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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41632/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge processuale per nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio e la conseguente nullità della sentenza di primo grado, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale, rispondendo alle medesime doglianze proposte in appello, con corretti argomenti giuridici, a pagina 3, ha ritenuto regolare la notifica del decreto di citazione "per compiuta giacenza", stante la temporanea assenza dell'imputato nel luogo di residenza presso il quale aveva eletto domicilio al momento della notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini; che era pertanto assicurata la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato, come comprovato dalla nomina di due difensori di fiducia nel corso dello stesso procedimento; che, inolite, il motivo è generico in quanto non afferma che il lamentato vizio abbia comportato la mancata conoscenza dell'atto; che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazioni a mezzo posta, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria dell'atto rifiutato dal destinatario ovvero non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, è sufficiente la sola spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (vedi Sez.5. n. 3514 del 19/02/2018, OR/[OSCURATO:PERSONA], Rv 275341); che la giurisprudenza citata in ricorso si riferisce ad un caso di opposizione a decreto penale di condanna, che è il primo atto con il quale l'imputato viene a conoscenza del processo, mentre nel caso in esame tale conoscenza (come precisato dalla Corte di appello) era già intervenuta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge processuale per nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio e la conseguente nullità della sentenza di primo grado, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale, rispondendo alle medesime doglianze proposte in appello, con corretti argomenti giuridici, a pagina 3, ha ritenuto regolare la notifica del decreto di citazione "per compiuta giacenza", stante la temporanea assenza dell'imputato nel luogo di residenza presso il quale aveva eletto domicilio al momento della notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini; che era pertanto assicurata la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato, come comprovato dalla nomina di due difensori di fiducia nel corso dello stesso procedimento; che, inolite, il motivo è generico in quanto non afferma che il lamentato vizio abbia comportato la mancata conoscenza dell'atto; che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazioni a mezzo posta, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria dell'atto rifiutato dal destinatario ovvero non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, è sufficiente la sola spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (vedi Sez.5. n. 3514 del 19/02/2018, OR/[OSCURATO:PERSONA], Rv 275341); che la giurisprudenza citata in ricorso si riferisce ad un caso di opposizione a decreto penale di condanna, che è il primo atto con il quale l'imputato viene a conoscenza del processo, mentre nel caso in esame tale conoscenza (come precisato dalla Corte di appello) era già intervenuta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore I
Decreto Cassazione n. 41632/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris