CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 17436/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8669/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 3865 /2022 depositatoi l 25/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 25.10.2022 la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia per far valere l’inefficacia del decreto di liquidazione di indennizzo per equa riparazione precedentemente emesso dal consigliere designato in favore di [OSCURATO:PERSONA] e notificato, secondo l’opponente, oltre i 30 giorni dal suo deposito in cancelleria. La Corte di merito ha motivato la decisione rilevando che non era stata fornita la prova della notifica del decreto. Contro il decreto della Corte catanese ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia con un unico motivo, mentre il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero denunzia violazione dell’art. 5 ter comma 3 della legge n. 89/2001 perché la Corte d’Appello, in applicazione delle norme sul rito camerale (artt. 737 e ss cpc) - a cui è soggetto il giudizio di opposizione - avrebbe dovuto chiedere informazioni, piuttosto che rigettare l’opposizione. Il motivo è fondato. Premesso che il giudizio di opposizione ex lege n. 89/2001 è regolato dagli artt. 737 e ss cpc per espressa previsione di legge (cfr. art. 5 ter comma 3 legge cit.), può richiamarsi, anche nel caso in esame, il principio di diritto secondo cui l'applicazione al procedimento del modello processuale camerale e la natura giuridica dei diritti coinvolti inducono a ritenere sufficiente l'allegazione specifica dei fatti, potendo il giudice, nel caso in cui ritenga il quadro probatorio incompleto, assumere informazioni, in applicazione dell'art. 738, ultimo comma, c.p.c. (cfr. in tema di risarcimento danni da inumana detenzione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5255 del 06/03/2018; cfr anche in materia di equa riparazione Sez. 6 -2, Sentenza n. 4412 del 04/03/2015). L’art. 738 ultimo comma cpc attribuisce, dunque, al giudice il potere ufficioso di assumere informazioni non al fine di sostituirsi e sanare gli obblighi di deduzione, eccezione e allegazione della parte, ma per integrarne l’eventuale carenza e incompletezza (cfr. Cass. Sentenza n. 5255/2018 cit; cass. n. 14227/2004). Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Catania si è discostata dal citato principio perché, pur a fronte di una specifica allegazione del Ministero opponente,ha arrestato immediatamente la sua indagine alla secca verifica del decreto prodotto senza la prova della notifica, ben potendo, invece, assumere informazioni su tale decisivo elemento che avrebbe potuto sovvertire l’esito del procedimento. All’errore rimedierà il giudice di rinvio. In conclusione, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spesedel giudizio di legitti