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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22232/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Tomaso EPIDENDIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di confisca della somma di euro 32.380,00, posta in sequestro, in data 9 ottobre 2007, nell'ambito del procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di condanna dello stesso Brandi, tra l'altro, per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 d.I., 13 maggio 1991, n. 152.

A ragione osserva che con riferimento a tale somma di denaro sussistono i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 12 -sexies della I.. 7 agosto 1992, n. 356, la confisca già disposta in sede di cognizione per tutti i beni oggetto del sequestro preventivo emesso dal GIP in data 17 settembre 2007.

Le giustificazioni fornite dal condannato sulla provenienza lecita del denaro non hanno trovato alcun riscontro e, comunque, non sono idonee a spiegare l'accantonamento di una somma di denaro così esorbitante rispetto ai redditi leciti percepiti dall'interessato negli anni immediatamente precedenti al suo rinvenimento nel vano bagno del mobile sottostante il lavabo.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 in relazione agli artt. 666 e 178, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., dolendosi che la confisca sia stata disposta in mancanza di espressa richiesta del pubblico ministero.

Il giudice dell'esecuzione ha adottato l'impugnato provvedimento in risposta ad una sollecitazione proveniente dal cancelliere dell'Ufficio esecuzione penale.

Il funzionario si era limitato chiedere le determinazioni da assumere in difetto nella sentenza di condanna di una decisione in ordine alle somme che erano rimaste vincolate, nonostante non fossero ricomprese tra i beni oggetto del provvedimento di sequestro preventivo del GIP in data 17 settembre 2007 (l'unico citato nella motivazione della sentenza di primo grado in relazione ai beni interessati alla statuizione di confisca).

Risulta, quindi, violato il principio di diritto da tempo fissato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il procedimento di esecuzione esige sempre l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto- Ne segue che il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile.

Sottolinea la difesa del ricorrente che l'operatività di tale principio è stata, di recente, ribadita in ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto la confisca su istanza della cancelleria.

La nullità assoluta ed insanabile inficia non solo l'ordinanza emessa de plano il 18 settembre 2020 ma anche i provvedimenti successivi adottati a seguito dell'opposizione proposta dall'interessato.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992, sotto il profilo della mancanza di prova della provenienza illecita delle somme confiscate.

Il condannato, pur con l'estrema difficoltà derivante dalla condizione di detenzione protrattasi per più di quinci anni, è riuscito a superare, allegando idonea documentazione tra cui il contenuto di alcune conversazioni telefoniche, la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale.

Ha, infatti, dimostrato di avere avuto negli anni di interesse una capacità reddituale e di risparmio legittimante la detenzione della somma a titolo di risparmio.

Per superare tali allegazioni, la Corte distrettuale ha attribuito valenza decisiva all'inerzia del condannato nel rivendicare la restituzione in costanza del procedimento di cognizione del tutto trascurando che l'onere probatorio relativo ai i presupposti della confisca è a carico del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

1.1. Come correttamente ricordato dal ricorrente, il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile (Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, Barziné, Rv. 281396 - 01; Sez. 1, n. 42308 del 11/11/2010, Ratini, Rv. 249024 - 01.; Sez. 1, n. 11766 del 28/02/2012, Ielata, Rv. 252295 - 01).

D'altra parte, l'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. non dà spazio a interpretazioni alternative («Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore»).

In applicazione di tale principio questa Corte, in più pronunce, ha rilevato la nullità assoluta del provvedimento di confisca emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di sollecitazione proveniente dalla cancelleria (Sez. 1, n. 2939 del 17/10/2013, dep. 2014, Deuscit, Rv. 258392 - 01; Sez. 3, n. 10108 del 21/01/2016, Barcia, Rv. 266714 - 01).

1.2. Quanto appena ricordato non significa che vi è una completa equiparazione tra l'esercizio dell'azione penale nel processo di cognizione di cui all'art. 405 cod. proc. pen. e l'iniziativa del pubblico ministero volta a promuovere i procedimenti esecutivi di cui all'art. 666 cod. proc. pen.

Come evidenziato dal Procuratore generale di questa Corte nelle sue conclusioni scritte, l'iniziativa del pubblico ministero per i procedimenti esecutivi non è sottoposta a particolari formalità sicché è legittimamente esercitata ad esempio con la formulazione delle conclusioni in sede di udienza camerale di un procedimento promosso di ufficio (Sez. 1, n. 19998 del 12/02/2013, Morabito ed altro, Rv. 257008; Sez. 3, n. 6901 del 18/11/2008, dep. 2009, Favato, Rv. 242734).

Più di recente, Sezioni Unite n 27421 del 25/02/2021, Crostella hanno ritenuto sufficiente ad integrare la necessaria l'iniziativa del pubblico ministero per l'attivazione del procedimento esecutivo la richiesta del Procuratore generale per c)9 quanto limitata alla sola applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo in vista di una eventuale confisca.

Ciò che rileva è che comunque una iniziativa del pubblico ministero ci sia stata.

Nel caso in esame non risulta alcun atto propulsivo dell'organo dell'accusa.

Né può attribuirsi tale funzione alle conclusioni formulate dal Pubblico ministero in sede di opposizione che è uno strumento avente natura esclusivamente impugnatoria, come tale inidoneo a determinare riforme in senso peggiorativo del provvedimento assunto senza formalità (Sez. 1, n. 6290 del 05/11/2021, dep. 2022, Nocerino, Rv. 282657 - 01).

3. La rilevata nullità impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata nonché di quella emessa de plano con rinvio al giudice dèll'esecuzione che, prima di provvedere, dovrà trasmettere gli atti al Procuratore Generale per le sue richieste ai sensi degli artt. 665 e 676 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di tecce.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Tomaso EPIDENDIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di confisca della somma di euro 32.380,00, posta in sequestro, in data 9 ottobre 2007, nell'ambito del procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di condanna dello stesso Brandi, tra l'altro, per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 d.I., 13 maggio 1991, n. 152. A ragione osserva che con riferimento a tale somma di denaro sussistono i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 12 -sexies della I.. 7 agosto 1992, n. 356, la confisca già disposta in sede di cognizione per tutti i beni oggetto del sequestro preventivo emesso dal GIP in data 17 settembre 2007. Le giustificazioni fornite dal condannato sulla provenienza lecita del denaro non hanno trovato alcun riscontro e, comunque, non sono idonee a spiegare l'accantonamento di una somma di denaro così esorbitante rispetto ai redditi leciti percepiti dall'interessato negli anni immediatamente precedenti al suo rinvenimento nel vano bagno del mobile sottostante il lavabo. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 in relazione agli artt. 666 e 178, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., dolendosi che la confisca sia stata disposta in mancanza di espressa richiesta del pubblico ministero. Il giudice dell'esecuzione ha adottato l'impugnato provvedimento in risposta ad una sollecitazione proveniente dal cancelliere dell'Ufficio esecuzione penale. Il funzionario si era limitato chiedere le determinazioni da assumere in difetto nella sentenza di condanna di una decisione in ordine alle somme che erano rimaste vincolate, nonostante non fossero ricomprese tra i beni oggetto del provvedimento di sequestro preventivo del GIP in data 17 settembre 2007 (l'unico citato nella motivazione della sentenza di primo grado in relazione ai beni interessati alla statuizione di confisca). Risulta, quindi, violato il principio di diritto da tempo fissato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il procedimento di esecuzione esige sempre l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto- Ne segue che il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile. Sottolinea la difesa del ricorrente che l'operatività di tale principio è stata, di recente, ribadita in ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto la confisca su istanza della cancelleria. La nullità assoluta ed insanabile inficia non solo l'ordinanza emessa de plano il 18 settembre 2020 ma anche i provvedimenti successivi adottati a seguito dell'opposizione proposta dall'interessato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992, sotto il profilo della mancanza di prova della provenienza illecita delle somme confiscate. Il condannato, pur con l'estrema difficoltà derivante dalla condizione di detenzione protrattasi per più di quinci anni, è riuscito a superare, allegando idonea documentazione tra cui il contenuto di alcune conversazioni telefoniche, la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. Ha, infatti, dimostrato di avere avuto negli anni di interesse una capacità reddituale e di risparmio legittimante la detenzione della somma a titolo di risparmio. Per superare tali allegazioni, la Corte distrettuale ha attribuito valenza decisiva all'inerzia del condannato nel rivendicare la restituzione in costanza del procedimento di cognizione del tutto trascurando che l'onere probatorio relativo ai i presupposti della confisca è a carico del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. 1.1. Come correttamente ricordato dal ricorrente, il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile (Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, Barziné, Rv. 281396 - 01; Sez. 1, n. 42308 del 11/11/2010, Ratini, Rv. 249024 - 01.; Sez. 1, n. 11766 del 28/02/2012, Ielata, Rv. 252295 - 01). D'altra parte, l'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. non dà spazio a interpretazioni alternative («Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore»). In applicazione di tale principio questa Corte, in più pronunce, ha rilevato la nullità assoluta del provvedimento di confisca emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di sollecitazione proveniente dalla cancelleria (Sez. 1, n. 2939 del 17/10/2013, dep. 2014, Deuscit, Rv. 258392 - 01; Sez. 3, n. 10108 del 21/01/2016, Barcia, Rv. 266714 - 01). 1.2. Quanto appena ricordato non significa che vi è una completa equiparazione tra l'esercizio dell'azione penale nel processo di cognizione di cui all'art. 405 cod. proc. pen. e l'iniziativa del pubblico ministero volta a promuovere i procedimenti esecutivi di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Come evidenziato dal Procuratore generale di questa Corte nelle sue conclusioni scritte, l'iniziativa del pubblico ministero per i procedimenti esecutivi non è sottoposta a particolari formalità sicché è legittimamente esercitata ad esempio con la formulazione delle conclusioni in sede di udienza camerale di un procedimento promosso di ufficio (Sez. 1, n. 19998 del 12/02/2013, Morabito ed altro, Rv. 257008; Sez. 3, n. 6901 del 18/11/2008, dep. 2009, Favato, Rv. 242734). Più di recente, Sezioni Unite n 27421 del 25/02/2021, Crostella hanno ritenuto sufficiente ad integrare la necessaria l'iniziativa del pubblico ministero per l'attivazione del procedimento esecutivo la richiesta del Procuratore generale per c)9 quanto limitata alla sola applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo in vista di una eventuale confisca. Ciò che rileva è che comunque una iniziativa del pubblico ministero ci sia stata. Nel caso in esame non risulta alcun atto propulsivo dell'organo dell'accusa. Né può attribuirsi tale funzione alle conclusioni formulate dal Pubblico ministero in sede di opposizione che è uno strumento avente natura esclusivamente impugnatoria, come tale inidoneo a determinare riforme in senso peggiorativo del provvedimento assunto senza formalità (Sez. 1, n. 6290 del 05/11/2021, dep. 2022, Nocerino, Rv. 282657 - 01). 3. La rilevata nullità impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata nonché di quella emessa de plano con rinvio al giudice dèll'esecuzione che, prima di provvedere, dovrà trasmettere gli atti al Procuratore Generale per le sue richieste ai sensi degli artt. 665 e 676 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di tecce. C
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