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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 33270/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tetirSTrit visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancata riqualificazione del fatto in detenzione per uso personale, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2- bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis cit., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01), ovvero le censure in ordine agli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c.

Novaglio, Rv. 283943 - 01).

Ritenuto, altresì, che anche il secondo motivo - peraltro declinato in termini del tutto generici - è inammissibile.

Invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg.

C. Paolino, Rv. 281116 - 01); nella specie il reato a carico del ricorrente concerne la detenzione di oltre 4.800 grammi lordi di hashish, dai quali erano ricavabili 56.581 dosi, manifestamente incompatibile con il dedotto uso personale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/07/2024 64 I l 1 si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tetirSTrit visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancata riqualificazione del fatto in detenzione per uso personale, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2- bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis cit., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01), ovvero le censure in ordine agli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 283943 - 01). Ritenuto, altresì, che anche il secondo motivo - peraltro declinato in termini del tutto generici - è inammissibile. Invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg. C. Paolino, Rv. 281116 - 01); nella specie il reato a carico del ricorrente concerne la detenzione di oltre 4.800 grammi lordi di hashish, dai quali erano ricavabili 56.581 dosi, manifestamente incompatibile con il dedotto uso personale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11/07/2024 64 I l 1 si