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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03274/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13828/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ex lege domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato e dife s o d all’[OSCURATO:PERSONA] ZANATA, in virtù di procura in calce al ricorso; –ricorrente– nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – per la cassazione della sentenza n. 1936 /2021 del Tribunale di Treviso, depositata il 18 novembre2021; udita la relazionedella causa svolta nella C amera di consiglio del 6 dicembre 2022 dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Ripetizione indebito.

C.C. 06/12/2022 r.g.n. 13828/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Treviso ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città con cui era stata rigettata la domanda di ripetizione dell’indebito da lui formulata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva addebitato sulla sua carta di credito tre annualità del canone dovuto da altro abbonato, tale [OSCURATO:PERSONA] , al servizio televisivo da essa offerto.

Il Tribunale ha ritenuto che all’esito dell’istruttoria fossero risultate provate le seguenti circostanze: che il Durante, dopo aver accompagnato il Voicu presso un concessionario del servizio televisivo offerto da [OSCURATO:SOCIETA]. perché provvedesse alla stipula del relativo contratto, aveva volontariamente fornito i dati relativi alla propria carta di credito al concessionario medesimo; che la modalità di pagamento prevista nel contratto concluso dal Voicu era quella relativa al pagamento con carta di credito e con frequenza annuale; che, in seguito alla stipula del contratto, erano state effettivamente pagate, in tre diverse annualità, le somme oggetto della successiva domanda di ripetizione (corrispondenti all’importo complessivo di Euro 2.412,00, relativo agli anni 2012, 2013 e 2014) con addebiti sulla carta di credito dell’attore ; che la possibilità che il fruitore del servizio e il pagatore del canone fossero soggetti diversi era prevista e consentita nel sistema di erogazione del servizio adottato da [OSCURATO:SOCIETA].; e, infine, che prima del pagamento delle annualità oggetto della richiesta di restituzione, il Durante aveva provveduto anche al pagamento dell’annualità relativa al 2011, senza muovere alcuna contestazione.

Ciò evidenziato, il Tribunale ha ritenuto che non assumesse alcun rilievo la circostanza allegata dall’istante, secondo cui, in occasione della conclusione del contratto da parte del Voicu, egli si sarebbe determinato a fornire i dati della propria carta di credito solo per permettere al Voicu, di cui era amico, di ricevere l’immediata consegna del decoder necessario per la fr uizione del servizio; tale circostanza, infatti, dava conto dei motivi giuridicamente irrilevanti del negozio stipulato e, comunque , non risultava provata, dal C.C. 06/12/2022 r.g.n. 13828/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani momento che non era stata confermata dal concessionario del servizio Sky che aveva provveduto alla conclusione del contratto.

Avverso la sentenza del Tribunale trevigiano ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

Non svolge difese l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]..

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il p rimo motivo di ricorso denuncia «omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio (ex art. 360, co. 1, n. 5 C.P.C.)».

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare elementi essenziali emersi dalle dichiarazioni di un testimone (tale [OSCURATO:PERSONA]), le quali sarebbero state valorizzate solo nella parte in cui avevano dato atto che nel sistema di erogazione del servizio adottato da [OSCURATO:SOCIETA]. era prevista la possibilità che il fruitore e il pagatore del canone fossero soggetti diversi, ma non anche nella parte in cui avevano evidenziato che nello specifico contratto prodotto in atti non era indicato il nome del Durante. 1.2.Il secondo motivo denuncia «Nullità della sentenza (ex art. 360, co. 1, n° 4 C.p.c.) in relazione all’art. 132 C.p.c. e comunque falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, co. 1, n. 3 C.p.c.) in relazione all'art. 2697, C.c.».

Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata «non ha in alcun modo valutato, né dato conto di averlo fatto, il tema della ripartizione dell’onere della prova nella fattispecie in oggetto». 1.3.Il terzo motivo denuncia «Falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, co. 1, n. 3 C.P.C.) in relazione all'art. 2729 C.c.».

La sentenza di appello viene criticata per avere accertato la volontà del ricorrente di obbligarsi a pagare i canoni di abbonamento di un contratto sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA]. da altra persona, sulla base di una mera presunzione, senza motivare in ordine all’applicazione dell’art.2729 c.c. e senza dare conto del percorso logico seguito nell’ambito del ragionamento probatorio inferenziale.

C.C. 06/12/2022 r.g.n. 13828/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani 2.I motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente stante la reciproca connessione –sono inammissibili. 2.1.Essi, infatti, ad onta della formale intestazione, attengono a profili di fatto e tendono suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello, omettendo di considerare che tanto la ricostruzione dei fatti, quanto l’apprezzamento delle risultanze istruttorie concretano attività riservate al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 2.2.Il secondo motivo, in particolare, non ostante il formale riferimento all’art.2697 c.c., nella sostanza non censura l’indebita attribuzione dell’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 31 agosto 2020, n. 18092), ma si risolve nella critica dell’apprezzamento delle risultanze probatorie, che -lo si ripete - è di regola insindacabile in sede di legittimità.

2.3. Quanto al terzo motivo, va rilevato che la denuncia di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.,finisce nella specie, nel risolversi, in sostanza, inammissibilmentenella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali e nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito.

2.4. Infine, il primo motivo si infrange pure nella preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., il quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d.

“doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi C.C. 06/12/2022 r.g.n. 13828/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d.

“doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ha l’onere –nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994).

3. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

4. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, dal momento che la società intimata non ha svolto difese in questa sede. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M. la Cortedichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13828/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ex lege domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato e dife s o d all’[OSCURATO:PERSONA] ZANATA, in virtù di procura in calce al ricorso; –ricorrente– nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – per la cassazione della sentenza n. 1936 /2021 del Tribunale di Treviso, depositata il 18 novembre2021; udita la relazionedella causa svolta nella C amera di consiglio del 6 dicembre 2022 dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Ripetizione indebito. C.C. 06/12/2022 r.g.n. 13828/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Treviso ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città con cui era stata rigettata la domanda di ripetizione dell’indebito da lui formulata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva addebitato sulla sua carta di credito tre annualità del canone dovuto da altro abbonato, tale [OSCURATO:PERSONA] , al servizio televisivo da essa offerto. Il Tribunale ha ritenuto che all’esito dell’istruttoria fossero risultate provate le seguenti circostanze: che il Durante, dopo aver accompagnato il Voicu presso un concessionario del servizio televisivo offerto da [OSCURATO:SOCIETA]. perché provvedesse alla stipula del relativo contratto, aveva volontariamente fornito i dati relativi alla propria carta di credito al concessionario medesimo; che la modalità di pagamento prevista nel contratto concluso dal Voicu era quella relativa al pagamento con carta di credito e con frequenza annuale; che, in seguito alla stipula del contratto, erano state effettivamente pagate, in tre diverse annualità, le somme oggetto della successiva domanda di ripetizione (corrispondenti all’importo complessivo di Euro 2.412,00, relativo agli anni 2012, 2013 e 2014) con addebiti sulla carta di credito dell’attore ; che la possibilità che il fruitore del servizio e il pagatore del canone fossero soggetti diversi era prevista e consentita nel sistema di erogazione del servizio adottato da [OSCURATO:SOCIETA].; e, infine, che prima del pagamento delle annualità oggetto della richiesta di restituzione, il Durante aveva provveduto anche al pagamento dell’annualità relativa al 2011, senza muovere alcuna contestazione. Ciò evidenziato, il Tribunale ha ritenuto che non assumesse alcun rilievo la circostanza allegata dall’istante, secondo cui, in occasione della conclusione del contratto da parte del Voicu, egli si sarebbe determinato a fornire i dati della propria carta di credito solo per permettere al Voicu, di cui era amico, di ricevere l’immediata consegna del decoder necessario per la fr uizione del servizio; tale circostanza, infatti, dava conto dei motivi giuridicamente irrilevanti del negozio stipulato e, comunque , non risultava provata, dal C.C. 06/12/2022 r.g.n. 13828/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani momento che non era stata confermata dal concessionario del servizio Sky che aveva provveduto alla conclusione del contratto. Avverso la sentenza del Tribunale trevigiano ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Non svolge difese l’intimata [OSCURATO:SOCIETA].. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il p rimo motivo di ricorso denuncia «omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio (ex art. 360, co. 1, n. 5 C.P.C.)». Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare elementi essenziali emersi dalle dichiarazioni di un testimone (tale [OSCURATO:PERSONA]), le quali sarebbero state valorizzate solo nella parte in cui avevano dato atto che nel sistema di erogazione del servizio adottato da [OSCURATO:SOCIETA]. era prevista la possibilità che il fruitore e il pagatore del canone fossero soggetti diversi, ma non anche nella parte in cui avevano evidenziato che nello specifico contratto prodotto in atti non era indicato il nome del Durante. 1.2.Il secondo motivo denuncia «Nullità della sentenza (ex art. 360, co. 1, n° 4 C.p.c.) in relazione all’art. 132 C.p.c. e comunque falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, co. 1, n. 3 C.p.c.) in relazione all'art. 2697, C.c.». Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata «non ha in alcun modo valutato, né dato conto di averlo fatto, il tema della ripartizione dell’onere della prova nella fattispecie in oggetto». 1.3.Il terzo motivo denuncia «Falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, co. 1, n. 3 C.P.C.) in relazione all'art. 2729 C.c.». La sentenza di appello viene criticata per avere accertato la volontà del ricorrente di obbligarsi a pagare i canoni di abbonamento di un contratto sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA]. da altra persona, sulla base di una mera presunzione, senza motivare in ordine all’applicazione dell’art.2729 c.c. e senza dare conto del percorso logico seguito nell’ambito del ragionamento probatorio inferenziale. C.C. 06/12/2022 r.g.n. 13828/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani 2.I motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente stante la reciproca connessione –sono inammissibili. 2.1.Essi, infatti, ad onta della formale intestazione, attengono a profili di fatto e tendono suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello, omettendo di considerare che tanto la ricostruzione dei fatti, quanto l’apprezzamento delle risultanze istruttorie concretano attività riservate al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 2.2.Il secondo motivo, in particolare, non ostante il formale riferimento all’art.2697 c.c., nella sostanza non censura l’indebita attribuzione dell’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 31 agosto 2020, n. 18092), ma si risolve nella critica dell’apprezzamento delle risultanze probatorie, che -lo si ripete - è di regola insindacabile in sede di legittimità. 2.3. Quanto al terzo motivo, va rilevato che la denuncia di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.,finisce nella specie, nel risolversi, in sostanza, inammissibilmentenella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali e nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito. 2.4. Infine, il primo motivo si infrange pure nella preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., il quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi C.C. 06/12/2022 r.g.n. 13828/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ha l’onere –nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994). 3. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 4. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, dal momento che la società intimata non ha svolto difese in questa sede. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. la Cortedichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma
Sentenza Cassazione n. 03274/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris