CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2021
Cassazione n. 12739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto 1a declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Verbania ha respinto l'istanza di continuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per i reati accertati con due sentenze di condanna, osservando che la difesa non aveva allegato alcun elemento a sostegno dell'invocata continuazione e comun- que valorizzando in senso contrario il lasso cronologico intercorrente tra i reati e il diverso contesto geografico di commissione dei medesimi, indici non di unicità del programma criminoso, bensì di tendenza dell'agente ad integrare una pluralità di reati. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente escluso la continuazione, trattandosi in entrambi i casi di furti di autocarri commessi in un periodo di tempo limitato, appena sette mesi, in esecuzione del programma delinquenziale che prevedeva la commissione di tale tipo di reati con le stesse modalità esecutive in parti diverse del nord-Italia. 3. Il ricorso è inammissibile, per essere fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto rivalutativi delle argomentazioni del giudice dell'esecuzione in un'ottica di mera opposizione, senza effettiva presa d'atto del contenuto e del senso dell'impugnata ordinanza. 3.1. Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione degli indici della continuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con riferimento ai dati di fatto emer- genti dalle sentenze di condanna - commissione dei reati a notevole distanza di tempo (e tale deve ritenersi lo iato temporale di ben sette mesi tra i furti) e in diversi contesti geografici (un furto commesso a Domodossola, l'altro a Paupisi), nonché con il contributo di diversi concorrenti - ritenendoli per tali ragioni ostativi al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto. Al contrario, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, motivando logicamente in riferimento ai dati evidenziati, che la reiterazione criminosa non sia sintomo di esecuzione di un progetto unitario e finalistica- mente diretto, bensì di volontà perdurante e generica di perpetrare delitti di furto, rispondendo ad uno stile di vita in tal senso orientato.3.2. Va poi rilevato che sul richiedente incombe un onere di allegazione degli elementi ritenuti utili all'individuazione dell'identità del disegno criminoso, che nella specie il giudice dell'esecuzione ha rilevato non essere stato adempiuto. Invero, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario e sufficientemente individuato, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti, come peraltro ha ammesso anche il ricorrente, laddove si è riferito genericamente al programma delinquenziale diretto alla commissione di furti di autocarri secondo un copyright collaudato (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio aòA3L, (,