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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45518/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso/ eoé, kt41,121r3ftin Nts4 [OSCURATO:PERSONA]' tyttciAnt. 23 OL 437./uu ,Na, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

La misura è stata applicata con riferimento ai delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 22, commessi a Taranto il 16/9/2020, con recidiva reiterata infraquinquennale; con tale pistola Nuzzo avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attingendolo agli arti inferiori.

Il Tribunale rigettava le critiche relative alla mancata esplorazione, nel corso dell'indagine, di piste alternative; riteneva che la frase "Colacicco è stato" pronunciata dalla persona offesa nel corso di un'intercettazione non si riferisse all'episodio del suo ferimento; osservava che le intercettazioni dimostravano eloquentemente che Salamina conosceva chi lo aveva ferito e maturava propositi di vendetta; che il feritore accusava Salamina di averne insidiato la moglie, accusa respinta dalla persona offesa; che Salamina lo aveva visto anche subito dopo essere stato ferito; che, quindi, Salamina aveva mentito agli inquirenti quando aveva affermato di non essere in grado di dare indicazioni sull'identità del suo aggressore.

Secondo il Tribunale, non vi era motivo per ritenere che il riferimento alle questioni passionali fosse un tentativo di depistare gli inquirenti.

Le frasi pronunciate dalla madre di Salamina, [OSCURATO:PERSONA], permettevano effettivamente di identificare Nuzzo nel feritore, atteso che la donna faceva riferimento all'assenza del marito della donna insidiata da Salamina e Nuzzo era stato detenuto per alcuni mesi in quel periodo.

L'ordinanza riteneva infondata la censura difensiva secondo cui le dichiarazioni di Salamina - sia quelle rese agli inquirenti, che quelle oggetto di intercettazione - erano state utilizzate in modo contraddittorio; riteneva di rilevante portata indiziaria l'irreperibilità di Nuzzo presso l'abitazione familiare e quella della madre nelle ore immediatamente successive al ferimento di Salamina, condotte che dimostravano la volontà dell'indagato di sottrarsi alle ricerche della polizia giudiziaria ovvero alle ritorsioni della persona offesa; la prova della irreperibilità era tratta da numerosi elementi, tra cui la stessa versione resa dall'indagato alla polizia giudiziaria quando si era presentato il 1/10/2020; era rilevante, anche se non decisiva, la circostanza che Nuzzo e la moglie non avessero fatto visita a Salamina in ospedale, nonostante la loro amicizia; era altamente significativa la circostanza che i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie si fossero improvvisamente interrotti proprio il 16/9/2020 e fossero ripresi solo il 2/10/2020 (giorno successivo alla presentazione alla polizia giudiziaria): tale interruzione non poteva essere giustificata con i contrasti tra i coniugi, fermo restando che era inattendibile e di comodo il racconto della situazione di conflittualità tra i coniugi, come si evinceva dalle versioni contrastanti fornite dagli stessi; in un colloquio della persona offesa con [OSCURATO:PERSONA] era emerso che il feritore aveva due fratelli, dato che corrispondeva alla situazione di Nuzzo; da altri colloqui intercettati emergeva che la moglie del feritore aveva una figlia che non era figlia del marito; anche il riferimento alla boxe cui si dedicava il feritore - come riferito da una persona intercettata - costituiva un ulteriore elemento di identificazione di Nuzzo.

Il Tribunale riteneva che le conversazioni intercettate non fossero dirette ad inquinare le indagini e valutava gli indizi complessivamente, ritenendoli gravi.

Veniva rigettata anche la deduzione in punto di insussistenza del delitto di detenzione di arma: Nuzzo non aveva precisato alcunché in merito all'arma utilizzata per il ferimento di Salamina, alle circostanze che gli avevano consentito di averne il possesso e al momento in cui l'aveva conseguito.

Venivano ritenuti sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla luce della gravità della condotta, dell'assenza di autocontrollo dell'indagato, della sua capacità a rifornirsi di armi, del suo curriculum criminale; esisteva anche il pericolo di inquinamento probatorio, sussistendo il rischio di condotte violente e minacciose nei confronti della persona offesa o dei suoi familiari ed avendo l'indagato già posto in essere un inquinamento probatorio nei confronti della madre e della moglie; il Tribunale escludeva, invece, il pericolo di fuga.

Il Tribunale riteneva la custodia cautelare in carcere come l'unica adeguata, ricordando la recente condanna per evasione dagli arresti domiciliari di Nuzzo e sottolineando la gravità dei precedenti penali e della condotta contestata.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

I vizi riguardavano: - l'interpretazione della conversazione intercettata (integralmente riportata in ricorso) nella quale Salamina pronunciava la frase "Colacicco è stato" era evidente che la persona offesa stava parlando del suo ferimento; non a caso, la stessa conversazione era stata successivamente utilizzata per identificare la moglie di Nuzzo e sua figlia; - la suggestione che le indagini avevano operato sui soggetti intercettati: fin dal primo momento, in conseguenza di una fonte confidenziale, le indagini si erano dirette verso Nuzzo.

In realtà, i propalanti non avevano conoscenza diretta dei fatti, mentre Salamina aveva ripetutamente affermato di non conoscere l'aggressore.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 192, 194, comma 3 e 195 cod. proc. pen. e travisamento degli atti nonché contraddittorietà della motivazione.

L'ordinanza supponeva che Salamina avesse confidato il nome del feritore alla moglie prima che fosse installato il servizio di intercettazione ambientale, circostanza smentita dalla successione dei fatti.

Inoltre, la persona offesa aveva più volte ribadito di non avere visto l'aggressore.

Il ricorrente evidenzia numerose contraddittorietà nell'argomentazione dell'ordinanza impugnata, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Secondo il ricorrente, il movente passionale restava indimostrato e l'ordinanza era un susseguirsi di suggestioni; l'interpretazione delle conversazioni intercettate non era logica, mentre conversazioni che smentivano l'individuazione di Nuzzo erano state illogicamente tralasciate.

In un successivo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Da una parte non sussisteva il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, dall'altra in nessun modo veniva fornita la prova di un inquinamento probatorio.

In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al diniego degli arresti domiciliari.

Il ricorrente contesta l'interpretazione data dal tribunale del riesame alla norma dell'art. 284, comma 5 bis cod. proc. pen. e solleva nuovamente la questione di legittimità costituzionale della norma.

In un ultimo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 309, comma 10 cod. proc. pen., atteso che l'ordinanza era stata depositata dopo il termine di 45 giorni dalla pronuncia.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Il ricorrente non fa che riproporre tutte le questioni di merito già presentate al Tribunale del riesame, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione né il travisamento delle prove, sollecitando una nuova valutazione di merito da parte della Corte di legittimità.

Ciò vale, innanzitutto, per la questione dell'interpretazione della conversazione intercettata, nel corso della quale la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva pronunciato la frase: "Colacicco è stato": è evidente che la valutazione in ordine alla riferibilità o meno della frase all'episodio del ferimento è una valutazione di merito che il Tribunale del riesame ha compiuto; il ricorrente sollecita la Corte di legittimità ad interpretare la frase nel senso opposto, quindi ad esprimere un giudizio di merito nell'ambito di una valutazione complessiva del colloquio (che, a quanto risulta dalla trascrizione operata in ricorso, dura complessivamente 29 minuti): ruolo che non spetta a questa Corte.

Analogamente, la Corte dovrebbe ritenere, secondo il ricorrente, che la supposizione fatta nell'ordinanza — secondo cui Salamina, parlando con la moglie, le aveva riferito l'identità dell'aggressore prima che avessero inizio le operazioni di intercettazione ambientale — è infondata perché, in ragione della normativa sull'accesso agli ospedali in ragione della pandemia COVID, sicuramente la donna non aveva potuto entrare in ospedale: valutazione di merito, che dovrebbe basarsi, per di più, su regole astratte, la cui attuazione in concreto nell'ospedale dove Salamina era stato ricoverato non è nota.

Anche le ulteriori deduzioni svolte al punto C del ricorso (pagg. 11 e ss.) altro non sono che considerazioni in fatto che mirano a convincere la Corte dell'erroneità della ricostruzione adottata dal Tribunale del riesame, senza dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione.

2. Appare inevitabile ribadire quanto ripetutamente affermato da questa Corte: il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc.

Longo, Rv. 251516).

Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Quindi, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, S, Rv. 27775801); esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 257499); d'altra parte, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 27/11/2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635).

Essendo questa la portata del vizio denunciato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, identificare l'atto processuale cui fa riferimento, individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza, dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816).

In definitiva, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).

3. Analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento ai motivi di ricorso con i quali si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari nonché la scelta della misura della custodia cautelare in carcere.

L'ordinanza impugnata contiene ampia e logica motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce della gravità del fatto e del grave curriculum criminale del ricorrente, così come del pericolo di inquinamento probatorio alla luce di quello già operato; vi è, poi, ampia argomentazione sull'impossibilità di concedere all'indagato gli arresti domiciliari alla luce della precedente condanna per evasione riportata da Nuzzo, ma anche di ulteriori considerazioni.

Il ricorrente non fa che contrastare la motivazione del provvedimento con considerazioni di merito e a riproporre la questione di costituzionalità dell'art. 284, comma 5 bis, cod. proc. pen., nonostante la norma permetta una valutazione discrezionale del giudice, cui il Tribunale non si è sottratto.

Si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ritiene che il divieto di concessione degli arresti domiciliari previsto dall'art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen., per colui che "sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede", deve applicarsi con riferimento al momento della condanna e non a quello del fatto di evasione da cui la condanna è scaturita (da ultimo, Sez. 3, n. 15251 del 16/03/2022, Venosa, Rv. 283039).

La questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata manifestamente infondata da Sez. 3, n. 6633 del 07/01/2014, Podda, Rv. 258902, essendosi rilevato che, ai fini del computo del quinquennio, occorre far riferimento all'epoca della condanna definitiva poiché, altrimenti, si farebbero decorrere gli effetti sanzionatori, seppur indiretti, derivanti dalla condotta dell'imputato da un momento antecedente alla irrevocabilità della pronuncia giurisdizionale che ha accertato l'avvenuta evasione, così ponendosi in violazione dell'art. 27 Cost.

4. L'ultimo motivo è manifestamente infondato: 1'8 maggio 2022 era domenica, quindi giorno festivo, cosicché il termine era prorogato di diritto al successivo 9 maggio.5.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso/ eoé, kt41,121r3ftin Nts4 [OSCURATO:PERSONA]' tyttciAnt. 23 OL 437./uu ,Na, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. La misura è stata applicata con riferimento ai delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 22, commessi a Taranto il 16/9/2020, con recidiva reiterata infraquinquennale; con tale pistola Nuzzo avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attingendolo agli arti inferiori. Il Tribunale rigettava le critiche relative alla mancata esplorazione, nel corso dell'indagine, di piste alternative; riteneva che la frase "Colacicco è stato" pronunciata dalla persona offesa nel corso di un'intercettazione non si riferisse all'episodio del suo ferimento; osservava che le intercettazioni dimostravano eloquentemente che Salamina conosceva chi lo aveva ferito e maturava propositi di vendetta; che il feritore accusava Salamina di averne insidiato la moglie, accusa respinta dalla persona offesa; che Salamina lo aveva visto anche subito dopo essere stato ferito; che, quindi, Salamina aveva mentito agli inquirenti quando aveva affermato di non essere in grado di dare indicazioni sull'identità del suo aggressore. Secondo il Tribunale, non vi era motivo per ritenere che il riferimento alle questioni passionali fosse un tentativo di depistare gli inquirenti. Le frasi pronunciate dalla madre di Salamina, [OSCURATO:PERSONA], permettevano effettivamente di identificare Nuzzo nel feritore, atteso che la donna faceva riferimento all'assenza del marito della donna insidiata da Salamina e Nuzzo era stato detenuto per alcuni mesi in quel periodo. L'ordinanza riteneva infondata la censura difensiva secondo cui le dichiarazioni di Salamina - sia quelle rese agli inquirenti, che quelle oggetto di intercettazione - erano state utilizzate in modo contraddittorio; riteneva di rilevante portata indiziaria l'irreperibilità di Nuzzo presso l'abitazione familiare e quella della madre nelle ore immediatamente successive al ferimento di Salamina, condotte che dimostravano la volontà dell'indagato di sottrarsi alle ricerche della polizia giudiziaria ovvero alle ritorsioni della persona offesa; la prova della irreperibilità era tratta da numerosi elementi, tra cui la stessa versione resa dall'indagato alla polizia giudiziaria quando si era presentato il 1/10/2020; era rilevante, anche se non decisiva, la circostanza che Nuzzo e la moglie non avessero fatto visita a Salamina in ospedale, nonostante la loro amicizia; era altamente significativa la circostanza che i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie si fossero improvvisamente interrotti proprio il 16/9/2020 e fossero ripresi solo il 2/10/2020 (giorno successivo alla presentazione alla polizia giudiziaria): tale interruzione non poteva essere giustificata con i contrasti tra i coniugi, fermo restando che era inattendibile e di comodo il racconto della situazione di conflittualità tra i coniugi, come si evinceva dalle versioni contrastanti fornite dagli stessi; in un colloquio della persona offesa con [OSCURATO:PERSONA] era emerso che il feritore aveva due fratelli, dato che corrispondeva alla situazione di Nuzzo; da altri colloqui intercettati emergeva che la moglie del feritore aveva una figlia che non era figlia del marito; anche il riferimento alla boxe cui si dedicava il feritore - come riferito da una persona intercettata - costituiva un ulteriore elemento di identificazione di Nuzzo. Il Tribunale riteneva che le conversazioni intercettate non fossero dirette ad inquinare le indagini e valutava gli indizi complessivamente, ritenendoli gravi. Veniva rigettata anche la deduzione in punto di insussistenza del delitto di detenzione di arma: Nuzzo non aveva precisato alcunché in merito all'arma utilizzata per il ferimento di Salamina, alle circostanze che gli avevano consentito di averne il possesso e al momento in cui l'aveva conseguito. Venivano ritenuti sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla luce della gravità della condotta, dell'assenza di autocontrollo dell'indagato, della sua capacità a rifornirsi di armi, del suo curriculum criminale; esisteva anche il pericolo di inquinamento probatorio, sussistendo il rischio di condotte violente e minacciose nei confronti della persona offesa o dei suoi familiari ed avendo l'indagato già posto in essere un inquinamento probatorio nei confronti della madre e della moglie; il Tribunale escludeva, invece, il pericolo di fuga. Il Tribunale riteneva la custodia cautelare in carcere come l'unica adeguata, ricordando la recente condanna per evasione dagli arresti domiciliari di Nuzzo e sottolineando la gravità dei precedenti penali e della condotta contestata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. I vizi riguardavano: - l'interpretazione della conversazione intercettata (integralmente riportata in ricorso) nella quale Salamina pronunciava la frase "Colacicco è stato" era evidente che la persona offesa stava parlando del suo ferimento; non a caso, la stessa conversazione era stata successivamente utilizzata per identificare la moglie di Nuzzo e sua figlia; - la suggestione che le indagini avevano operato sui soggetti intercettati: fin dal primo momento, in conseguenza di una fonte confidenziale, le indagini si erano dirette verso Nuzzo. In realtà, i propalanti non avevano conoscenza diretta dei fatti, mentre Salamina aveva ripetutamente affermato di non conoscere l'aggressore. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 192, 194, comma 3 e 195 cod. proc. pen. e travisamento degli atti nonché contraddittorietà della motivazione. L'ordinanza supponeva che Salamina avesse confidato il nome del feritore alla moglie prima che fosse installato il servizio di intercettazione ambientale, circostanza smentita dalla successione dei fatti. Inoltre, la persona offesa aveva più volte ribadito di non avere visto l'aggressore. Il ricorrente evidenzia numerose contraddittorietà nell'argomentazione dell'ordinanza impugnata, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo il ricorrente, il movente passionale restava indimostrato e l'ordinanza era un susseguirsi di suggestioni; l'interpretazione delle conversazioni intercettate non era logica, mentre conversazioni che smentivano l'individuazione di Nuzzo erano state illogicamente tralasciate. In un successivo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Da una parte non sussisteva il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, dall'altra in nessun modo veniva fornita la prova di un inquinamento probatorio. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al diniego degli arresti domiciliari. Il ricorrente contesta l'interpretazione data dal tribunale del riesame alla norma dell'art. 284, comma 5 bis cod. proc. pen. e solleva nuovamente la questione di legittimità costituzionale della norma. In un ultimo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 309, comma 10 cod. proc. pen., atteso che l'ordinanza era stata depositata dopo il termine di 45 giorni dalla pronuncia. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Il ricorrente non fa che riproporre tutte le questioni di merito già presentate al Tribunale del riesame, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione né il travisamento delle prove, sollecitando una nuova valutazione di merito da parte della Corte di legittimità. Ciò vale, innanzitutto, per la questione dell'interpretazione della conversazione intercettata, nel corso della quale la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva pronunciato la frase: "Colacicco è stato": è evidente che la valutazione in ordine alla riferibilità o meno della frase all'episodio del ferimento è una valutazione di merito che il Tribunale del riesame ha compiuto; il ricorrente sollecita la Corte di legittimità ad interpretare la frase nel senso opposto, quindi ad esprimere un giudizio di merito nell'ambito di una valutazione complessiva del colloquio (che, a quanto risulta dalla trascrizione operata in ricorso, dura complessivamente 29 minuti): ruolo che non spetta a questa Corte. Analogamente, la Corte dovrebbe ritenere, secondo il ricorrente, che la supposizione fatta nell'ordinanza — secondo cui Salamina, parlando con la moglie, le aveva riferito l'identità dell'aggressore prima che avessero inizio le operazioni di intercettazione ambientale — è infondata perché, in ragione della normativa sull'accesso agli ospedali in ragione della pandemia COVID, sicuramente la donna non aveva potuto entrare in ospedale: valutazione di merito, che dovrebbe basarsi, per di più, su regole astratte, la cui attuazione in concreto nell'ospedale dove Salamina era stato ricoverato non è nota. Anche le ulteriori deduzioni svolte al punto C del ricorso (pagg. 11 e ss.) altro non sono che considerazioni in fatto che mirano a convincere la Corte dell'erroneità della ricostruzione adottata dal Tribunale del riesame, senza dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione. 2. Appare inevitabile ribadire quanto ripetutamente affermato da questa Corte: il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Quindi, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, S, Rv. 27775801); esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 257499); d'altra parte, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 27/11/2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). Essendo questa la portata del vizio denunciato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, identificare l'atto processuale cui fa riferimento, individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza, dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816). In definitiva, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento ai motivi di ricorso con i quali si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari nonché la scelta della misura della custodia cautelare in carcere. L'ordinanza impugnata contiene ampia e logica motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce della gravità del fatto e del grave curriculum criminale del ricorrente, così come del pericolo di inquinamento probatorio alla luce di quello già operato; vi è, poi, ampia argomentazione sull'impossibilità di concedere all'indagato gli arresti domiciliari alla luce della precedente condanna per evasione riportata da Nuzzo, ma anche di ulteriori considerazioni. Il ricorrente non fa che contrastare la motivazione del provvedimento con considerazioni di merito e a riproporre la questione di costituzionalità dell'art. 284, comma 5 bis, cod. proc. pen., nonostante la norma permetta una valutazione discrezionale del giudice, cui il Tribunale non si è sottratto. Si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ritiene che il divieto di concessione degli arresti domiciliari previsto dall'art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen., per colui che "sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede", deve applicarsi con riferimento al momento della condanna e non a quello del fatto di evasione da cui la condanna è scaturita (da ultimo, Sez. 3, n. 15251 del 16/03/2022, Venosa, Rv. 283039). La questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata manifestamente infondata da Sez. 3, n. 6633 del 07/01/2014, Podda, Rv. 258902, essendosi rilevato che, ai fini del computo del quinquennio, occorre far riferimento all'epoca della condanna definitiva poiché, altrimenti, si farebbero decorrere gli effetti sanzionatori, seppur indiretti, derivanti dalla condotta dell'imputato da un momento antecedente alla irrevocabilità della pronuncia giurisdizionale che ha accertato l'avvenuta evasione, così ponendosi in violazione dell'art. 27 Cost. 4. L'ultimo motivo è manifestamente infondato: 1'8 maggio 2022 era domenica, quindi giorno festivo, cosicché il termine era prorogato di diritto al successivo 9 maggio.5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 45518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris