CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, generici e articolati in fatto; reiterano i motivi dell'appello senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da Contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come l'ingente importo della sponsorizzazione non trova giustificazione nelle dimensioni locali dell'associazione musicando; inoltre, nessuna documentazione rappresenta l'effettività delle prestazioni. Del resto, nello stesso ricorso in cassazione si prospetta una prova "almeno in parte" delle attività fatturate: "Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale" (Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 15/11/2019 Ud., dep. 20/01/2020, Rv. 278378 - 01). Le sentenze di merito, inoltre, non usano solo il PVC ma tutte le prove acquisite (documentali e testimoniali). Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.