CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 20271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4351-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Napoli via Reggio di Portici n.69; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4058/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/11/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 26 novembre 2020, con cui è stato accolto il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado con conseguente condanna al rilascio del fondo da lui abusivamente occupato; -l’odierno ricorrente era stato infatti convenuto in giudizio dallo IACP ([OSCURATO:PERSONA] Napoli) che chiedeva l’accertamento dell’occupazione abusiva del terreno dallo stesso posta in essere per realizzare opere edili con condanna dello stesso al rilascio; -il convenuto si era costituito in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l’immobile era stato locato da IACP alla [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto alla quale egli aveva agito solo nella qualità di amministratore p.t.; -disposta l’integrazione del contraddittorio con quest’ultima, società, l’adito tribunale rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], qualificandola come azione di rivendicazione, per mancato assolvimento dell’onere probatorio circa il preteso diritto di proprietà dell’area di cui in causa; -la Corte d’appello di Napoli avanti al quale l’Istituto aveva impugnato la sentenza di prime cure ha riformato integralmente la predetta decisione, accogliendo la qualificazione dell’azione proposta dall’appellante IACP in termini di azione di restituzione, dal momento che, all’origine della relazione materiale del bene in capo al [OSCURATO:PERSONA], vi era un contratto di locazione del 6/4/2001 con la [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era amministratore, con la conseguenza che l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] andava qualificata come azione di restituzione del bene immobile e non azione di rivendica; -la Corte d’appello riteneva altresì provata la proprietà delle aree della cui restituzione si tratta, poiché rientrante nella più ampia consistenza immobiliare oggetto del contratto del 6/4/2001; -a seguito dell’accoglimento dell’azione di restituzione la Corte d’appello ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del fondo abusivamente occupato; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso del [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un solo motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA], già ICAP; -è stata formulata proposta ex art. 380-bis di rigetto del ricorso; Considerato che: -con l’unico motivo si censura la sentenza della Corte d’appello di Napoli per aver ritenuto sussistente la prova della proprietà delle aree e per aver il giudice di secondo grado riqualificato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in termini di azione di restituzione, così determinando un vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 948 cod. civ. e del principio del contraddittorio; -la censura è inammissibile; -costituisce principio risalente e consolidato che il giudice ha il potere- dovere di definire giuridicamente il rapporto dedotto dalle parti senza essere vincolato dalle prospettazioni assunte in diritto dalle parti stesse e può qualificare diversamente i fatti ed i negozi dedotti senza incorrere nel vizio di extra ed ultrapetizione, ma deve esercitare tale potere-dovere nei limiti delle domande ed eccezioni proposte e nell'ambito dei fatti dedotti ed acquisiti, senza introdurre nel processo d'ufficio, un nuovo titolo, accanto a quello posto dalle parti a fondamento delle domande, ne inserirvi una nuova Azione, fondata su fatti diversi o su diversa causa petendi (cfr. Cass . 2649/1971) ; -nell’ambito di detta prospettiva la domanda dell’allora IACP è stata fondata, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente, sull’originaria concessione dell’immobile in locazione, evidenziando al contempo come al momento della cessazione del contratto l’immobile non sia stato restituito; -il giudice d’appello ha valorizzato dette circostanze allegate dalla parte attrice e senza fare ricorso a diversi fatti costitutivi le ha ritenute idonee a giustificare la qualificazione della domanda a titolo di azione di restituzione piuttosto che di rivendicazione (cfr. Cass.705/2013); -così operando la corte ha fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità e parte ricorrente non ha fornito elementi per discostarsi dalla conclusione raggiunta; -attesa l’inammissibilità del ricorso e in applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 2500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se