CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18783/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della Corte d'appello di Palermo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diVincenzo Alagna; rilevato che la Corte di appello con la sentenza sopra indicata ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani in data 24 novembre 2022 con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due reati di truffa aggravata; che, la difesa dell’imputato con il ricorso qui in esame ha dedotto: a) violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo all’incompatibilità dei reati in contestazione con una condotta omissiva considerato il fatto che le circostanze taciute dall’imputato alle persone offese erano conoscibili dalle stesse con il ricorso all’ordinaria diligenza; b) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio riservato all’imputato con particolare riguardo alla mancata valutazione di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. considerato che, il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che i Giudici di merito, con motivazione congrua e logica hanno evidenziato che l’azione dell’imputato non è consistita solo in una condotta “omissiva” relativamente agli adempimenti fiscali dei quali era stato incaricato dalle clienti ricevendo dalle stesse svariate somme di denaro, ma anche in una condotta “commissiva” consistita nell’avere più volte rassicurato le clienti in ordine agli adempimenti da lui asseritamente compiuti; che del tutto priva di pregio risulta pertanto l’argomentazione circa la mancata diligenza dimostrata dalle persone offese (cfr. ex multis, Sez. 2 , n. 5138 del 20/11/2019, C., Rv. 278230 – 01; Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Rv. 260476 – 01), in quanto deve osservarsi come i giudici di appello abbiano ritenuto pienamente sussistente la fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen. ascritta all’odierno ricorrente, sulla base di corrette ragioni di fatto e di diritto (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato come il ricorrente abbia realizzato, come detto, anche una condotta attiva di artifizi e raggiri e non solo omissiva); che, pertanto è da ritenersi giuridicamente corretta la configurabilità dei reati di truffa contestati all’imputato; considerato altresì che il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sia con riguardo al giudizio di comparazione delle circostanze, sia, più in generale, con riguardo al trattamento sanzionatorio riservato all’Alagna (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu