CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 37260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1147-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 3403/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/05/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 17471/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di accertamento mediante il quale l'Agenzia del territorio aveva rettificato, in forza dell'art 311, comma 335 della legge n. 311/2004, il classamento dell'unità immobiliare di proprietà del ricorrente ed attribuito allo stesso una nuova rendita; il contribuente resiste con controricorso e formula ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 261/1999, e succ. mod., dell’art. 16 D.Lgs. n. 546/1992, dell’art., 1, commi 57 e 58, L. n. 124/2017, della L. n. 890/1982 e dell’art. 149 c.p.c. e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamenteritenuto inesistente il processo notificatorio del gravame avverso la sentenza di primo grado, in quanto effettuato tramite un servizio di posta privata; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in subordine, violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c. e dell’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 546/1992 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia, in ogni caso, erroneamente ritenuto inesistente, e non affetta da nullità, la notifica del gravame a mezzo poste private; 1.3. con ricorso incidentale condizionato il controricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in merito all’eccepita tardività dell’appello; 2.1. il ricorso va respinto, con assorbimento del ricorso incidentale; 2.2. giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto: «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017»; «la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo»; 2.3. la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo poste private dichiarando inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate; 2.4. tale statuizione non è conforme al principio fissato dalle SU appena ricordate, ma non per questo risulta meritevole di cassazione, imponendosi, preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l'appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato: cfr. Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. nn. 4206 del 2020, 11666 del 2015, 23907 del 2009), una verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello (che va proposto, quando - come nel caso di specie - non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno d el deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (cfr. Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già - in ossequio al dettato delle predette Sezioni Unite n. 299 del 2020 - il momento del la spedizione da parte dell'appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l'appello sia stato ricevuto dall'appellato o che lo stesso si sia costituito in giudizio (cfr. Cass. n. 7774/2020); 2.5. tale verifica, alla quale questa Corte è tenuta d'ufficio (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992, spettando l'onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l'azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell'onere probatorio (cfr. Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019); 2.6. infatti, come evidenziato dal controricorrente (e non contestato dalla ricorrente), a fronte della sentenza di primo grado della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - con costituzione in appello, in data 14.4.2017 , dell’odierna parte controricorrente, che risulta , come riportato nella sentenza d’appello, aver ricevuto l’atto di gravame in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque oltre il termine semestrale di cui all’art. 327c.p.c. cit. -, la data di spedizione dell'atto d i appello, indicata in un prospetto prodotto da Nexive, non rappresenta un elemento certo essendo la società Nexive priva di potere certificatorio, mancando dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa alla data di notifica dell'appelloentro il termine di legge, e conseguentemente difetta la prova della sua tempestività; 2.7. sulla base di quanto su esposto il ricorso in appello era dunque inammissibile per tardività; 3.1. le superiori considerazioni rendono pertantoinfondate le censure proposte dalla parte ricorrente, risultando corretta nel dispositivo la dichiarata inammissibilità dell'appello per causa diversa da quella prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA] -inesistenza della notifica compiuta a mezzo posta privata-in ragione della sua tardività e non dell'inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta privata; 3.2. per completezza è opportuno evidenziare che, come ribadito anche recentemente da questa Corte (cfr. Cass. n. 25201/2022), in tema di estimo catastale il classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme dellemicrozone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in una operazione di riclassificazione a carattere diffuso, elementi che non emergono dalle difese della ricorrente, illustrate nella sentenza impugnata, quanto all’impugnazione della sentenza di primo grado; 4. le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante la novità della questione trattata sullaquale la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa integralmente le spese di l