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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00254/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, sviluppato in forma generica in quanto reso con motivo non adeguatamente articolato, attraverso il quale si deduce la violazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90, risulta riproduttivo di identica doglianza correttamente confutato dalla Corte di appello che ha messo in rilievo come la citata attenuante non potesse essere riconosciuta in quanto le dichiarazioni rese dal ricorrente non sono state idonee a pervenire a risultati investigativi utili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, sviluppato in forma generica in quanto reso con motivo non adeguatamente articolato, attraverso il quale si deduce la violazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90, risulta riproduttivo di identica doglianza correttamente confutato dalla Corte di appello che ha messo in rilievo come la citata attenuante non potesse essere riconosciuta in quanto le dichiarazioni rese dal ricorrente non sono state idonee a pervenire a risultati investigativi utili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/1
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