CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 17672/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9722/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inTREPUZZI [OSCURATO:PERSONA] I, 171, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1218/2021 depositata il19/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. In data 18 settembre 2017, funzionari dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli accertavano che nel bar di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA] era presente un apparecchio tipo “totem”, acceso, funzionante e che - come verificato dagli stessi accertatori attraverso l’inserimento in esso di una banconota- consentiva la connessione telematica a una piattaforma di gioco denominata Promoservice e distribuita dalla società maltese Liberebet, non autorizzata all’esercizio dei giochi a distanza. Per il fatto fu contestata la violazione dell’art. 7 co. 3-quater d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.158 convertito in legge 8-11-2012 n.189 sanzionata dall’art. 1 co.923 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 208 con sanzione fissa di euro 20.000,00. Contro la conseguente ordinanza-ingiunzione [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione. L’opposizione fu accolta dal Tribunale di Lecce. Il Tribunale, disposta una consulenza tecnica, preso atto delle conclusioni dell’ausiliario secondo cui “il congegno era predisposto al collegamento sul sito maltese, quale luogo in cui è consentito il gioco d’azzardo [e tuttavia] non si era potuto accertare se al momento dell’ispezione dei funzionari dell’Agenzia il totem fosse funzionante e operativo”, dichiarava che “non vi era prova della fattispecie oggetto di sanzione”. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli propose appello e la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, lo accolse osservando che: -il giudice di primo grado aveva “omesso immotivatamente di applicare i principi in ordine alla valenza probatoria privilegiata dei verbali di constatazione redatti dai funzionari accertatori in sede di accesso, secondo i quali essi fanno prova fino a querela di falso”; -“conformemente a tali principi doveva ritenersi assistito da pubblica fede l’accertamento consacrato nel verbale” riguardo ai fatti per cui nel locale del Calasso era presente l’ apparecchio tipo “totem”, l’apparecchio era funzionante e, come verificato dagli stessi accertatori attraverso l’inserimento in esso di una banconota, consentiva la connessione telematica a una piattaforma di gioco, denominata Promoservice e distribuita dalla società maltese Liberebet, e l’effettuazione di giocate; -in mancanza di querela di falso il tribunale non avrebbe dovuto dare ingresso alla ctu e non avrebbe dovuto attribuire alle risultanze della CTU valenza probatoria prevalente rispetto al verbale di accertamento dei funzionari dell’agenzia; -in aggiunta, quanto alla CTU, la stessa era priva di rilievo dato che nei tre anni intercorsi tra l’accertamento dei funzionari dell’Agenzia e la CTU, il totem, che lo stesso CTU aveva evidenziato essere predisposto alla connessione telematica con la piattaforma estera, poteva essere divenuto “inefficiente”; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce; 3. l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha notificato controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono denunciate “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 6 comma 11 del d.l. 150/2011, 2697 e 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c. 1, comma 923, l. n. 208/2015 e 7, comma 3-quater d.L. n. 158/2012, conv. in L. n. 189/2012”. Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello ha violato “i principi ispiratori del procedimento delineato dalla l. 689/98 e poi modificato dall’art. 6 del d.lgs. 150/2011 in relazione all’onere della prova e alla valutazione degli elementi acquisiti al giudizio dando erroneamente fede privilegiata a fatti non accertati ma alla semplice valutazione successiva dell’illecito fatta dai verbalizzanti e alla successiva applicazione della sanzione”. Il motivo è strutturato su due affermazioni: la Corte di Appello avrebbe violato l’art. 2700 c.c. “ritenendo coperto da fede privilegiata anche il fatto che l’apparecchio violasse l’art. 7, comma 3-quater d.L. n. 158/2012, conv. in L. n. 189/2012 che si pone come presupposto 1, comma 923, l. n. 208/2015”; poiché il totem del ricorrente non consentiva la connessione a piattaforme on line, la violazione dell’art. 7 non era configurabile. 2.Il motivo è inammissibile. La prima affermazione non tiene conto dell’effettivo contenuto della sentenza impugnata. La Corte di Appello ha correttamente attribuito valenza probatoria privilegiata al verbale dei funzionari ispettivi dell’Agenzia, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente a fatti attesti come avvenuti in loro presenza e da loro compiuti: la installazione nel locale del Calasso dell’ apparecchio tipo “totem”; il funzionamento dell’apparecchio accertato dai verbalizzanti mediante il fatto, da loro compiuto, consistito nell’inserimento nel totem di una banconota e nella effettuazione di una giocata. Giova rammentare che il contenuto del verbale di accertamento redatto dai funzionari dell’Agenzia dei Monopoli e delle [OSCURATO:PERSONA] costituisce piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o a quelli da lui compiuti (cfr. Cass. n. 23800/2014, Cass. n. 4462/2014, Cass. Sez. Un. n. 17355/2009, Cass. n. 14668/2008). La seconda affermazione è di questo tipo: il giudice di merito ha accertato i fatti X e tale accertamento è erroneo (cioè non corrisponde alla realtà delle cose), allora sono state violate le norme giuridiche Y. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. Il motivo, per questa parte, al di là della formale denuncia di violazione di legge, si riduce alla sovrapposizione all’accertamento dei giudici di merito, basato sulle risultanze - dotate della già segnalata forza probatoria privilegiata- del verbale dei funzionari dell’Agenzia, di una diversa ipotizzata realtà; 3. con il secondo motivo di ricorso vengono denunciate “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. e 6 del d.lgs. 150/2011 per erronea valutazione delle prove”. Il ricorrente, in sostanza, richiama, per quanto di sua convenienza, il contenuto della relazione del CTU nominato dal Tribunale sostenendo doversene evincere che l’apparecchio non consentiva il collegamento a piattaforme di gioco ovvero non era funzionante. 4. Il motivo è infondato. La Corte di Appello non ha violato l'art. 2697 c.c., tale violazione configurandosi soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v. Cass. 26769 del 2018), mentre, nel caso di specie la Corte di Appello, senza alcuna inversione dell’onere della prova dell’illecito dall’Amministrazione al ricorrente, ha semplicemente ritenuto che l’Agenzia aveva assolto il proprio onere di dimostrare che l’odierno ricorrente aveva commesso l’illecito per cui era stato sanzionato. Ciò detto, il motivo si scontra con il principio giustamente valorizzato dalla Corte di Appello per cui, in mancanza di querela di falso contro il verbale di accertamento, la ctu finalizzata ad accertare se il totem fosse o meno funzionante, neppure avrebbe dovuto essere ammessa; 5. in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 6. le spese seguono la soccombenza; 7. deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € . 2.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulte