CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15509/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione al criterio di valutazione delle prove non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reati di cui all'art.388 cod. pen. (pag. 2-3). Rilevato che il motivo sul 131 bis cod. pen. è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata, che evidenzia puntualmente la ragione per la quale la condotta dell'imputato non poteva considerarsi di particolare tenuità (pag. 4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembr