l’eccezione di decadenza. Soggiunge, fra l’altro, la decisione: Al riguardo la prova che lo spoglio risalisse ad epoca successiva al 22 ottobre 1996 non è stata offerta, ed anzi vi sono convincenti elementi per ritenere che la realizzazione della strada in materiale inerte sia avvenuta non oltre l’estate 1996, avendo l’informatore Satolino riferito che circa un anno e mezzo o due anni prima dell’udienza del 30 gennaio 1998 i materiali e i rifiuti scaricati abusivamente sul terreno “erano stati spianati”(…) 9. Di conseguenza, il sesto motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2907, per essere stata esclusa condanna del Ruggiero al ripristino, è palesemente infondato. 10. Il settimo motivo, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in ordine all’individuazione della data dello spoglio dal quale far decorrere l’anno, a voler prendere in esame la censura, malamente configurata come omesso esame (la sentenza ha, invero, preso in esame il punto e deciso in senso difforme alle aspettative delle ricorrenti) è, comunque, infondato, poiché essa data si identifica, per giurisprudenza costante, con il primo atto, in presenza di una pluralità di atti tra loro collegati, in quanto tali funzionali alla prosecuzione della stessa attività; nel solo caso in cui ogni atto presenti caratteristiche sue proprie, tale da poter essere considerato isolatamente, il termine decorrere dall’ultimo atto (cfr. Cass. nn. 20134/2017, 8148/2012, 6305/2008, 16239/2003); evenienza, quest’ultima, che qui neppure viene prospettata. 11. L’ottavo motivo, con il quale, denunciando la falsa applicazione dell’art. 1168, co. 2 e la violazione dell’art. 2947 cod. civ., le ricorrenti si dolgono per non essere stato il Ruggiero condannato a risarcire il danno, è privo di fondamento giuridico, in quanto l’azione possessoria, dall’esito positivo della quale il risarcimento dipende, è stata dichiarata, nei confronti di costui, tardiva. 12. Il nono motivo, con il quale viene denunciata la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e l’errata valutazione delle emergenze processuali, invocandosi un nuovo vaglio di merito, è inammissibile. Come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299; conf., ex multis, Cass. nn. 129/2019, 6774/2020). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 13. Il decimo motivo, con il quale si lamenta che [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva venduto il proprio fondo a [OSCURATO:PERSONA], che si era costituito in appello in luogo della prima, non avrebbe potuto essere condannata alle spese, è infondato, poiché, ai sensi dell’art.111 cpc, la prima rimane parte in causa, poiché non estromessa. 14. Essendo le controparti rimaste intimate nulla va disposto sulle spese. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore imp
Sentenza Cassazione n. 04570/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris