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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 12496/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 73i Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 15 maggio 2023, ha confermato la con- danna emessa a suo carico dal Tribunale di Fermo il 21 giugno 2021 in relazione al reato ex art. 449 cod. pen. 2.

Il ricorrente articola due motivi di doglianza, con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, rispettivamente, al dinego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il confronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen. [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).

4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le doglianze, unicamente inerenti al trattamento sanzionatorio, sono infatti inam- missibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debi- tamente sviluppato sul punto dalla Corte di Ancona, che appare corretto nell'eserci- zio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.

In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in ade- renza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia- ria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 73i Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 15 maggio 2023, ha confermato la con- danna emessa a suo carico dal Tribunale di Fermo il 21 giugno 2021 in relazione al reato ex art. 449 cod. pen. 2. Il ricorrente articola due motivi di doglianza, con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, rispettivamente, al dinego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il confronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen. [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678). 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze, unicamente inerenti al trattamento sanzionatorio, sono infatti inam- missibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debi- tamente sviluppato sul punto dalla Corte di Ancona, che appare corretto nell'eserci- zio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in ade- renza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia- ria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
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