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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 27200/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21119/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 46 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione e in [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 46 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1307/2020 depositata il19/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Nel 1999, l’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia concedeva al [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. una zona di demanio marittimo a [OSCURATO:PERSONA], per la durata di anni 25 a decorrere dal 1° gennaio 1999, pattuendo la corresponsione di un canone annuo di euro 231.279,50 da rivalutarsi annualmente in relazione alla variazione dell’indice Istat.

La concessione veniva garantita da apposita polizza a prima richiesta e con rinuncia al beneficium escussionis , stipulata nel 1999, da Assitalia Agenzia Generale di Venezia (oggi [OSCURATO:SOCIETA]).

Nel 2011 l’[OSCURATO:PERSONA] sollecitava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei canoni insoluti e lo invitava a presentare un piano di rientro per il pagamento del debito pregresso e di quello corrente, evidenziando che l’ammontare complessivo dei canoni demaniali insoluti era di euro 1.126 571,21.

Nel frattempo, proseguiva il rapporto concessorio e il [OSCURATO:PERSONA], al fine di provvedere al pagamento del debito, proponeva alla concedente un nuovo piano di rientro fino al 16 settembre 2015.

Nel 2013, stante l’infruttuosità dei tentativi di ottenere il pagamento diretto da parte della concessionaria, l’autorità Portuale di Venezia dapprima escuteva la polizza rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. per il debito per canoni insoluti dal 2010 al 2013 del [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 644.224,44, e poi, perdurando l’inadempimento, chiedeva al Tribunale di Venezia di ingiungere a Generali il pagamento della somma di euro 568.268,00.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso tale decreto sostenendo: a) la qualificazione della polizza come fideiussione atipica; b) l’estinzione dell’obbligazione principale a seguito di transazione novativa stipulata tra la beneficiaria e la contraente; c) la decadenza dell’amministrazione dalla garanzia ex art. 1957 c.c. per non avere tempestivamente esercitato le azioni contro il [OSCURATO:PERSONA]; d) la liberazione del fideiussore per aver continuato a far credito al [OSCURATO:PERSONA], consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche, senza consenso del garante; e) l’estinzione della fideiussione per avere perso il garante, a causa del comportamento del creditore, che non l’aveva informata sul peggioramento delle condizioni economiche del centro intermodale, il diritto di regresso sul garantito.

Chiedeva pertanto, anche in accoglimento dell’ exceptio doli , accertarsie dichiararsi che l’[OSCURATO:PERSONA] di Venezi a non aveva il diritto di escutere la polizza, e di condannarla alle restituzioni in suo favore delle somme a tale titolo versate.

Il Tribunale di Venezia rigettava l’opposizione, fondata sulla pretesa di liberazione della garanzia fideiussoria, a seguitodi accertamento negativo del credito, confermava il decreto ingiuntivo opposto; accoglieva la domanda attorea di regresso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del massimale, rigettando nel merito tutte le eccezioni sulle quali la compagnia fideiubente fondava l’estinzione o la decadenza di controparte dalla garanzia.

2. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1307 del 19 maggio 2020, ha confermato la decisione del Tribunale.

Ha ritenuto, infatti, che non ricorresse nel caso specifico una condotta abusiva dell’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia.

Ha confermato, anche, la sentenza impugnata ove escludeva che il piano di rientro, prospettato nella raccomandata del 26 gennaio 2011, fosse stato fraudolentemente taciuto e che potesse configurare novazione, con conseguente applicazione degli artt.1230 e 1939 c.c..

Ciò sia perché il programma di rientro risultava dal successivo scambio epistolare intrattenuto dal novembre del 2012 al 14 giugno 2013, sia perché la rateizzazione di un debito non costituisce novazione oggettiva in quanto mancano sia l’animus novandi che l’ aliquid novi inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.

Ha ritenuto anche che l’eccezione di violazione dell’art. 1956 c.c. formulata dall’appellante sia stata correttamente respinta dal Tribunale sul rilievo, da un canto, dell’irrilevanza del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia alla procedura di decadenza, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84 del 1994 e 47 del Codice della Navigazione, attinentea valutazioni complesse comprensive di tutti gli obblighi assunti dalla concessionaria; e, per altro verso, dell’incidenza del preponderante interesse delle parti dell’atto di concessione a portare avanti l’attività pattuita e tutti i correlativi miglioramenti dell’area portuale concessa in uso, fino a quando le difficoltà della concessionaria non fossero risultate insormontabili e comunque fossero emersi solo obblighi di minor impatto, quale quello di pagare puntualmente canoni.

Dato il persistente andamento altalenante dei rapporti tra le parti, era da escludere che si fosse verificato un abuso da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia.

3. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], che spiega altresì ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente denunzia v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1956 c.c. nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte territoriale rigettato l’eccezione di liberazione del fideiussore per obbligazione futura ex art. 1956 c.c..

Sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] portuale avrebbe dovuto tempestivamente informare dell’inadempimento il fideiussore e non avrebbe dovuto concedere ulteriore credito in difetto dell’autorizzazione del fideiussore e nella consapevolezza dell’impossibilità del debitore ad adempiere.

A causa dell’inerzia dell’[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha perso la possibilità di recedere dal contratto ed il diritto di regresso nei confronti della contraente.

4.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1955 c.c. per aver la Corte d’Appello escluso la relativa garanzia: l’ammissione del concessionario alla procedura di concordato preventivo ha comportato la perdita dell’azione di regresso.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Essi sono volti a censura un accertamento di fatto recando una critica che si sostanza in un mero disaccordo circa la ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte di appello, nonostante invochino, ma solo formalmente, la violazione o falsa applicazione delle norme.

Non risulta dalla ricorrente d’altro canto colta la ratio decidendi.

La Corte territoriale ha ritenuto che Generali non ha dimostrato, in corso di causa, quando l’autorità portuale si sarebbe accorta dell’asserito peggioramento delle condizioni patrimoniali del Centro intermodale, cioè se in epoca anteriore al deposito della domanda concordataria, ma non ha dimostrato neppure se, detto peggioramento, si sia effettivamente verificato, né che l’ipotetico concreto esercizio del recesso nei termini indicati dal ricorrente avrebbe poi consentito alle Generali di ottenere, in relazione al proprio diritto di regresso, un risultato migliore di quello conseguibile all’esito della procedura concordataria.

Le censure sollevate, in definitiva, mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito.

E' noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. 4.3.Con il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la Violazione e/o falsa applicazione artt. 1230 e 1939 c.c.: la sentenza è erronea nella parte in cui ha escluso l’estinzione del rapporto di garanzia ai sensi dell’art. 1939 c.c. per l’intervenuta novazione del rapporto garantito di cui all’art. 1230 c.c., a seguito dell’intervenuto accordo tra le controricorrenti di un piano di rientro rateizzato, e conseguente liberazione del fideiussore.

4.4. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di novazione soggettiva, non avendo qualificato il piano di rientro siglato tra l’[OSCURATO:PERSONA] e CIA nei termini della transazione novativa ed escludendo l’estinzione del rapporto di garanzia ai sensi dell’articolo 1939 c.c.

L’efficacia novativa di un accordo, infatti, presuppone una situazione di incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dal nuovo contratto, in virtù della quale le obbligazioni assunte con il secondo accordo risultano oggettivamente diverse da quelle precedenti.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, rimanendo pertanto assorbito il ricorso incidentale condizionato. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21119/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 46 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione e in [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 46 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1307/2020 depositata il19/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 1999, l’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia concedeva al [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. una zona di demanio marittimo a [OSCURATO:PERSONA], per la durata di anni 25 a decorrere dal 1° gennaio 1999, pattuendo la corresponsione di un canone annuo di euro 231.279,50 da rivalutarsi annualmente in relazione alla variazione dell’indice Istat. La concessione veniva garantita da apposita polizza a prima richiesta e con rinuncia al beneficium escussionis , stipulata nel 1999, da Assitalia Agenzia Generale di Venezia (oggi [OSCURATO:SOCIETA]). Nel 2011 l’[OSCURATO:PERSONA] sollecitava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei canoni insoluti e lo invitava a presentare un piano di rientro per il pagamento del debito pregresso e di quello corrente, evidenziando che l’ammontare complessivo dei canoni demaniali insoluti era di euro 1.126 571,21. Nel frattempo, proseguiva il rapporto concessorio e il [OSCURATO:PERSONA], al fine di provvedere al pagamento del debito, proponeva alla concedente un nuovo piano di rientro fino al 16 settembre 2015. Nel 2013, stante l’infruttuosità dei tentativi di ottenere il pagamento diretto da parte della concessionaria, l’autorità Portuale di Venezia dapprima escuteva la polizza rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. per il debito per canoni insoluti dal 2010 al 2013 del [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 644.224,44, e poi, perdurando l’inadempimento, chiedeva al Tribunale di Venezia di ingiungere a Generali il pagamento della somma di euro 568.268,00. La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso tale decreto sostenendo: a) la qualificazione della polizza come fideiussione atipica; b) l’estinzione dell’obbligazione principale a seguito di transazione novativa stipulata tra la beneficiaria e la contraente; c) la decadenza dell’amministrazione dalla garanzia ex art. 1957 c.c. per non avere tempestivamente esercitato le azioni contro il [OSCURATO:PERSONA]; d) la liberazione del fideiussore per aver continuato a far credito al [OSCURATO:PERSONA], consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche, senza consenso del garante; e) l’estinzione della fideiussione per avere perso il garante, a causa del comportamento del creditore, che non l’aveva informata sul peggioramento delle condizioni economiche del centro intermodale, il diritto di regresso sul garantito. Chiedeva pertanto, anche in accoglimento dell’ exceptio doli , accertarsie dichiararsi che l’[OSCURATO:PERSONA] di Venezi a non aveva il diritto di escutere la polizza, e di condannarla alle restituzioni in suo favore delle somme a tale titolo versate. Il Tribunale di Venezia rigettava l’opposizione, fondata sulla pretesa di liberazione della garanzia fideiussoria, a seguitodi accertamento negativo del credito, confermava il decreto ingiuntivo opposto; accoglieva la domanda attorea di regresso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del massimale, rigettando nel merito tutte le eccezioni sulle quali la compagnia fideiubente fondava l’estinzione o la decadenza di controparte dalla garanzia. 2. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1307 del 19 maggio 2020, ha confermato la decisione del Tribunale. Ha ritenuto, infatti, che non ricorresse nel caso specifico una condotta abusiva dell’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia. Ha confermato, anche, la sentenza impugnata ove escludeva che il piano di rientro, prospettato nella raccomandata del 26 gennaio 2011, fosse stato fraudolentemente taciuto e che potesse configurare novazione, con conseguente applicazione degli artt.1230 e 1939 c.c.. Ciò sia perché il programma di rientro risultava dal successivo scambio epistolare intrattenuto dal novembre del 2012 al 14 giugno 2013, sia perché la rateizzazione di un debito non costituisce novazione oggettiva in quanto mancano sia l’animus novandi che l’ aliquid novi inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Ha ritenuto anche che l’eccezione di violazione dell’art. 1956 c.c. formulata dall’appellante sia stata correttamente respinta dal Tribunale sul rilievo, da un canto, dell’irrilevanza del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia alla procedura di decadenza, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84 del 1994 e 47 del Codice della Navigazione, attinentea valutazioni complesse comprensive di tutti gli obblighi assunti dalla concessionaria; e, per altro verso, dell’incidenza del preponderante interesse delle parti dell’atto di concessione a portare avanti l’attività pattuita e tutti i correlativi miglioramenti dell’area portuale concessa in uso, fino a quando le difficoltà della concessionaria non fossero risultate insormontabili e comunque fossero emersi solo obblighi di minor impatto, quale quello di pagare puntualmente canoni. Dato il persistente andamento altalenante dei rapporti tra le parti, era da escludere che si fosse verificato un abuso da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di Venezia. 3. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], che spiega altresì ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente denunzia v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1956 c.c. nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte territoriale rigettato l’eccezione di liberazione del fideiussore per obbligazione futura ex art. 1956 c.c.. Sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] portuale avrebbe dovuto tempestivamente informare dell’inadempimento il fideiussore e non avrebbe dovuto concedere ulteriore credito in difetto dell’autorizzazione del fideiussore e nella consapevolezza dell’impossibilità del debitore ad adempiere. A causa dell’inerzia dell’[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha perso la possibilità di recedere dal contratto ed il diritto di regresso nei confronti della contraente. 4.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1955 c.c. per aver la Corte d’Appello escluso la relativa garanzia: l’ammissione del concessionario alla procedura di concordato preventivo ha comportato la perdita dell’azione di regresso. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Essi sono volti a censura un accertamento di fatto recando una critica che si sostanza in un mero disaccordo circa la ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte di appello, nonostante invochino, ma solo formalmente, la violazione o falsa applicazione delle norme. Non risulta dalla ricorrente d’altro canto colta la ratio decidendi. La Corte territoriale ha ritenuto che Generali non ha dimostrato, in corso di causa, quando l’autorità portuale si sarebbe accorta dell’asserito peggioramento delle condizioni patrimoniali del Centro intermodale, cioè se in epoca anteriore al deposito della domanda concordataria, ma non ha dimostrato neppure se, detto peggioramento, si sia effettivamente verificato, né che l’ipotetico concreto esercizio del recesso nei termini indicati dal ricorrente avrebbe poi consentito alle Generali di ottenere, in relazione al proprio diritto di regresso, un risultato migliore di quello conseguibile all’esito della procedura concordataria. Le censure sollevate, in definitiva, mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. E' noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. 4.3.Con il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la Violazione e/o falsa applicazione artt. 1230 e 1939 c.c.: la sentenza è erronea nella parte in cui ha escluso l’estinzione del rapporto di garanzia ai sensi dell’art. 1939 c.c. per l’intervenuta novazione del rapporto garantito di cui all’art. 1230 c.c., a seguito dell’intervenuto accordo tra le controricorrenti di un piano di rientro rateizzato, e conseguente liberazione del fideiussore. 4.4. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di novazione soggettiva, non avendo qualificato il piano di rientro siglato tra l’[OSCURATO:PERSONA] e CIA nei termini della transazione novativa ed escludendo l’estinzione del rapporto di garanzia ai sensi dell’articolo 1939 c.c. L’efficacia novativa di un accordo, infatti, presuppone una situazione di incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dal nuovo contratto, in virtù della quale le obbligazioni assunte con il secondo accordo risultano oggettivamente diverse da quelle precedenti. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, rimanendo pertanto assorbito il ricorso incidentale condizionato. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ov
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