CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 31557/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29131-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Oggetto R.G.N.29131/2019 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 322/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2019 R.G.N. 5198/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di prime cure e, qualificate le opposizioni a cartelle come opposizione all’esecuzione, ha ritenuto inammissibile, per carenza d’interesse ad agire, l’eccezione di prescrizione dedotta in riferimento al periodo successivo alla notificazione della cartella, non avendo la parte ricorrente allegato né impugnato l’esistenza di un successivo atto esecutivo; 2. ricorre avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e l’ INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 3. è assorbente il rilievo che, come si evince dalla sentenza impugnata, nessuna azione esecutiva sia stata intrapresa,per cui il ricorso all’esame attiene, per diversi profili, all’impugnazione dell’estratto di ruolo, questione definitivamente risolta da Cass.,Sez.Un., n. 26283 del 2022 che, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione diaccertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estrattodi ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dall’affermato divieto d’impugnare l'estrattodi ruolo, in quanto, "in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.); 4. conseguentemente, tenuto conto della cornice illustrata (ribadita da Cass.,Sez.Un., n.12459/2024), la sentenza impugnata, conforme a diritto, è immune da censure; 5. del pari la sentenza impugnata resiste nella soluzione interpretativa abbracciata in punto di prescrizione per non essere stata adeguatamente scalfita nel profilo della decennalità o quinquennalità del termine, per avere la parte ricorrente inammissibilmente devoluto, allo scrutinio di legittimità, doglianza di omessa pronuncia su di un tema, all’evidenza, affrontato e risolto dalla Corte di merito; 6. conclusivamente il ricorso è rigettato ; 7. non si provvede alla regolazione delle spese per essere stata [OSCURATO:PERSONA] intimata per mera denuntiatio litis; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricors