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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 02635/2024

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tivo n. 471 del 1997.

Sanzione.

Natura accessoria. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/05/12/2023C.C.

PU R.G.24554/2015 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24554/2015proposto da: Finger’s s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, alla via Panama, n. 74, int. 8, giusta mandato a margine del ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -resistente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, n. 914/2015, depositata in data 1 marzo 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle E ntrate ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 361/01/13, depositata il 9 ottobre 2013, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società Finger's s.r.l. contro il provvedimento di irrogazione della sanzioneaccessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, dopo avere ritenuta valida la notifica dell’atto di appello proposto dall’Ufficio (in quanto risultava prodotta, unitamente all’atto di appello, anche la ricevuta di ritorno spedita il 9 aprile 2014 e ricevuta il 10 aprile 2014), nel merito, ha accolto il gravame, affermando che: -) la disciplina della sospensione dell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 era una sanzione autonoma rispetto alle altre sanzioni accessorie per cui godeva di una disciplina speciale, come affermato anche dalla Corte di Cassazione; -) l’effetto di impedire l’irrogazione delle sanzioni accessorie laddove fosse intervenuta la definizione agevolata di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997 non rilevava per la sanzione della sospensione dell’attività previsa dall’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e, dunque, l’intervenuta definizione delle sanzioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997 non aveva precluso all’Ufficio l’irrogazione della sanzione accessoria; -) le altre contestazioni sollevate dalla società nelle controdeduzioni riguardavano il primo atto di irrogazione delle sanzioni definito con il pagamento delle sanzioni ridotte, per cui erano irrilevanti nel giudizio, che riguardava una diversa ed autonoma sanzione. 3.La società Finger’s s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattromotivi.

4. L'Agenzia delle Entrate si è costituita ai fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 890 del 1982 e 149 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La notifica dell’atto di appello era inesistente, perchè non conforme alla normativa e specificamente all’ultimo comma dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 secondo cui «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata». 1.1In disparte il vizio di autosufficienza della censura, laddove non è stato trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto degli atti relativi alla notifica dell’atto di appello, ilmotivo è inammissibile perché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, laddove, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha affermato che «il Collegio non può che respingere la doglianza in quanto unitamente all'atto d'appello l'Ufficio aveva allegato la ricevuta di ritorno della proposizione dell'impugnazione come da ricevuta n. 149564089799, data di spedizione 09.04.14 dall'ufficio postale Fraz.38001 Sez. 14, destinatario Finger's srl presso il difensore nominato e ricevuta il 10.04.14». 1.2 Nemmeno è condivisibile il profilo di censura relativo alla inesistenza della notifica in esame, dovendosi richiamare sul punto le SezioniUnite di questa Corte che hanno affermato che « L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»(Cass., Sez.

U., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917);il giudice dell’appello, dunque, nel caso in esame, correttamente nell’esaminare la doglianza prospettata dalla società appellata ha parlato di «questione di nullità della notifica del ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e la violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ..

La statuizione della Commissione tributaria regionale era lesiva del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, in quanto lo stesso Ufficio, con l’atto di contestazione del 15 novembre 2012, aveva espressamente escluso l'irrogazione della sanzione accessoria, quale era quella di sospensione dell'esercizio dell'attività per la durata di sei giorni consecutivi, in quanto in tal senso era stata espressamente qualificata dall'Ufficio con l'impugnato provvedimento; tale esclusione era stata anche stabilita dai verbalizzanti della Guardia di Finanza, i quali, avevano espressamente richiamato nel processo verbale di constatazione la possibilità della definizione agevolata ex art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997, «nei termini e con le modalità che saranno indicate nell’atto di contestazione che verrà notificato a cura dell'Agenzia delle Entrate competente».

Nel caso in esame operava la scusante dell’affidamento che la società contribuente aveva riposto negli atti «ufficiali» dell'amministrazione finanziaria, da ricomprendersi nell'ambito della buona fede oggettiva.

L'informazione erronea fornita dall'amministrazione finanziaria era condizione sufficiente per l'applicazione della scusante, che comportava la non irrogabilità delle sanzioni, amministrative e penali, il venir meno dell'obbligazione risarcitoria (interessi moratori) e determinava la inesigibilità del tributo stesso.

Appariva, dunque, evidente l'illegittima lesione del diritto, costituzionalmente garantito, di difesa del contribuente atteso che, nella legittima ponderazione degli interessi, aveva ritenuto di non impugnare il precedente verbale di irrogazione della sanzione principale anche, e soprattutto, in considerazione dell'avvertimento dell'Agenzia delle Entrate che la definizione agevolata della prima avrebbe impedito l'irrogazione della seconda sanzione accessoria.

Sussisteva anche il vizio di omessa pronuncia in ordine all'eccepita circostanza che le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, così come acriticamente riproposte in sede di appello, non potevano esser ritenute meritevoli di accoglimento, quantomeno, in ossequio al principio « nemo potest venire contra factum proprium»,e, quindi, della recessività dei comportamenti 3.Il terzo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 145 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La statuizione con la quale i giudici di secondo grado avevano concluso per il rigetto del motivo riguardante la mancata irrituale notificazione del primo atto di irrogazione delle sanzioni, definito dal contribuente in sede agevolata, in quanto riferibile ad «altro e diverso atto di una diversa ed autonoma sanzione» era errata, atteso che la mancata notifica di un atto presupposto determinava la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale (pur ritualmente notificato). 4.Il quarto mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La statuizione con la quale i giudici di secondo grado avevano concluso per il rigetto del motivo riguardante la violazione del contraddittorio in relazione al primo atto di irrogazione delle sanzioni, definito dal contribuente in sede agevolata, in quanto riferibile ad «altro e diverso atto di una diversa ed autonoma sanzione» violava il disposto normativo di cui alla norma indicata, atteso che non era stato consentito alla società contribuente di potere presentare le proprie osservazioni nel termine dilatorio di giorni sessanta dalla notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni. 4.1I motivi, che devono essere trattati unitariamente, sono infondati. 4.2Ed invero, già a partire dalla sentenza 5 febbraio 2007, n. 2439, questa Corte ha affermatoche « I n tema di sanzioni amministrative, per violazione di norme tributarie, il decreto legislativo n. 471/1997, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è inibita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione» ( cfr. anche Cass., 4 giugno 2010, n. 13577; Cass., 20 ottobre 2008, n. 25468; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25671). 4.3In particolare, i giudici di legittimità, nella sentenza richiamata ( la n. 2439 del 2007), hanno precisato che la sanzione della sospensione dell’esercizio dell’attività è disposta, secondo lo specifico dettato normativo «anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione del decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria» e che «il coordinamento di tale norma con quella contenuta nell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, deve essere risolto mediante il criterio di specialità», in quanto «la disposizione speciale è proprio quella contenuta nella prima norma, come emerge dalla sua collocazione sistematica». 4.4 Questo orientamento è stato ribadito pure di recente avendo questa Corte affermato che: -) l’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede che qualora siano state contestate, ai sensi dell'art.16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese; -) in sede di impugnazione dell'atto di irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività, il contribuente non può utilmente eccepire l'insussistenza delle violazioni poste a fondamento di tale attoe contestate ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto, essendo sufficiente che le stesse siano state ritualmente contestate; -) dal momento che la norma in esame ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, l'irrogazione della sanzione accessoria non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione(Cass., 29 luglio 2021, n. 21760; Cass., 26 febbraio 2020, n. 5185). 4.5Il principio va ribadito anche alla luce dell’attuale formulazione del comma 2 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (come sostituito dall'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e modificato dall'art.1, comma 269, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dal 1°gennaio 2008), che recita: «

2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese». 4.6 Da quanto sopra deriva, come affermato dai giudici di secondo grado,l’irrilevanza delle contestazioni sollevate dalla società appellata riguardantiil primo avviso di irrogazione delle sanzioni e specificamente le doglianze riguardantila mancata notificazione dell’atto e la violazione del contraddittorio. 4.7Nemmeno rileva la dedotta violazione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, stante che, come affermato da questa Corte, l'applicazione del principio di affidamento e buona fede non può essere, utilmente, invocato di fronte, come nel caso di specie, ad aspetti vincolati della normativa tributaria, poiché ciò comporterebbe la violazione di fondamentali principi di valenza costituzionale, attinenti all'indisponibilità della obbligazione tributaria (fr.

Cass., 26 febbraio 2020, n. 5185, in motivazione). 5.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato. 5.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, non avendo l’Amministrazione intimatasvolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tivo n. 471 del 1997. Sanzione. Natura accessoria. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/05/12/2023C.C. PU R.G.24554/2015 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24554/2015proposto da: Finger’s s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, alla via Panama, n. 74, int. 8, giusta mandato a margine del ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -resistente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, n. 914/2015, depositata in data 1 marzo 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle E ntrate ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 361/01/13, depositata il 9 ottobre 2013, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società Finger's s.r.l. contro il provvedimento di irrogazione della sanzioneaccessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, dopo avere ritenuta valida la notifica dell’atto di appello proposto dall’Ufficio (in quanto risultava prodotta, unitamente all’atto di appello, anche la ricevuta di ritorno spedita il 9 aprile 2014 e ricevuta il 10 aprile 2014), nel merito, ha accolto il gravame, affermando che: -) la disciplina della sospensione dell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 era una sanzione autonoma rispetto alle altre sanzioni accessorie per cui godeva di una disciplina speciale, come affermato anche dalla Corte di Cassazione; -) l’effetto di impedire l’irrogazione delle sanzioni accessorie laddove fosse intervenuta la definizione agevolata di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997 non rilevava per la sanzione della sospensione dell’attività previsa dall’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e, dunque, l’intervenuta definizione delle sanzioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997 non aveva precluso all’Ufficio l’irrogazione della sanzione accessoria; -) le altre contestazioni sollevate dalla società nelle controdeduzioni riguardavano il primo atto di irrogazione delle sanzioni definito con il pagamento delle sanzioni ridotte, per cui erano irrilevanti nel giudizio, che riguardava una diversa ed autonoma sanzione. 3.La società Finger’s s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattromotivi. 4. L'Agenzia delle Entrate si è costituita ai fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 890 del 1982 e 149 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La notifica dell’atto di appello era inesistente, perchè non conforme alla normativa e specificamente all’ultimo comma dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 secondo cui «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata». 1.1In disparte il vizio di autosufficienza della censura, laddove non è stato trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto degli atti relativi alla notifica dell’atto di appello, ilmotivo è inammissibile perché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, laddove, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha affermato che «il Collegio non può che respingere la doglianza in quanto unitamente all'atto d'appello l'Ufficio aveva allegato la ricevuta di ritorno della proposizione dell'impugnazione come da ricevuta n. 149564089799, data di spedizione 09.04.14 dall'ufficio postale Fraz.38001 Sez. 14, destinatario Finger's srl presso il difensore nominato e ricevuta il 10.04.14». 1.2 Nemmeno è condivisibile il profilo di censura relativo alla inesistenza della notifica in esame, dovendosi richiamare sul punto le SezioniUnite di questa Corte che hanno affermato che « L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»(Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917);il giudice dell’appello, dunque, nel caso in esame, correttamente nell’esaminare la doglianza prospettata dalla società appellata ha parlato di «questione di nullità della notifica del ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e la violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. La statuizione della Commissione tributaria regionale era lesiva del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, in quanto lo stesso Ufficio, con l’atto di contestazione del 15 novembre 2012, aveva espressamente escluso l'irrogazione della sanzione accessoria, quale era quella di sospensione dell'esercizio dell'attività per la durata di sei giorni consecutivi, in quanto in tal senso era stata espressamente qualificata dall'Ufficio con l'impugnato provvedimento; tale esclusione era stata anche stabilita dai verbalizzanti della Guardia di Finanza, i quali, avevano espressamente richiamato nel processo verbale di constatazione la possibilità della definizione agevolata ex art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997, «nei termini e con le modalità che saranno indicate nell’atto di contestazione che verrà notificato a cura dell'Agenzia delle Entrate competente». Nel caso in esame operava la scusante dell’affidamento che la società contribuente aveva riposto negli atti «ufficiali» dell'amministrazione finanziaria, da ricomprendersi nell'ambito della buona fede oggettiva. L'informazione erronea fornita dall'amministrazione finanziaria era condizione sufficiente per l'applicazione della scusante, che comportava la non irrogabilità delle sanzioni, amministrative e penali, il venir meno dell'obbligazione risarcitoria (interessi moratori) e determinava la inesigibilità del tributo stesso. Appariva, dunque, evidente l'illegittima lesione del diritto, costituzionalmente garantito, di difesa del contribuente atteso che, nella legittima ponderazione degli interessi, aveva ritenuto di non impugnare il precedente verbale di irrogazione della sanzione principale anche, e soprattutto, in considerazione dell'avvertimento dell'Agenzia delle Entrate che la definizione agevolata della prima avrebbe impedito l'irrogazione della seconda sanzione accessoria. Sussisteva anche il vizio di omessa pronuncia in ordine all'eccepita circostanza che le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, così come acriticamente riproposte in sede di appello, non potevano esser ritenute meritevoli di accoglimento, quantomeno, in ossequio al principio « nemo potest venire contra factum proprium»,e, quindi, della recessività dei comportamenti 3.Il terzo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 145 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La statuizione con la quale i giudici di secondo grado avevano concluso per il rigetto del motivo riguardante la mancata irrituale notificazione del primo atto di irrogazione delle sanzioni, definito dal contribuente in sede agevolata, in quanto riferibile ad «altro e diverso atto di una diversa ed autonoma sanzione» era errata, atteso che la mancata notifica di un atto presupposto determinava la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale (pur ritualmente notificato). 4.Il quarto mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La statuizione con la quale i giudici di secondo grado avevano concluso per il rigetto del motivo riguardante la violazione del contraddittorio in relazione al primo atto di irrogazione delle sanzioni, definito dal contribuente in sede agevolata, in quanto riferibile ad «altro e diverso atto di una diversa ed autonoma sanzione» violava il disposto normativo di cui alla norma indicata, atteso che non era stato consentito alla società contribuente di potere presentare le proprie osservazioni nel termine dilatorio di giorni sessanta dalla notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni. 4.1I motivi, che devono essere trattati unitariamente, sono infondati. 4.2Ed invero, già a partire dalla sentenza 5 febbraio 2007, n. 2439, questa Corte ha affermatoche « I n tema di sanzioni amministrative, per violazione di norme tributarie, il decreto legislativo n. 471/1997, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è inibita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione» ( cfr. anche Cass., 4 giugno 2010, n. 13577; Cass., 20 ottobre 2008, n. 25468; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25671). 4.3In particolare, i giudici di legittimità, nella sentenza richiamata ( la n. 2439 del 2007), hanno precisato che la sanzione della sospensione dell’esercizio dell’attività è disposta, secondo lo specifico dettato normativo «anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione del decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria» e che «il coordinamento di tale norma con quella contenuta nell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, deve essere risolto mediante il criterio di specialità», in quanto «la disposizione speciale è proprio quella contenuta nella prima norma, come emerge dalla sua collocazione sistematica». 4.4 Questo orientamento è stato ribadito pure di recente avendo questa Corte affermato che: -) l’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede che qualora siano state contestate, ai sensi dell'art.16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese; -) in sede di impugnazione dell'atto di irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività, il contribuente non può utilmente eccepire l'insussistenza delle violazioni poste a fondamento di tale attoe contestate ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto, essendo sufficiente che le stesse siano state ritualmente contestate; -) dal momento che la norma in esame ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, l'irrogazione della sanzione accessoria non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione(Cass., 29 luglio 2021, n. 21760; Cass., 26 febbraio 2020, n. 5185). 4.5Il principio va ribadito anche alla luce dell’attuale formulazione del comma 2 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (come sostituito dall'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e modificato dall'art.1, comma 269, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dal 1°gennaio 2008), che recita: « 2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese». 4.6 Da quanto sopra deriva, come affermato dai giudici di secondo grado,l’irrilevanza delle contestazioni sollevate dalla società appellata riguardantiil primo avviso di irrogazione delle sanzioni e specificamente le doglianze riguardantila mancata notificazione dell’atto e la violazione del contraddittorio. 4.7Nemmeno rileva la dedotta violazione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, stante che, come affermato da questa Corte, l'applicazione del principio di affidamento e buona fede non può essere, utilmente, invocato di fronte, come nel caso di specie, ad aspetti vincolati della normativa tributaria, poiché ciò comporterebbe la violazione di fondamentali principi di valenza costituzionale, attinenti all'indisponibilità della obbligazione tributaria (fr. Cass., 26 febbraio 2020, n. 5185, in motivazione). 5.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato. 5.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, non avendo l’Amministrazione intimatasvolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
Sentenza Cassazione n. 02635/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris