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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06544/2025

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ncipio del giudicato esterno. 4.Il giudice d’appello , disattese le questioni preliminari, dava atto del fatto che la Corte di cassazione in plurime sentenze depositate il 25.09.2013si era definitivamente espressa sulla controversia sorta tra leparti con riferimento alle annualità 2002 - 2006, e accoglieva l’appello principaleproposto dall’Agenzie delle Dogane, ritenendo che, nella fat- tispecie,trovasse applicazione il principio di diritto già elaborato dalla Cortecon riferimento alle precedenti annualità .

Ilgiudice inoltre escludeva con un autonomo accertamento l’applicabi- litàalla società dell’esenzione opificio , ritenendo che l’Aeroporto di Fiu- micinogestito dalla società non costituisse un unico utente complesso, smentendola prospettazione difensiva secondo cui la presenza di dif- ferentisoggetti terzi non modificherebbe la qualificazione di officina di produzione, perché legati alla società da un rapporto contrattuale di serviceo sub - concessione.

Secondo il giudice al raggiungimento della sogliadi esenzione non partecipavano tout court tutti i consumi di ener- giaelettrica che avvenivano nel sedime aeroportuale, e quella ceduta asoggetti terzi, oltre che l’energia elettrica autoprodotta dalla società , poichél’imposta erariale sul consumo e l’addizionale provinciale si ap- plicavanoin relazione a ciascun punto di acquisto dell’energia autono- mamenteconsiderato.

Il giudice accertava anche che la società non si era costituita come officina elettrica, attraverso la denuncia all’Ufficio competente e dun- que l’Ufficio non era stata messa in grado, effettuati i necessari con- trolli,di definire l’assetto dell’officina elettrica e di invitare la società a munirsidi appositi contatori per misurare l’energia impiegata per usi proprie quella ceduta.

Confermavaanche la legittimità delle sanzioni amministrative, condi- videndo l a motivazion e con cui la Cassazione aveva in precedenza esclusoche, nella specie, sussistessero i presupposti per invocare l’esi- mentedelle obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme violate, e della violazione del principio del legittimo affidamento.

Ac- certavala corretta quantificazione della pena pecuniaria, escludendo la ricorrenza, nella fattispecie, dell’erronea applicazione della disciplina delcumulo giur idico.

LaCTR, infine, parzialmente acco glieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la stessa avesse legittima- mente recuperato a tassazione l’IVA dovuta sull’accisa e sull’addizio- nale provinciale gravante sull’energia elettrica ceduta ai sub - conces- sionari.La società, in qualità di fornitore dell’energia elettrica, avrebbe dovuto necessariamente esercitare in fattura la rivalsa dell’accisa e dell’addizionalegravanti sull’energia elettrica ceduta ai sub - concessio- nari,al pari di qualsiasi altro commerciante di energia.

LaCTR confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciutol’illegittimità dell’avviso di accertamento per aver l’Agenzia delleEntrate erroneamente intimato alla Società il pagamento dell’IVA applicabilesull’accisa asseritamente sottratta a tassazione per effetto dellaindebita fruizione dell’esenzione opificio , con riferimento all’ener- giaelettrica acquistata ed utilizzata in proprio .

Il giudice affermava c he l’art.6, c omm a 8, del d . l gs. n. 471/1997 espone va il soggetto passivo d’imposta, che interv eniva in qualità di cessionario in un’operazione imponibileirregolarmente fatturata, alla sola responsabilità per il pa- gamentodella sanzione pecuniaria correlata al tributo sottratto a tas- sazione.

Il giudice, infine, riteneva legittime le sanzioni irrogate dall’Agenzia delleEntrate per sottrazione a tassazione dell’IVA applicabile sull’accisa e sull’addizionale provinciale gravante sull’energia elettrica ceduta dallasocietà ai sub - concessionari, escludendo, per le medesime ragioni esposte con riferimento al provvedimento sanzionato rio emesso dall’Agenzia delle Dogane, la sussistenza nella specie delle esimenti invocatedalla società .

Lacontribuente propone ricorso per cassazione affidato a quindici mo- tivi, cui replica no l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate con ununico controricorso .

Lacontribuente deposita memoria ex art.378 cod. proc. civ. in cui in- voca, con riferimento alle sanzioni, il giudicato esterno che nella sua prospettazione discende sul presente giudizio dalle sentenze della Cortedi Cassazione nn . 25058, 25059, 25060 e 25061 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

L’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli a sua volta deposita da ultimo memoriaillustrativa.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, in relazione a ll’art.360, primo comma, n.3,cod. proc. civ. , viene dedott o l’e rroneo accertamento - ai fini della decisionedella controversia sorta in merito all’applicabilità dell’esen- zioneopificio, con riferimento all’energia elettrica impiegata in proprio dallasocietà - della portata del giudicato esterno, in violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 cod. civ..

La censura fa riferimento al capo delladecisione che, riformando la decisione di primo grado, ha escluso il diritto della società di beneficiare dell’esenzione opificio con riferi- mento all’energia utilizzata in proprio per rendere il servizio aeropor- tualein applicazione dell e pronunce della Corte di cassazione.

Il giudicato formatosi in relazione alle precedenti annualità non può, infatti, assumere valore vincolante ai fini della soluzione della mede- sima controversia successivamente sorta, per le annualità 2007 e 2008,tra le stesse parti, in quanto l’esclusione del diritto della società dibeneficiare dell’esenzione opificio con riferimento all’energia elettrica dallastessa direttamente utilizzata per rendere il servizio aeroportuale è stata motivata in ragione dell’asserita mancata integrazione della provacirca il quantum di energia utilizzata in proprio .

2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione dell’art. 115 cod.proc. civ. da parte dell a decisione della CTR di Roma nel discono- scere il diritto di ADR di beneficiare dell’esenzione opificio con riferi- mentoall’energia utilizzata in proprio nelle annualità 2007 e 2008, in quanto la determinazione giudiziale erroneamente prescinde rebbe dall’esame del mezzo istruttorio recante la prova del quantitativo di energiaimpiegata in proprio dalla r icorrente per rendere il servizio ae- roportualein ciascuna mensilità delle predette annualità , essendo stato impropriamenteritenuto applicabile, nella specie, il principio del giudi- catoesterno. 3.Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.52, c omma 3, lett. f), del TUA pro tempore vigente, 3 Cost. da partedella sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha ritenuto di aderirealla tesi dell’Agenzia delle Dogane, secondo cui l’applicazione dell’esenzionedi cui all’art. 52, c omma 3, lett. f) cit. , all’energia elet- tricautilizzata in proprio d alla società è illegittima per carenza del pre- suppostooggettivo richiesto dalla menzionata norma.

L a ricorrente in- voca,al fine di stabilire la portata applicativa dell’agevolazione recata nell’art.52, c omma 3, lett. f), del TUA pro tempore vigente, il fatto che lanozione di opificio industriale individua qualsiasi luogo di lavoro dove vienesvolta un’attività industriale ex art. 2195 c od . c iv ., come tale non necessariamentefinalizzata alla produzione di beni, ma anche alla pro- duzionedi servizi. 4.I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto relativi alla medesima ripresa, con riferimento all ’ accisa e all’applicazione dell’esenzionedi cui all’art. 52, comma 3, lett. f) cit., all’energia elet- tricautilizzata in proprio dalla società, con riferimento alla quale la CTR esprimeuna duplice ratio decidendi : la prima censurata con i primi due motivi– i quali contestano l’errata applicazione del principio del giudi- cato esterno nella fattispecie discendente dalla decisione inter partes su pregresse annualità da parte della Corte di cassazione in plurime sentenze depositate il 25.09.2013 , indicate a pag.18 della sentenza impugnata: n. 21995, 21996, 21997, 21998, 21999, 22000, 20476, 20477, 20479, 20469, 20470, 20471, 20472, 20473, 20474, 20475, 20478,20480, 20481, 21998/2013 .

L a ratio concorrente , oggetto del terzomotivo, ha accertato la carenza del presupposto oggettivo richie- stodalla norma essendo stat a esclusa la nozione di unico opificio indu- strialein capo alla società con riferimento all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]- cinoe la mancat a denuncia all’Ufficio competente per i necessari con- trollie la definizione dell’assetto dell’officina elettrica e di provvista de- gliappositi contatori per misurare l’energia impiegata . 4.1.Il terzo motivo , più liquido, è affetto da concorrenti profili di inam- missibilitàe di infondatezza.Sotto un primo profilo, il mezzo non coglie pienamente la ratio deci- dendi,in quanto i l capo della decisione oggetto del motivo, si legge a pag.66del ricorso è unicamente il seguente : « Va osservato, da ultimo, che, in ogni caso, si deve concordare con l’appellante Agenzia delle Doganenel ritenere che il complesso aeroportuale gestito da ADR, pur costituendouna struttura complessa e articolata connotata da elevati consumidi energia elettrica, non possa essere ritenuto un opifìcio nel senso considerato dalle disposizioni in materia, cioè, come "stabili- mentoindustriale" destinato all’attività produttiva, secondo quanto ri- tenuto anche dalla Corte di cassazione (Cass., Sez.

V, n. 21730 del 17.11.2004,…).

Con la conseguenza che non competeva l’esenzione.

Perquanto sin qui illustrato, non vi è spazio per aderire a tale specifica doglianza.».

IlCollegio osserva che n on viene censurata la parte della ratio in cui la sentenzaimpugnata, aderendo all’insegnamento della Cassazione, va- lutae compie un ulteriore accertamento circa il fatto che la società ha «omessodi denunciarsi come soggetto passivo d’imposta e di richie- dereespressamente, nella predetta veste, il trattamento agevolato, in talmodo precludendo la possibilità di effettuare i necessari controlli e, inparticolare, di prescrivere alla Società la predisposizione nel sedime aeroportuale degli apparecchi atti a quantificare la quota di energia impiegatain usi esenti » . 4.2.Sotto un secondo profilo , quanto alla parte della ratio in cui il giu- dice ha compiuto un autonomo apprezzamento della fattispecie con- creta censurata con il terzo motivo , ossia la ragione della decisione concorrentea quella sull’effetto di giudicato esterno discendente dalle sentenzedella Cassazione sulle pregresse annualità 2002 - 6 , vi è che aifini dell’agevolazione secondo il giudice rilevano le singole officine di produzionedell’energia e non l’ aeroporto come complesso indistinto ai finidel raggiungimento delle soglie per i benefici fiscal i invocati .

Il fo- cus, dunque , secondo la CTR non è stabilire se la nozione di opificio industrialesia comprensiv a della sola produzione di beni o ricomprenda anchei servizi , ma piuttosto il giudice ha escluso che l’intero aeroporto diRoma rilevi ai fini del beneficio dell’art. 52, comma 3, lett. f), del TUA quale unico opificio industriale.

Dunque, il motivo non impugna neppurela parte della ratio decidendi concorrente e la doglianza risulta peri due profili sopra espressi inammissibile. 4.3.Il terzo motivo perciò non trova ingresso, con conseguente inam- missibilità anche delle prime due censure in quanto l’accertamento compiutodal giudice - secondo il quale in capo alla contribuente , da un latonon viene riconosciuto il carattere di unico opificio industriale per l’interocomplesso dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] da Vinci (presupposto oggettivo) e, dall’altro, ha omesso di denunciarsi come soggettopassivo d’imposta assoggettandosi al controllo tramite gli ap- positicontatori che avrebbero dovuto essere installati - esprime un’au- tonoma ratio decidendi che da sola è sufficiente alla conferma della sentenzaimpugnata perché per ciò solo non sussistono i presupposti peril beneficio invocato.

5. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., viene dedott o l’e rroneo accertamento - ai fini della decisione della controversia sorta in merito alla configurabi- lità,ai fini IVA, di un’operazione di cessione di energia elettrica - della portata del giudicato esterno , in u lteriore violazione e falsa applica- zionedell’art. 2909 c od . c iv ..

Laricorrente deduce che la sentenza impugnata merita di essere cas- sata nella parte in cui la CTR di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, e in accoglimento parziale dell’appello incidentale dell’Agenziadelle Entrate, ha ritenuto che il servizio dell’energia elet- trica prestato da lla società ai sub - concessionari fosse configurabile comeun’autonoma e distinta operazione di cessione di energia elettrica ancheai fini IVA.

Secondola ricorrente, sotto un primo profilo, il giudicato formatosi con riferimentoall’accisa sull’energia elettrica non potrebbe assumere va- lorevincolante ai fini della soluzione di una controversia sorta in rela- zioneall’IVA, imposta strutturalmente e oggettivamente diversa .

Sottoun secondo profilo, il principio del giudicato esterno non potrebbe trovareapplicazione laddove il precedente giurisprudenziale divenuto definitivoabbia inciso su un rapporto giuridico diverso dal punto di vista soggettivo, essendosi formato nei riguardi di un ufficio tributario , l’[OSCURATO:PERSONA], diverso da quello titolare della pretesa in ma- teriadi IVA, nella specie, l’Agenzia delle Entrate. 6.Il motivo non è fondato. [OSCURATO:PERSONA] in primo luogo osserva che, a determinatecondizioni, la statuizione su di un tributo può ben rilevare ancheai fini di un altro tributo .

Ad es, è stato statuito ( v.

Cass. Sez. 5, sentenzan. 28973 del 05/10/2022) che il giudicato esterno afferente laqualificazione giuridica di un negozio (nella specie, in un giudizio su impostadi registro suppletiva) esplica effetto preclusivo anche nei giu- dizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi (nella specie, imposta complementaredi registro ed imposta ipotecaria e catastale) , nei quali lamedesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva.

Ancora,la Sezione (Cass. Sez. 5, sentenza n. 21853 del 21/07/2023) hastabilito, in tema di impugnazione dell'avviso di accertamento IVA, che laddove l'operazione economica imponibile sia già stata ricono- sciuta in altro giudizio come compravendita ai fini dell'applicazione dell'impostadi registro, con pronuncia giurisdizionale avente efficacia dicosa giudicata, quest'ultima può essere rilevata d'ufficio quale giu- dicatoesterno anche in sede di legittimità, quanto alla ricostruzione del fatto, comportando l'assoggettamento della stessa operazione ai fini IVAex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Tantopremesso, secondo il capo della sentenza relativo all’appello in- cidentaledell’Agenzia delle Entrate censurato con il motivo in disamina non fa applicazione tout court dell’art.2909 cod. civ. in dipendenza dellesentenze della Corte depositate il 25 settembre 2013.

Ad esem- pio,ivi si legge: « (…) per quanto sopra detto, è ormai acquisito, anche sullabase delle più volte mentovate sentenze della Corte di cassazione, cheADR ha operato come rivenditore di energia elettrica agli altri eser- centi operanti nel sedime aeroportuale (veri e propri consumatori - fi- nali,come affermato dalla Corte di cassazione, e non sub - concessio- nari)(…)».

Dunque , l a CTR non si è limitata a ritenere operante il giu- dicato,ma anche sulla scorta di accertamenti autonomi giunge a con- dividere le ragioni di diritto già espresse dalla Cassazione con riferi- mentoalle precedenti annualità, e ne fa applicazione nel presente pro- cessosul presupposto che i fatti non sono dissimili , compiendo circo- stanziatevalutazioni fattuali a riguardo , di cui peraltro la stessa ricor- rentedà conto, ad es. a pag. 74 del ricorso ove si legge: « La sentenza deveessere altresì cassata nella parte in cui la CTR (…) ha autonoma- mente(i.e. a prescindere dall’asserita applicazione, nella controversia in esame, del principio del giudicato esterno) convalidato la pretesa dell’Agenziadelle Entrate (…) » .

9. Con il quinto e sesto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 13 del d.P.R. 633 del 1972 , in rapporto all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ. , sempre in relazione all’accoglimento par- zialedell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate .

Secondo la ri- corrente,anche assumendo che sia corretta la ricostruzione giudiziale secondocui la società avrebbe operato anche ai fini dell’IVA come un commerciantedi energia elettrica (ponendo, quindi, in essere, al fine ditale imposta, autonome e distinte operazioni di cessione di energia elettrica),sarebbe errata in diritto la tesi de l g iudic e di seconde cure secondo cui l’accisa e l’addizionale provinciale sull’energia elettrica avrebbero dovuto concorrere, ai sensi dell’art. 13 del d.

P .

R . n. 633/1972,alla formazione della base imponibile IVA, in quanto oneri tributari facenti, comunque, capo agli acquirenti/consumatori finali (come tali configurabili quali componenti del corrispettivo della ces- sionedi energia elettrica), risultando, invece, l’obbligazione tributaria relativaall’accisa sull’energia elettrica ed alla relativa addizionale pro- vinciale,giuridicamente imputabile al solo fornitore , salvo il diritto alla rivalsa(quinto motivo) .

Inoltre,(sesto motivo) il giudice avrebbe comunque errato a qualifi- care,ai fini IVA, il servizio dell’energia elettrica assicurato dalla società aisoggetti terzi operanti nello scalo aeroportuale ritenendo fossero oc- corsedistinte e autonome operazioni di cessione di energia .

La stessa configurabilità, ai fini IVA, della ricorrente come fornitore di energia elettricasarebbe in conflitto con la disciplina positiva dell’imposta e con iprincipi che la governo, atteso che l’attività dalla stessa svolta consi- stenell’erogazione del servizio aeroportuale e non nella somministra- zione di energia elettrica, come testimoniato dalla marginalità dei quantitatividi energia utilizzati dai sub - concessionari rispetto a quelli impiegatiin proprio.

10. I due motivi, aventi ad oggetto il medesimo capo della sentenza, lamedesima norma del l’art.13 e l’accertamento autonomo compiuto dalla CTR secondo cui la contribuente avrebbe operato anche ai fini dell’IVA come commerciante di energia realizzando autonome e di- stinteoperazioni di cessione di energia elettrica sono d a tratta rsi con- giuntamente.Il quinto motivo è fondat o , con riferimento all’inclusione siadell’accisa sia dell’addizionale provinciale all’accisa nella base im- ponibileIVA, assorbito il sesto , nei termini che seguono .10.1.L'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, dispone: «la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ̀ costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al ce- denteo prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri ele spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi ac- collati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamenteconnesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti».

La previsioneè ampia e tale da includere anche gli oneri fiscali, quali le accise,neppure potendosi ricavare una indicazione in senso contrario dall'art.15 del d.P.R. n. 633 del 1972 (rubricato «Esclusioni dal com- putodella base imponibile»), che non menziona n ́ le accise, n ́ altre imposte.

Sulpiano del diritto eurounitario, con riferimento all’imposta armoniz- zata, l'art. 78, par 1, lett. a, della direttiva 2006/112/CE prevede: «Nellabase imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA».La norma ̀ stata interpretata dalla Corte di Giustizia in numerose decisioni (Corte di Giustizia, 23 settembre 1988, in causa C - 230/87, NaturallyYours [OSCURATO:PERSONA]; Corte di Giustizia, 10 giugno 2006, in causaC-98/05, [OSCURATO:PERSONA]) , nelle quali è stato più volte affermatoche la base imponibile IVA ricomprende tutto quanto costi- tuisceil corrispettivo, ovvero controvalore effettivo, versato o da ver- sareal fornitore o al prestatore per le cessioni di beni e le prestazioni diservizi.

E’ necessario che la cessione di beni o la prestazione di ser- vizisia effettuata a titolo oneroso, ossia che esista un nesso diretto tra ibeni o le prestazioni scambiati e che il valore del bene o della presta- zionefornita in cambio possa essere espresso in denaro in termini di sinallagma tra prestazione resa e compenso ricevuto (tra le molte, Cortedi Giustizia, 4 luglio 2024, in causa C - 179/23, Credidam , punto 36;15 aprile 2021, in causa C ‐ 846/19,Administration de l’Enregistre- ment,des Domaines et de la TVA , punto 36).

LaCorte di Giustizia UE, nella sentenza 21 dicembre 2023, in causa C - 288/22,TP, punto 34 ha anche chiarito che, per poter essere conside- rato quale controvalore effettivo del servizio prestato, il corrispettivo devesituarsi in proporzione ragionevole rispetto al servizio prestato, in quantonon deve retribuire solo parzialmente le prestazioni effettuate oda effettuare al punto da interrompere il nesso diretto tra tali presta- zioni e il corrispettivo (v., in tal senso, CGUE sentenza del 2 giugno 2016,in causa C ‐ 263/15, Lajv ́ r , punto 49).

Parimenti, non rileva ai fini della qualificazione dell’operazione come a titolo oneroso che un’operazione economica venga svolta a un prezzo superiore o infe- rioreal prezzo di costo, e pertanto a un prezzo superiore o inferiore al normaleprezzo di mercato.

Una simile circostanza non ̀ tale da inci- deresul nesso diretto esistente tra le prestazioni di servizi effettuate o daeffettuare e il corrispettivo ricevuto o da ricevere, il cui importo ̀ stabilitoin anticipo e secondo criteri chiaramente individuati (CGUE, 12 maggio2016, in causa C ‐ 520/14,[OSCURATO:PERSONA] e Staatssecretaris vanFinancie ̈ n,punto 26; Administration de l’Enregistrement, des Do- maineset de la TVA , cit., punto 43).

10.2. Anche la Corte di cassazione è intervenuta sulla questione se l'accisadebba o meno integrare la base imponibile ai fini IVA ( v. ad es.

Cass.Sez. 5, sentenza n. 26145 del 16/10/2019) chiar endo che le ac- cisesull'energia elettrica dovute dal soggetto obbligato verso l'Ammi- nistrazionefinanziaria rientrano nella base imponibile dell'imposta sul valoreaggiunto a condizione che le stesse siano state effettivamente traslatesul consumatore finale ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del1995, poiché solo in questo caso entrano a far parte del prezzo da quest'ultimocorrisposto e vengono, dunque, a costituire un elemento delcosto del prodotto venduto, non pare si attagli al caso specifico.Nonvi sono ragioni per discostarsi nel caso in esame dalla giurispru- denzasopra citata e condivisa (in termini, v.

Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2024 n.26013) , coerente con il fatto che l’accisa colpisce la fase del processo produttivo ( Cass., Sez. 5, 9 agosto 2023, n. 24222; Cass., Sez.5, 21 novembre 2008, n. 27627) e che la rivalsa sul consumatore noǹ obbligatoria, ma facoltativa (Cass., Sez.

V, 6 febbraio 2020, n. 2810).

Cass. n. 26145/2019 ha stabilito che «solo nel caso in cui la rivalsasia stata concretamente esercitata dal soggetto obbligato al pa- gamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale, detteimposte vengono a costituire parte del costo dell'energia elettrica fornitae, pertanto, rientrano nella base imponibile IVA » .

In quel caso laCorte, constatato che le imprese cessionarie hanno corrisposto, per l'energiaelettrica oggetto di fornitura, un prezzo non comprensivo delle accise,per mancato esercizio del diritto di rivalsa da parte del fornitore, haritenuto che non potesse ragionevolmente sostenersi che l’IVA d o- vesseriguardare anche le accise non traslate sul prezzo dell'energia e, dunque,non pagate dai consumatori finali .

Orbene,il Collegio osserva che n ella fattispecie la prova dell’esercizio dellarivalsa da parte del fornitore o comunque della traslazione dell'ac- cisa in capo ai cessionari manca e s arebbe s petta to all' U fficio darla, trattandosidi fatto impeditivo.

Anzi, a pag.25 del controricorso l’Agen- ziasembra dare per pacifico il contrario, nel passaggio argomentativo incui afferma che ADR non ha addebitato in fattura l’importo dell’ac- cisa.È stata l'Agenzia delle Dogane a pretendere l'accisa ritendo l'ae- roportoun opificio e, quindi, Aeroporti di Roma soggetto passivo d'im- postaai fini dell’ accis a .

In mancanza di prova dell’esercizio della rivalsa ocomunque di traslazione dell’accisa l'IVA non può essere quindi util- menterichiesta sulla stessa.

10.3. Inoltre, l’addizionale provinciale all’accisa v a esclusa dalla base imponibileIVA in coerenza , oltre che in conseguenza di quanto precede conriferimento all’accisa stessa cui l’addizionale accede , anche perché èconsolidata la giurisprudenza di questa Sezione (Cass. Sez. 5, sen- tenzan. 15198 del 04/06/2019) , secondo la quale, i n tema di accise sulconsumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono ri- spondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, delladirettiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE,dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alleaccise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi.

Pertanto, ègià stata più volte disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv.in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilanciodegli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (conforme, Cass. Sez. 5, sentenza n. 27101 del23/10/2019).

L a quinta censura è perciò fondata, nei termini che precedono,assorbita la sesta ad essa connessa . 11.Le ulteriori censure sono relative alle sanzioni e, a riguardo, è pre- liminare esaminare la questione sollevata nella memoria ex art.378 cod. proc. civ. depositata dalla ricorrente, peraltro rilevabile anche d’ufficio,dell’eventuale giudicato esterno discendente dalle sopravve- nute sentenze della Cassazione del 8.10.2019, nn. 25058, 25059, 25060e 25061, con cui la Corte ha d ichiarato l’inammissibilità dei ri- corsi dell’Avvocatura dello Stato in virtù della mancata censura delle sentenzedi secondo grado, ossia le sentenze della CTR del 2.4.2012, nn.132, 133, 131 e 134 nella parte in cui il giudice d’appello ha rite- nuto illegittimi gli atti di contestazione delle sanzioni nn.

C - 210, C - 1011,C-1067, C - 976 relativi alle annualità 2003 - 2006 e al disconosci- mentodell’esenzione opificio in quanto emessi in violazione del princi- piodella tutela del legittimo affidamento. 12.Orbene, l e sentenz e n n .25058 , 25059, 25060, 25061 /2019 ha nno affermatocon identica motivazione in relazione al secondo motivo del ricorsoprincipale proposto dall’Agenzia : « Va precisato che il motivo di censura in esame, a ben vedere, si orienta a censurare il passaggio dellasentenza che ha definito la questione relativa alla non applicabilit à dellasanzione per la sussistenza di una situazione di legittimo affida- mento della societ à ADR: si tratta, invero, di un profilo che involge questioni concernenti vizi propri dell'atto di contestazione della san- zioneche costituisce l'oggetto della pretesa originaria fatta valere nel presentegiudizio.

In questo contesto, va inserita, quindi, la questione inesame, cio ̀ l'esistenza o meno del legittimo affidamento della so- cietàADR su atti dell'amministrazione che potrebbe consentire di rite- nerenon applicabile la sanzione relativa al mancato pagamento dell'im- postaerariale sui consumi di energia elettrica. (…) Il giudice del gra- vameha ritenuto che la sussistenza della condizione di legittimo affi- damento della societ à ADR trovava ragione nel contenuto della nota del2002 con cui l'Agenzia delle dogane aveva ritenuto che l'ADR non fossetenuta al pagamento dell'imposta erariale nei mesi in cui l'energia utilizzata,sia acquistata sia autoprodotta superasse il limite dei 1200 KW/h.La spettanza dell'esenzione ̀ stata inoltre pi ̀ volte confermata daiverificatori dell'Agenzia delle dogane. ̀ quindi sulla sussistenza di talidue specifici profili (il contenuto della nota del 2002 e la successiva condottaconfermativa dei verificatori) che si ̀ fondata la ragione della decisionesulla questione in esame. (…) Il presente motivo di ricorso, invero,non d à per nulla conto dei suddetti due profili n ́ , in particolare, delcontenuto della nota del 2002 citata dal giudice del gravame, even- tualmentecensurando la non corretta sussunzione della stessa nell'am- bitodella previsione normativa di cui all'art. 10, della legge 212/2000. (…)Con il proporre il presente motivo di ricorso, quindi, parte ricor- rentenon ha colto la ratio decidendi della pronuncia in esame, prospet- tandoragioni di censura che non attengono in alcun modo ai profili sui qualiil giudice del gravame aveva ritenuto di fondare la ragione della sussistenza del legittimo affidamento della societ à ADR, sicch ̀ lo stessò inammissibile in quanto non conferente con la ragione della decisione in ordine alla sussistenza del legittimo affidamento ai fini dellanon applicabilit à della sanzione ».

Dall’inammissibilitàdella censura la Corte ha derivato l’inammissibilità deglialtri motivi di ricorso principale e del ricorso incidentale e, quindi, datali decisioni processuali, non solo relativ e ad anni di imposta diversi daquelli oggetto del presente processo , ma anche legate alle eviden- ziatecarenze di quei ricorsi per Cassazione, n essun effetto di giudicato esternodiscende sul presente ricorso in relazione alla debenza o meno dellesanzioni, con conseguente necessità di scrutinare le singole cen- surearticolate dalla ricorrente. 13.Il settimo e il nono motivo , incentrati sulle sanzioni e di concezione analoga in riferimento al preteso giudicato esterno, sono esaminati congiuntamente. 13.1.La settima censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., prospetta l’erroneo accertamento della portata del giudicato esterno,in violazione e falsa applicazione dell’art 2909 cod. civ., ai fini della decisione della controversia sorta in merito alla sussistenza dell’esimente da responsabilità sanzionatoria costituita dalle obiettive condizionidi incertezza in ordine alla portata applicativa della disposi- zionedi cui all’art. 53, comma 1, lett. a), TUA.

Secondola società, il giudice avrebbe rigettato l’istanza formulata dalla societàdi disapplicazione, ai sensi degli artt. 8, del d.lgs. n. 546/1992, 10, comma 3, della L. n. 212/2000 e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, delle sanzioni irrogatele dall’Agenzia delle Dogane e dall’Agenziadelle Entrate in relazione alla presunta attività di cessione dienergia elettrica operata in evasione d’imposta, ritenendo erronea- mente che anche in tale circostanza trovasse applicazione il principio delgiudicato esterno.13.2.Il nono motivo deduce , in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’e rroneo accertamento della portata del giudicato esterno,in violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., ai fini della decisione della controversia sorta in merito alla sussistenza dell’esimente da responsabilità sanzionatoria costituita dalle obiettive condizionidi incertezza in ordine alla portata applicativa della disposi- zionedi cui all’art. 52, c omma 3, lett. f), del TUA pro tempore vigente . 14.I motiv i sono inammissibil i perché non co lgono la ratio decidendi espressa dal giudice , che ha deciso la questione dell’obiettiva incer- tezza escludendola senza fare applicazione d el giudicato esterno.

Il capo della sentenza impugnata rilevante , alle pagg. 54 e 55 , è il se- guente: «Riguardo all’oggettiva incertezza normativa, che secondo ADRsarebbe sussistente e dovrebbe comportare l’esenzione dalle san- zioni, la Commissione convintamente recepisce le osservazioni della Cortedi cassazione, che in una delle decisioni per le pregresse annua- litàmenzionate sopra (Sez. 5, sent n. 20469 del 2013) si è espressa perla negativa, rilevando che “( … ) Il complesso delle considerazioni sinorasvolte porta a escludere anche qualsivoglia scriminante a favore della contribuente.

Non si, infatti, può parlare d'incertezza normativa oggettiva,che, sì rilevante ai fini dell’esimente dalle sanzioni per vio- lazionifiscali (Statuto del contribuente, art. 10; d .l gs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2), postula però una condizione di grave dubbio non evitabilesul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tribu- taria,ovverosia d’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito at- traverso il procedimento d’interpretazione, riferibile ( …) al giudice, unicosoggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di ac- certarela ragionevolezza di una determinata interpretazione. (Sez. 5, Sentenzan. 13457 del 27/07/2012, Rv. 623585) .” (…) [OSCURATO:PERSONA] ritiene,inoltre, che non possano trovare adesione i rilievi mossi dall’ap- pellatanelle sue controdeduzioni relativamente all’affidamento del con- tribuente,che determinerebbe l’esclusione delle sanzioni e degli inte- ressi.Nei menzionati giudizi di legittimità per le precedenti annualità, talequestione è stata delibata e respinta, sulla base di considerazioni, che questa Commissione condivide pienamente e recepisce, essendo estensibiliper l’identicità dei profili di fatto e di diritto (…) ».

Dallalettura del capo della decisione sopra sintetizzat o emerge un’ar- ticolataargomentazione e il giudice n on ha fatto applicazione del prin- cipiodel giudicato esterno sulla questione , ai fini dell’art.2909 cod. civ. , bensìha richiamato i principi decisori affermati da [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 20469 del 2013 – anche con citazione testuale -ritenendoli applicabili perché ne ha condiviso la motivazione sul pre- suppostodi una fattispecie concreta analoga .

Inoltre , la CTR non si è limitataad argomentare meramente per relationem al precedente della Corte.

In fatti , l’uso dell ’espressione “estensibili per l’identicità” e dell’avverbio“convintamente” attesta una adesione ragionata da parte delgiudice che emerge dal la motivazione espress a . 15.L’ottava e la decima censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., prospetta no la violazione e falsa applicazione degli artt.8, d.lgs. n. 546/1992, 10, comma 3, L. n. 212/2000 e 6, comma 2,d.lgs. n. 472/1997 da parte della sentenza impugnata, nella parte incui il g iudic e ha , a prescindere dall’asserita applicazione del principio del giudicato esterno , convalidato la pretesa sanzionatoria formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Agenza delle Entrate, ritenendo di non poter annullare, ai sensi delle norme indicate in rubrica, le sanzioni irrogatealla s ocietà per aver la contribuente occultato all’erario le ope- razionidi cessione dell’energia elettrica rese nei confronti dei sub - con- cessionarie, quindi, per aver sottratto a tassazione i tributi gravanti sull’energiaelettrica e la maggiore IVA su di essi dovuta , e stante l’ipo- tizzata indebita fruizione dell’esenzione opificio con riferimento all’energiaelettrica utilizzata in proprio. 16.I motiv i, connessi, devono essere trattati congiuntamente e non possonotrovare ingresso.

La prospettazione della società , con cui ven- gonoriproposte argomentazioni di merito già vagliate dal giudice d’ap- pello con la motivazione sopra riportata è da un lato inammissibile in quantomeritale e, dall’altro, destituit a di fondamento, poiché il ragio- namento seguito dal giudice è logico, coerente con la giurisprudenza dellaSezione espressamente citata (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13457 del 27/07/2012, Rv. 623585), e mai superata (ad es., tra le molte, Cass.Sez. 5 , ordinanza n. 15452 del 13/06/2018 , Rv. 649184 - 01 ) e ha motivatamente escluso la sussist enza indici sintomatici dell’incer- tezzanormativa oggettiva della norma di cui all’art. 53, comma 1 del TUAcon una statuizione non revocabile in dubbio in sede di legittimità neitermini proposti . 17.Con l’undicesimo motivo a pag.1 2 0 del ricorso viene prospettato, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’erroneo ac- certamento della portata del giudicato esterno, in violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 cod. civ., ai fini della decisione della contro- versiasorta in merito alla sussistenza della violazione del principio del legittimoaffidamento, di cui all’art. 10, dello Statuto del Contribuente.

Secondo la società , la sentenza impugnata dev ’ essere altresì cassata nella parte in cui ha ritenuto di non poter annullare parzialmente la pretesatributaria e sanzionatoria formulata dall’Agenzia delle Dogane in quanto in conflitto con la disposizione normativa di cui all’art. 10, dellaL. n. 212/2000, stante l’asserita sussistenza di precedenti docu- mentidi prassi con cui l’ente accertatore aveva espressamente ricono- sciuto alla Società il diritto a fruire dell’esenzione opificio, rilevando che,anche in tale caso, trovasse applicazione il principio del giudicato esterno. 18.Con il dodicesimo motivo, numerato nuovamente per errore undi- cesimo a pag.124 del ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.,in riferimento all’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

La ricor- rentecontesta la decisione di appello anche nella parte in cui ha escluso che,nella specie, fosse stato violato dall’Agenzia delle Dogane il prin- cipio del legittimo affidamento, ritenendo insussistente la prova che l’enteaccertatore avesse in precedenza espressamente riconosciuto in capoalla società il diritto a beneficiare dell’esenzione opificio.

19. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi al medesimo capo della sentenza, censurato sotto il profilo dell’asseritaerronea applicazione del giudicato esterno e sotto l’angolo dellamotivazione apparente , e non possono essere accolti . 19.1.Il passaggio argomentativo del giudice d’appello pertinente è il seguente:«[OSCURATO:PERSONA] ritiene, inoltre, che non possano trovare adesionei rilievi mossi dall’appellata nelle sue controdeduzioni relati- vamenteall’affidamento del contribuente, che determinerebbe l’esclu- sionedelle sanzioni e degli interessi.

Nei menzionati giudizi di legitti- mitàper le precedenti annualità, tale questione è stata delibata e re- spinta,sulla base di considerazioni, che questa Commissione condivide pienamentee recepisce, essendo estensibili per l’identicità dei profili di fattoe di diritto (in quanto ADR in detti nei giudizi si era riferita agli stessi documenti dell’A.F., menzionati nelle controdeduzioni del pre- senteprocesso).

In particolare, la Corte di cassazione aveva specifica- menteritenuto che non si potesse nella specie “ ( ... ) parlare di affida- mento della contribuente di fronte al concreto atteggiarsi dell’azione delfisco, non ravvisandosi l’apparenza di un’attività della P.A. in senso univocamentefavorevole alla parte contribuente, desumibile da circo- stanzespecifiche e rilevanti, e apparendo, invece, chiaramente contra legem la condotta in esame. (Sez. 5, Ordinanza n. 23309 del 09/11/2011,Rv. 619886)” (in tal senso, testualmente, Cass., Sez. 5, sent.n. 20469 del 2013).». 19.2.Come già sopra argomentato in relazione a tale capo della deci- sione,non vi è alcuna applicazione del giudicato esterno , ma condivi- sione delle ragioni argomentative svolte dalla Cassazione nei prece- dentiresi inter partes relativi agli antecedenti periodi di imposta , sulla basedi una valutazione del fatto, ritenuto assimilabile, e di una ade- sioneragionata al contenuto della decisione di legittimità .

La motiva- zioneadottata dal giudice rispetta perciò anche il minimo costituzionale (cfr.Cass.

Sez.

U. n.8053/2014) , perché l’adesione ai precedenti giu- risprudenzialinon è stata apodittica, ma argomentata dal giudice.

20. Con il tredicesimo mezzo , numerato per errore dodicesimo a pag.127del ricorso, nel presupposto in cui sia accolto il primo motivo, la società chiede di statuire nel merito , confermando la sentenza di primogrado, nella parte in cui i Giudici di primo grado hanno ricono- sciuto l’illegittimità dell’avviso di pagamento e dell’atto di irrogazione immediatadelle sanzioni emessi dall’Agenzia delle Dogane stante la, a suo dire, legittima applicabilità dell’esenzione opificio con riferimento all’energiaelettrica utilizzata in proprio dalla società per rendere il ser- vizioaeroportuale. 21.Alla richiesta non può essere dato corso , dal momento che non è statoaccolto il primo motivo. 22.Con il quattordicesimo mezzo, numerato per errore tredicesimo a pag.137del ricorso, nel presupposto in cui sia no accolt i i motiv i settimo enono, la società chiede alla Corte di pronunciarsi in merito alla de- dotta illegittimità delle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Dogane e dall’Agenzia delle Entrate, ricorrendo nella specie l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza in ordine alla portata applicativa ( i) dell’art.53, c omma 1, lett. a) del TUA, e/o (ii) art. 52, c omma 3, lett. f),del TUA pro tempore vigente.

23. Con il quindicesimo, numerato per errore quattordicesimo a pag.150del ricorso, n ella prospettazione che venga accolto il nono mo- tivodi ricorso , si chiede alla Corte di pronunciarsi in merito alla parziale illegittimità dell’avviso di pagamento e dell’atto di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncipio del giudicato esterno. 4.Il giudice d’appello , disattese le questioni preliminari, dava atto del fatto che la Corte di cassazione in plurime sentenze depositate il 25.09.2013si era definitivamente espressa sulla controversia sorta tra leparti con riferimento alle annualità 2002 - 2006, e accoglieva l’appello principaleproposto dall’Agenzie delle Dogane, ritenendo che, nella fat- tispecie,trovasse applicazione il principio di diritto già elaborato dalla Cortecon riferimento alle precedenti annualità . Ilgiudice inoltre escludeva con un autonomo accertamento l’applicabi- litàalla società dell’esenzione opificio , ritenendo che l’Aeroporto di Fiu- micinogestito dalla società non costituisse un unico utente complesso, smentendola prospettazione difensiva secondo cui la presenza di dif- ferentisoggetti terzi non modificherebbe la qualificazione di officina di produzione, perché legati alla società da un rapporto contrattuale di serviceo sub - concessione. Secondo il giudice al raggiungimento della sogliadi esenzione non partecipavano tout court tutti i consumi di ener- giaelettrica che avvenivano nel sedime aeroportuale, e quella ceduta asoggetti terzi, oltre che l’energia elettrica autoprodotta dalla società , poichél’imposta erariale sul consumo e l’addizionale provinciale si ap- plicavanoin relazione a ciascun punto di acquisto dell’energia autono- mamenteconsiderato. Il giudice accertava anche che la società non si era costituita come officina elettrica, attraverso la denuncia all’Ufficio competente e dun- que l’Ufficio non era stata messa in grado, effettuati i necessari con- trolli,di definire l’assetto dell’officina elettrica e di invitare la società a munirsidi appositi contatori per misurare l’energia impiegata per usi proprie quella ceduta. Confermavaanche la legittimità delle sanzioni amministrative, condi- videndo l a motivazion e con cui la Cassazione aveva in precedenza esclusoche, nella specie, sussistessero i presupposti per invocare l’esi- mentedelle obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme violate, e della violazione del principio del legittimo affidamento. Ac- certavala corretta quantificazione della pena pecuniaria, escludendo la ricorrenza, nella fattispecie, dell’erronea applicazione della disciplina delcumulo giur idico. LaCTR, infine, parzialmente acco glieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la stessa avesse legittima- mente recuperato a tassazione l’IVA dovuta sull’accisa e sull’addizio- nale provinciale gravante sull’energia elettrica ceduta ai sub - conces- sionari.La società, in qualità di fornitore dell’energia elettrica, avrebbe dovuto necessariamente esercitare in fattura la rivalsa dell’accisa e dell’addizionalegravanti sull’energia elettrica ceduta ai sub - concessio- nari,al pari di qualsiasi altro commerciante di energia. LaCTR confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciutol’illegittimità dell’avviso di accertamento per aver l’Agenzia delleEntrate erroneamente intimato alla Società il pagamento dell’IVA applicabilesull’accisa asseritamente sottratta a tassazione per effetto dellaindebita fruizione dell’esenzione opificio , con riferimento all’ener- giaelettrica acquistata ed utilizzata in proprio . Il giudice affermava c he l’art.6, c omm a 8, del d . l gs. n. 471/1997 espone va il soggetto passivo d’imposta, che interv eniva in qualità di cessionario in un’operazione imponibileirregolarmente fatturata, alla sola responsabilità per il pa- gamentodella sanzione pecuniaria correlata al tributo sottratto a tas- sazione. Il giudice, infine, riteneva legittime le sanzioni irrogate dall’Agenzia delleEntrate per sottrazione a tassazione dell’IVA applicabile sull’accisa e sull’addizionale provinciale gravante sull’energia elettrica ceduta dallasocietà ai sub - concessionari, escludendo, per le medesime ragioni esposte con riferimento al provvedimento sanzionato rio emesso dall’Agenzia delle Dogane, la sussistenza nella specie delle esimenti invocatedalla società . Lacontribuente propone ricorso per cassazione affidato a quindici mo- tivi, cui replica no l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate con ununico controricorso . Lacontribuente deposita memoria ex art.378 cod. proc. civ. in cui in- voca, con riferimento alle sanzioni, il giudicato esterno che nella sua prospettazione discende sul presente giudizio dalle sentenze della Cortedi Cassazione nn . 25058, 25059, 25060 e 25061 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] . L’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli a sua volta deposita da ultimo memoriaillustrativa. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, in relazione a ll’art.360, primo comma, n.3,cod. proc. civ. , viene dedott o l’e rroneo accertamento - ai fini della decisionedella controversia sorta in merito all’applicabilità dell’esen- zioneopificio, con riferimento all’energia elettrica impiegata in proprio dallasocietà - della portata del giudicato esterno, in violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 cod. civ.. La censura fa riferimento al capo delladecisione che, riformando la decisione di primo grado, ha escluso il diritto della società di beneficiare dell’esenzione opificio con riferi- mento all’energia utilizzata in proprio per rendere il servizio aeropor- tualein applicazione dell e pronunce della Corte di cassazione. Il giudicato formatosi in relazione alle precedenti annualità non può, infatti, assumere valore vincolante ai fini della soluzione della mede- sima controversia successivamente sorta, per le annualità 2007 e 2008,tra le stesse parti, in quanto l’esclusione del diritto della società dibeneficiare dell’esenzione opificio con riferimento all’energia elettrica dallastessa direttamente utilizzata per rendere il servizio aeroportuale è stata motivata in ragione dell’asserita mancata integrazione della provacirca il quantum di energia utilizzata in proprio . 2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione dell’art. 115 cod.proc. civ. da parte dell a decisione della CTR di Roma nel discono- scere il diritto di ADR di beneficiare dell’esenzione opificio con riferi- mentoall’energia utilizzata in proprio nelle annualità 2007 e 2008, in quanto la determinazione giudiziale erroneamente prescinde rebbe dall’esame del mezzo istruttorio recante la prova del quantitativo di energiaimpiegata in proprio dalla r icorrente per rendere il servizio ae- roportualein ciascuna mensilità delle predette annualità , essendo stato impropriamenteritenuto applicabile, nella specie, il principio del giudi- catoesterno. 3.Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.52, c omma 3, lett. f), del TUA pro tempore vigente, 3 Cost. da partedella sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha ritenuto di aderirealla tesi dell’Agenzia delle Dogane, secondo cui l’applicazione dell’esenzionedi cui all’art. 52, c omma 3, lett. f) cit. , all’energia elet- tricautilizzata in proprio d alla società è illegittima per carenza del pre- suppostooggettivo richiesto dalla menzionata norma. L a ricorrente in- voca,al fine di stabilire la portata applicativa dell’agevolazione recata nell’art.52, c omma 3, lett. f), del TUA pro tempore vigente, il fatto che lanozione di opificio industriale individua qualsiasi luogo di lavoro dove vienesvolta un’attività industriale ex art. 2195 c od . c iv ., come tale non necessariamentefinalizzata alla produzione di beni, ma anche alla pro- duzionedi servizi. 4.I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto relativi alla medesima ripresa, con riferimento all ’ accisa e all’applicazione dell’esenzionedi cui all’art. 52, comma 3, lett. f) cit., all’energia elet- tricautilizzata in proprio dalla società, con riferimento alla quale la CTR esprimeuna duplice ratio decidendi : la prima censurata con i primi due motivi– i quali contestano l’errata applicazione del principio del giudi- cato esterno nella fattispecie discendente dalla decisione inter partes su pregresse annualità da parte della Corte di cassazione in plurime sentenze depositate il 25.09.2013 , indicate a pag.18 della sentenza impugnata: n. 21995, 21996, 21997, 21998, 21999, 22000, 20476, 20477, 20479, 20469, 20470, 20471, 20472, 20473, 20474, 20475, 20478,20480, 20481, 21998/2013 . L a ratio concorrente , oggetto del terzomotivo, ha accertato la carenza del presupposto oggettivo richie- stodalla norma essendo stat a esclusa la nozione di unico opificio indu- strialein capo alla società con riferimento all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]- cinoe la mancat a denuncia all’Ufficio competente per i necessari con- trollie la definizione dell’assetto dell’officina elettrica e di provvista de- gliappositi contatori per misurare l’energia impiegata . 4.1.Il terzo motivo , più liquido, è affetto da concorrenti profili di inam- missibilitàe di infondatezza.Sotto un primo profilo, il mezzo non coglie pienamente la ratio deci- dendi,in quanto i l capo della decisione oggetto del motivo, si legge a pag.66del ricorso è unicamente il seguente : « Va osservato, da ultimo, che, in ogni caso, si deve concordare con l’appellante Agenzia delle Doganenel ritenere che il complesso aeroportuale gestito da ADR, pur costituendouna struttura complessa e articolata connotata da elevati consumidi energia elettrica, non possa essere ritenuto un opifìcio nel senso considerato dalle disposizioni in materia, cioè, come "stabili- mentoindustriale" destinato all’attività produttiva, secondo quanto ri- tenuto anche dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. V, n. 21730 del 17.11.2004,…). Con la conseguenza che non competeva l’esenzione. Perquanto sin qui illustrato, non vi è spazio per aderire a tale specifica doglianza.». IlCollegio osserva che n on viene censurata la parte della ratio in cui la sentenzaimpugnata, aderendo all’insegnamento della Cassazione, va- lutae compie un ulteriore accertamento circa il fatto che la società ha «omessodi denunciarsi come soggetto passivo d’imposta e di richie- dereespressamente, nella predetta veste, il trattamento agevolato, in talmodo precludendo la possibilità di effettuare i necessari controlli e, inparticolare, di prescrivere alla Società la predisposizione nel sedime aeroportuale degli apparecchi atti a quantificare la quota di energia impiegatain usi esenti » . 4.2.Sotto un secondo profilo , quanto alla parte della ratio in cui il giu- dice ha compiuto un autonomo apprezzamento della fattispecie con- creta censurata con il terzo motivo , ossia la ragione della decisione concorrentea quella sull’effetto di giudicato esterno discendente dalle sentenzedella Cassazione sulle pregresse annualità 2002 - 6 , vi è che aifini dell’agevolazione secondo il giudice rilevano le singole officine di produzionedell’energia e non l’ aeroporto come complesso indistinto ai finidel raggiungimento delle soglie per i benefici fiscal i invocati . Il fo- cus, dunque , secondo la CTR non è stabilire se la nozione di opificio industrialesia comprensiv a della sola produzione di beni o ricomprenda anchei servizi , ma piuttosto il giudice ha escluso che l’intero aeroporto diRoma rilevi ai fini del beneficio dell’art. 52, comma 3, lett. f), del TUA quale unico opificio industriale. Dunque, il motivo non impugna neppurela parte della ratio decidendi concorrente e la doglianza risulta peri due profili sopra espressi inammissibile. 4.3.Il terzo motivo perciò non trova ingresso, con conseguente inam- missibilità anche delle prime due censure in quanto l’accertamento compiutodal giudice - secondo il quale in capo alla contribuente , da un latonon viene riconosciuto il carattere di unico opificio industriale per l’interocomplesso dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] da Vinci (presupposto oggettivo) e, dall’altro, ha omesso di denunciarsi come soggettopassivo d’imposta assoggettandosi al controllo tramite gli ap- positicontatori che avrebbero dovuto essere installati - esprime un’au- tonoma ratio decidendi che da sola è sufficiente alla conferma della sentenzaimpugnata perché per ciò solo non sussistono i presupposti peril beneficio invocato. 5. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., viene dedott o l’e rroneo accertamento - ai fini della decisione della controversia sorta in merito alla configurabi- lità,ai fini IVA, di un’operazione di cessione di energia elettrica - della portata del giudicato esterno , in u lteriore violazione e falsa applica- zionedell’art. 2909 c od . c iv .. Laricorrente deduce che la sentenza impugnata merita di essere cas- sata nella parte in cui la CTR di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, e in accoglimento parziale dell’appello incidentale dell’Agenziadelle Entrate, ha ritenuto che il servizio dell’energia elet- trica prestato da lla società ai sub - concessionari fosse configurabile comeun’autonoma e distinta operazione di cessione di energia elettrica ancheai fini IVA. Secondola ricorrente, sotto un primo profilo, il giudicato formatosi con riferimentoall’accisa sull’energia elettrica non potrebbe assumere va- lorevincolante ai fini della soluzione di una controversia sorta in rela- zioneall’IVA, imposta strutturalmente e oggettivamente diversa . Sottoun secondo profilo, il principio del giudicato esterno non potrebbe trovareapplicazione laddove il precedente giurisprudenziale divenuto definitivoabbia inciso su un rapporto giuridico diverso dal punto di vista soggettivo, essendosi formato nei riguardi di un ufficio tributario , l’[OSCURATO:PERSONA], diverso da quello titolare della pretesa in ma- teriadi IVA, nella specie, l’Agenzia delle Entrate. 6.Il motivo non è fondato. [OSCURATO:PERSONA] in primo luogo osserva che, a determinatecondizioni, la statuizione su di un tributo può ben rilevare ancheai fini di un altro tributo . Ad es, è stato statuito ( v. Cass. Sez. 5, sentenzan. 28973 del 05/10/2022) che il giudicato esterno afferente laqualificazione giuridica di un negozio (nella specie, in un giudizio su impostadi registro suppletiva) esplica effetto preclusivo anche nei giu- dizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi (nella specie, imposta complementaredi registro ed imposta ipotecaria e catastale) , nei quali lamedesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva. Ancora,la Sezione (Cass. Sez. 5, sentenza n. 21853 del 21/07/2023) hastabilito, in tema di impugnazione dell'avviso di accertamento IVA, che laddove l'operazione economica imponibile sia già stata ricono- sciuta in altro giudizio come compravendita ai fini dell'applicazione dell'impostadi registro, con pronuncia giurisdizionale avente efficacia dicosa giudicata, quest'ultima può essere rilevata d'ufficio quale giu- dicatoesterno anche in sede di legittimità, quanto alla ricostruzione del fatto, comportando l'assoggettamento della stessa operazione ai fini IVAex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986. Tantopremesso, secondo il capo della sentenza relativo all’appello in- cidentaledell’Agenzia delle Entrate censurato con il motivo in disamina non fa applicazione tout court dell’art.2909 cod. civ. in dipendenza dellesentenze della Corte depositate il 25 settembre 2013. Ad esem- pio,ivi si legge: « (…) per quanto sopra detto, è ormai acquisito, anche sullabase delle più volte mentovate sentenze della Corte di cassazione, cheADR ha operato come rivenditore di energia elettrica agli altri eser- centi operanti nel sedime aeroportuale (veri e propri consumatori - fi- nali,come affermato dalla Corte di cassazione, e non sub - concessio- nari)(…)». Dunque , l a CTR non si è limitata a ritenere operante il giu- dicato,ma anche sulla scorta di accertamenti autonomi giunge a con- dividere le ragioni di diritto già espresse dalla Cassazione con riferi- mentoalle precedenti annualità, e ne fa applicazione nel presente pro- cessosul presupposto che i fatti non sono dissimili , compiendo circo- stanziatevalutazioni fattuali a riguardo , di cui peraltro la stessa ricor- rentedà conto, ad es. a pag. 74 del ricorso ove si legge: « La sentenza deveessere altresì cassata nella parte in cui la CTR (…) ha autonoma- mente(i.e. a prescindere dall’asserita applicazione, nella controversia in esame, del principio del giudicato esterno) convalidato la pretesa dell’Agenziadelle Entrate (…) » . 9. Con il quinto e sesto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 13 del d.P.R. 633 del 1972 , in rapporto all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ. , sempre in relazione all’accoglimento par- zialedell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate . Secondo la ri- corrente,anche assumendo che sia corretta la ricostruzione giudiziale secondocui la società avrebbe operato anche ai fini dell’IVA come un commerciantedi energia elettrica (ponendo, quindi, in essere, al fine ditale imposta, autonome e distinte operazioni di cessione di energia elettrica),sarebbe errata in diritto la tesi de l g iudic e di seconde cure secondo cui l’accisa e l’addizionale provinciale sull’energia elettrica avrebbero dovuto concorrere, ai sensi dell’art. 13 del d. P . R . n. 633/1972,alla formazione della base imponibile IVA, in quanto oneri tributari facenti, comunque, capo agli acquirenti/consumatori finali (come tali configurabili quali componenti del corrispettivo della ces- sionedi energia elettrica), risultando, invece, l’obbligazione tributaria relativaall’accisa sull’energia elettrica ed alla relativa addizionale pro- vinciale,giuridicamente imputabile al solo fornitore , salvo il diritto alla rivalsa(quinto motivo) . Inoltre,(sesto motivo) il giudice avrebbe comunque errato a qualifi- care,ai fini IVA, il servizio dell’energia elettrica assicurato dalla società aisoggetti terzi operanti nello scalo aeroportuale ritenendo fossero oc- corsedistinte e autonome operazioni di cessione di energia . La stessa configurabilità, ai fini IVA, della ricorrente come fornitore di energia elettricasarebbe in conflitto con la disciplina positiva dell’imposta e con iprincipi che la governo, atteso che l’attività dalla stessa svolta consi- stenell’erogazione del servizio aeroportuale e non nella somministra- zione di energia elettrica, come testimoniato dalla marginalità dei quantitatividi energia utilizzati dai sub - concessionari rispetto a quelli impiegatiin proprio. 10. I due motivi, aventi ad oggetto il medesimo capo della sentenza, lamedesima norma del l’art.13 e l’accertamento autonomo compiuto dalla CTR secondo cui la contribuente avrebbe operato anche ai fini dell’IVA come commerciante di energia realizzando autonome e di- stinteoperazioni di cessione di energia elettrica sono d a tratta rsi con- giuntamente.Il quinto motivo è fondat o , con riferimento all’inclusione siadell’accisa sia dell’addizionale provinciale all’accisa nella base im- ponibileIVA, assorbito il sesto , nei termini che seguono .10.1.L'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, dispone: «la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ̀ costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al ce- denteo prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri ele spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi ac- collati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamenteconnesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti». La previsioneè ampia e tale da includere anche gli oneri fiscali, quali le accise,neppure potendosi ricavare una indicazione in senso contrario dall'art.15 del d.P.R. n. 633 del 1972 (rubricato «Esclusioni dal com- putodella base imponibile»), che non menziona n ́ le accise, n ́ altre imposte. Sulpiano del diritto eurounitario, con riferimento all’imposta armoniz- zata, l'art. 78, par 1, lett. a, della direttiva 2006/112/CE prevede: «Nellabase imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA».La norma ̀ stata interpretata dalla Corte di Giustizia in numerose decisioni (Corte di Giustizia, 23 settembre 1988, in causa C - 230/87, NaturallyYours [OSCURATO:PERSONA]; Corte di Giustizia, 10 giugno 2006, in causaC-98/05, [OSCURATO:PERSONA]) , nelle quali è stato più volte affermatoche la base imponibile IVA ricomprende tutto quanto costi- tuisceil corrispettivo, ovvero controvalore effettivo, versato o da ver- sareal fornitore o al prestatore per le cessioni di beni e le prestazioni diservizi. E’ necessario che la cessione di beni o la prestazione di ser- vizisia effettuata a titolo oneroso, ossia che esista un nesso diretto tra ibeni o le prestazioni scambiati e che il valore del bene o della presta- zionefornita in cambio possa essere espresso in denaro in termini di sinallagma tra prestazione resa e compenso ricevuto (tra le molte, Cortedi Giustizia, 4 luglio 2024, in causa C - 179/23, Credidam , punto 36;15 aprile 2021, in causa C ‐ 846/19,Administration de l’Enregistre- ment,des Domaines et de la TVA , punto 36). LaCorte di Giustizia UE, nella sentenza 21 dicembre 2023, in causa C - 288/22,TP, punto 34 ha anche chiarito che, per poter essere conside- rato quale controvalore effettivo del servizio prestato, il corrispettivo devesituarsi in proporzione ragionevole rispetto al servizio prestato, in quantonon deve retribuire solo parzialmente le prestazioni effettuate oda effettuare al punto da interrompere il nesso diretto tra tali presta- zioni e il corrispettivo (v., in tal senso, CGUE sentenza del 2 giugno 2016,in causa C ‐ 263/15, Lajv ́ r , punto 49). Parimenti, non rileva ai fini della qualificazione dell’operazione come a titolo oneroso che un’operazione economica venga svolta a un prezzo superiore o infe- rioreal prezzo di costo, e pertanto a un prezzo superiore o inferiore al normaleprezzo di mercato. Una simile circostanza non ̀ tale da inci- deresul nesso diretto esistente tra le prestazioni di servizi effettuate o daeffettuare e il corrispettivo ricevuto o da ricevere, il cui importo ̀ stabilitoin anticipo e secondo criteri chiaramente individuati (CGUE, 12 maggio2016, in causa C ‐ 520/14,[OSCURATO:PERSONA] e Staatssecretaris vanFinancie ̈ n,punto 26; Administration de l’Enregistrement, des Do- maineset de la TVA , cit., punto 43). 10.2. Anche la Corte di cassazione è intervenuta sulla questione se l'accisadebba o meno integrare la base imponibile ai fini IVA ( v. ad es. Cass.Sez. 5, sentenza n. 26145 del 16/10/2019) chiar endo che le ac- cisesull'energia elettrica dovute dal soggetto obbligato verso l'Ammi- nistrazionefinanziaria rientrano nella base imponibile dell'imposta sul valoreaggiunto a condizione che le stesse siano state effettivamente traslatesul consumatore finale ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del1995, poiché solo in questo caso entrano a far parte del prezzo da quest'ultimocorrisposto e vengono, dunque, a costituire un elemento delcosto del prodotto venduto, non pare si attagli al caso specifico.Nonvi sono ragioni per discostarsi nel caso in esame dalla giurispru- denzasopra citata e condivisa (in termini, v. Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2024 n.26013) , coerente con il fatto che l’accisa colpisce la fase del processo produttivo ( Cass., Sez. 5, 9 agosto 2023, n. 24222; Cass., Sez.5, 21 novembre 2008, n. 27627) e che la rivalsa sul consumatore noǹ obbligatoria, ma facoltativa (Cass., Sez. V, 6 febbraio 2020, n. 2810). Cass. n. 26145/2019 ha stabilito che «solo nel caso in cui la rivalsasia stata concretamente esercitata dal soggetto obbligato al pa- gamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale, detteimposte vengono a costituire parte del costo dell'energia elettrica fornitae, pertanto, rientrano nella base imponibile IVA » . In quel caso laCorte, constatato che le imprese cessionarie hanno corrisposto, per l'energiaelettrica oggetto di fornitura, un prezzo non comprensivo delle accise,per mancato esercizio del diritto di rivalsa da parte del fornitore, haritenuto che non potesse ragionevolmente sostenersi che l’IVA d o- vesseriguardare anche le accise non traslate sul prezzo dell'energia e, dunque,non pagate dai consumatori finali . Orbene,il Collegio osserva che n ella fattispecie la prova dell’esercizio dellarivalsa da parte del fornitore o comunque della traslazione dell'ac- cisa in capo ai cessionari manca e s arebbe s petta to all' U fficio darla, trattandosidi fatto impeditivo. Anzi, a pag.25 del controricorso l’Agen- ziasembra dare per pacifico il contrario, nel passaggio argomentativo incui afferma che ADR non ha addebitato in fattura l’importo dell’ac- cisa.È stata l'Agenzia delle Dogane a pretendere l'accisa ritendo l'ae- roportoun opificio e, quindi, Aeroporti di Roma soggetto passivo d'im- postaai fini dell’ accis a . In mancanza di prova dell’esercizio della rivalsa ocomunque di traslazione dell’accisa l'IVA non può essere quindi util- menterichiesta sulla stessa. 10.3. Inoltre, l’addizionale provinciale all’accisa v a esclusa dalla base imponibileIVA in coerenza , oltre che in conseguenza di quanto precede conriferimento all’accisa stessa cui l’addizionale accede , anche perché èconsolidata la giurisprudenza di questa Sezione (Cass. Sez. 5, sen- tenzan. 15198 del 04/06/2019) , secondo la quale, i n tema di accise sulconsumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono ri- spondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, delladirettiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE,dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alleaccise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi. Pertanto, ègià stata più volte disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv.in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilanciodegli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (conforme, Cass. Sez. 5, sentenza n. 27101 del23/10/2019). L a quinta censura è perciò fondata, nei termini che precedono,assorbita la sesta ad essa connessa . 11.Le ulteriori censure sono relative alle sanzioni e, a riguardo, è pre- liminare esaminare la questione sollevata nella memoria ex art.378 cod. proc. civ. depositata dalla ricorrente, peraltro rilevabile anche d’ufficio,dell’eventuale giudicato esterno discendente dalle sopravve- nute sentenze della Cassazione del 8.10.2019, nn. 25058, 25059, 25060e 25061, con cui la Corte ha d ichiarato l’inammissibilità dei ri- corsi dell’Avvocatura dello Stato in virtù della mancata censura delle sentenzedi secondo grado, ossia le sentenze della CTR del 2.4.2012, nn.132, 133, 131 e 134 nella parte in cui il giudice d’appello ha rite- nuto illegittimi gli atti di contestazione delle sanzioni nn. C - 210, C - 1011,C-1067, C - 976 relativi alle annualità 2003 - 2006 e al disconosci- mentodell’esenzione opificio in quanto emessi in violazione del princi- piodella tutela del legittimo affidamento. 12.Orbene, l e sentenz e n n .25058 , 25059, 25060, 25061 /2019 ha nno affermatocon identica motivazione in relazione al secondo motivo del ricorsoprincipale proposto dall’Agenzia : « Va precisato che il motivo di censura in esame, a ben vedere, si orienta a censurare il passaggio dellasentenza che ha definito la questione relativa alla non applicabilit à dellasanzione per la sussistenza di una situazione di legittimo affida- mento della societ à ADR: si tratta, invero, di un profilo che involge questioni concernenti vizi propri dell'atto di contestazione della san- zioneche costituisce l'oggetto della pretesa originaria fatta valere nel presentegiudizio. In questo contesto, va inserita, quindi, la questione inesame, cio ̀ l'esistenza o meno del legittimo affidamento della so- cietàADR su atti dell'amministrazione che potrebbe consentire di rite- nerenon applicabile la sanzione relativa al mancato pagamento dell'im- postaerariale sui consumi di energia elettrica. (…) Il giudice del gra- vameha ritenuto che la sussistenza della condizione di legittimo affi- damento della societ à ADR trovava ragione nel contenuto della nota del2002 con cui l'Agenzia delle dogane aveva ritenuto che l'ADR non fossetenuta al pagamento dell'imposta erariale nei mesi in cui l'energia utilizzata,sia acquistata sia autoprodotta superasse il limite dei 1200 KW/h.La spettanza dell'esenzione ̀ stata inoltre pi ̀ volte confermata daiverificatori dell'Agenzia delle dogane. ̀ quindi sulla sussistenza di talidue specifici profili (il contenuto della nota del 2002 e la successiva condottaconfermativa dei verificatori) che si ̀ fondata la ragione della decisionesulla questione in esame. (…) Il presente motivo di ricorso, invero,non d à per nulla conto dei suddetti due profili n ́ , in particolare, delcontenuto della nota del 2002 citata dal giudice del gravame, even- tualmentecensurando la non corretta sussunzione della stessa nell'am- bitodella previsione normativa di cui all'art. 10, della legge 212/2000. (…)Con il proporre il presente motivo di ricorso, quindi, parte ricor- rentenon ha colto la ratio decidendi della pronuncia in esame, prospet- tandoragioni di censura che non attengono in alcun modo ai profili sui qualiil giudice del gravame aveva ritenuto di fondare la ragione della sussistenza del legittimo affidamento della societ à ADR, sicch ̀ lo stessò inammissibile in quanto non conferente con la ragione della decisione in ordine alla sussistenza del legittimo affidamento ai fini dellanon applicabilit à della sanzione ». Dall’inammissibilitàdella censura la Corte ha derivato l’inammissibilità deglialtri motivi di ricorso principale e del ricorso incidentale e, quindi, datali decisioni processuali, non solo relativ e ad anni di imposta diversi daquelli oggetto del presente processo , ma anche legate alle eviden- ziatecarenze di quei ricorsi per Cassazione, n essun effetto di giudicato esternodiscende sul presente ricorso in relazione alla debenza o meno dellesanzioni, con conseguente necessità di scrutinare le singole cen- surearticolate dalla ricorrente. 13.Il settimo e il nono motivo , incentrati sulle sanzioni e di concezione analoga in riferimento al preteso giudicato esterno, sono esaminati congiuntamente. 13.1.La settima censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., prospetta l’erroneo accertamento della portata del giudicato esterno,in violazione e falsa applicazione dell’art 2909 cod. civ., ai fini della decisione della controversia sorta in merito alla sussistenza dell’esimente da responsabilità sanzionatoria costituita dalle obiettive condizionidi incertezza in ordine alla portata applicativa della disposi- zionedi cui all’art. 53, comma 1, lett. a), TUA. Secondola società, il giudice avrebbe rigettato l’istanza formulata dalla societàdi disapplicazione, ai sensi degli artt. 8, del d.lgs. n. 546/1992, 10, comma 3, della L. n. 212/2000 e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, delle sanzioni irrogatele dall’Agenzia delle Dogane e dall’Agenziadelle Entrate in relazione alla presunta attività di cessione dienergia elettrica operata in evasione d’imposta, ritenendo erronea- mente che anche in tale circostanza trovasse applicazione il principio delgiudicato esterno.13.2.Il nono motivo deduce , in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’e rroneo accertamento della portata del giudicato esterno,in violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., ai fini della decisione della controversia sorta in merito alla sussistenza dell’esimente da responsabilità sanzionatoria costituita dalle obiettive condizionidi incertezza in ordine alla portata applicativa della disposi- zionedi cui all’art. 52, c omma 3, lett. f), del TUA pro tempore vigente . 14.I motiv i sono inammissibil i perché non co lgono la ratio decidendi espressa dal giudice , che ha deciso la questione dell’obiettiva incer- tezza escludendola senza fare applicazione d el giudicato esterno. Il capo della sentenza impugnata rilevante , alle pagg. 54 e 55 , è il se- guente: «Riguardo all’oggettiva incertezza normativa, che secondo ADRsarebbe sussistente e dovrebbe comportare l’esenzione dalle san- zioni, la Commissione convintamente recepisce le osservazioni della Cortedi cassazione, che in una delle decisioni per le pregresse annua- litàmenzionate sopra (Sez. 5, sent n. 20469 del 2013) si è espressa perla negativa, rilevando che “( … ) Il complesso delle considerazioni sinorasvolte porta a escludere anche qualsivoglia scriminante a favore della contribuente. Non si, infatti, può parlare d'incertezza normativa oggettiva,che, sì rilevante ai fini dell’esimente dalle sanzioni per vio- lazionifiscali (Statuto del contribuente, art. 10; d .l gs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2), postula però una condizione di grave dubbio non evitabilesul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tribu- taria,ovverosia d’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito at- traverso il procedimento d’interpretazione, riferibile ( …) al giudice, unicosoggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di ac- certarela ragionevolezza di una determinata interpretazione. (Sez. 5, Sentenzan. 13457 del 27/07/2012, Rv. 623585) .” (…) [OSCURATO:PERSONA] ritiene,inoltre, che non possano trovare adesione i rilievi mossi dall’ap- pellatanelle sue controdeduzioni relativamente all’affidamento del con- tribuente,che determinerebbe l’esclusione delle sanzioni e degli inte- ressi.Nei menzionati giudizi di legittimità per le precedenti annualità, talequestione è stata delibata e respinta, sulla base di considerazioni, che questa Commissione condivide pienamente e recepisce, essendo estensibiliper l’identicità dei profili di fatto e di diritto (…) ». Dallalettura del capo della decisione sopra sintetizzat o emerge un’ar- ticolataargomentazione e il giudice n on ha fatto applicazione del prin- cipiodel giudicato esterno sulla questione , ai fini dell’art.2909 cod. civ. , bensìha richiamato i principi decisori affermati da [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 20469 del 2013 – anche con citazione testuale -ritenendoli applicabili perché ne ha condiviso la motivazione sul pre- suppostodi una fattispecie concreta analoga . Inoltre , la CTR non si è limitataad argomentare meramente per relationem al precedente della Corte. In fatti , l’uso dell ’espressione “estensibili per l’identicità” e dell’avverbio“convintamente” attesta una adesione ragionata da parte delgiudice che emerge dal la motivazione espress a . 15.L’ottava e la decima censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., prospetta no la violazione e falsa applicazione degli artt.8, d.lgs. n. 546/1992, 10, comma 3, L. n. 212/2000 e 6, comma 2,d.lgs. n. 472/1997 da parte della sentenza impugnata, nella parte incui il g iudic e ha , a prescindere dall’asserita applicazione del principio del giudicato esterno , convalidato la pretesa sanzionatoria formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Agenza delle Entrate, ritenendo di non poter annullare, ai sensi delle norme indicate in rubrica, le sanzioni irrogatealla s ocietà per aver la contribuente occultato all’erario le ope- razionidi cessione dell’energia elettrica rese nei confronti dei sub - con- cessionarie, quindi, per aver sottratto a tassazione i tributi gravanti sull’energiaelettrica e la maggiore IVA su di essi dovuta , e stante l’ipo- tizzata indebita fruizione dell’esenzione opificio con riferimento all’energiaelettrica utilizzata in proprio. 16.I motiv i, connessi, devono essere trattati congiuntamente e non possonotrovare ingresso. La prospettazione della società , con cui ven- gonoriproposte argomentazioni di merito già vagliate dal giudice d’ap- pello con la motivazione sopra riportata è da un lato inammissibile in quantomeritale e, dall’altro, destituit a di fondamento, poiché il ragio- namento seguito dal giudice è logico, coerente con la giurisprudenza dellaSezione espressamente citata (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13457 del 27/07/2012, Rv. 623585), e mai superata (ad es., tra le molte, Cass.Sez. 5 , ordinanza n. 15452 del 13/06/2018 , Rv. 649184 - 01 ) e ha motivatamente escluso la sussist enza indici sintomatici dell’incer- tezzanormativa oggettiva della norma di cui all’art. 53, comma 1 del TUAcon una statuizione non revocabile in dubbio in sede di legittimità neitermini proposti . 17.Con l’undicesimo motivo a pag.1 2 0 del ricorso viene prospettato, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’erroneo ac- certamento della portata del giudicato esterno, in violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 cod. civ., ai fini della decisione della contro- versiasorta in merito alla sussistenza della violazione del principio del legittimoaffidamento, di cui all’art. 10, dello Statuto del Contribuente. Secondo la società , la sentenza impugnata dev ’ essere altresì cassata nella parte in cui ha ritenuto di non poter annullare parzialmente la pretesatributaria e sanzionatoria formulata dall’Agenzia delle Dogane in quanto in conflitto con la disposizione normativa di cui all’art. 10, dellaL. n. 212/2000, stante l’asserita sussistenza di precedenti docu- mentidi prassi con cui l’ente accertatore aveva espressamente ricono- sciuto alla Società il diritto a fruire dell’esenzione opificio, rilevando che,anche in tale caso, trovasse applicazione il principio del giudicato esterno. 18.Con il dodicesimo motivo, numerato nuovamente per errore undi- cesimo a pag.124 del ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.,in riferimento all’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. La ricor- rentecontesta la decisione di appello anche nella parte in cui ha escluso che,nella specie, fosse stato violato dall’Agenzia delle Dogane il prin- cipio del legittimo affidamento, ritenendo insussistente la prova che l’enteaccertatore avesse in precedenza espressamente riconosciuto in capoalla società il diritto a beneficiare dell’esenzione opificio. 19. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi al medesimo capo della sentenza, censurato sotto il profilo dell’asseritaerronea applicazione del giudicato esterno e sotto l’angolo dellamotivazione apparente , e non possono essere accolti . 19.1.Il passaggio argomentativo del giudice d’appello pertinente è il seguente:«[OSCURATO:PERSONA] ritiene, inoltre, che non possano trovare adesionei rilievi mossi dall’appellata nelle sue controdeduzioni relati- vamenteall’affidamento del contribuente, che determinerebbe l’esclu- sionedelle sanzioni e degli interessi. Nei menzionati giudizi di legitti- mitàper le precedenti annualità, tale questione è stata delibata e re- spinta,sulla base di considerazioni, che questa Commissione condivide pienamentee recepisce, essendo estensibili per l’identicità dei profili di fattoe di diritto (in quanto ADR in detti nei giudizi si era riferita agli stessi documenti dell’A.F., menzionati nelle controdeduzioni del pre- senteprocesso). In particolare, la Corte di cassazione aveva specifica- menteritenuto che non si potesse nella specie “ ( ... ) parlare di affida- mento della contribuente di fronte al concreto atteggiarsi dell’azione delfisco, non ravvisandosi l’apparenza di un’attività della P.A. in senso univocamentefavorevole alla parte contribuente, desumibile da circo- stanzespecifiche e rilevanti, e apparendo, invece, chiaramente contra legem la condotta in esame. (Sez. 5, Ordinanza n. 23309 del 09/11/2011,Rv. 619886)” (in tal senso, testualmente, Cass., Sez. 5, sent.n. 20469 del 2013).». 19.2.Come già sopra argomentato in relazione a tale capo della deci- sione,non vi è alcuna applicazione del giudicato esterno , ma condivi- sione delle ragioni argomentative svolte dalla Cassazione nei prece- dentiresi inter partes relativi agli antecedenti periodi di imposta , sulla basedi una valutazione del fatto, ritenuto assimilabile, e di una ade- sioneragionata al contenuto della decisione di legittimità . La motiva- zioneadottata dal giudice rispetta perciò anche il minimo costituzionale (cfr.Cass. Sez. U. n.8053/2014) , perché l’adesione ai precedenti giu- risprudenzialinon è stata apodittica, ma argomentata dal giudice. 20. Con il tredicesimo mezzo , numerato per errore dodicesimo a pag.127del ricorso, nel presupposto in cui sia accolto il primo motivo, la società chiede di statuire nel merito , confermando la sentenza di primogrado, nella parte in cui i Giudici di primo grado hanno ricono- sciuto l’illegittimità dell’avviso di pagamento e dell’atto di irrogazione immediatadelle sanzioni emessi dall’Agenzia delle Dogane stante la, a suo dire, legittima applicabilità dell’esenzione opificio con riferimento all’energiaelettrica utilizzata in proprio dalla società per rendere il ser- vizioaeroportuale. 21.Alla richiesta non può essere dato corso , dal momento che non è statoaccolto il primo motivo. 22.Con il quattordicesimo mezzo, numerato per errore tredicesimo a pag.137del ricorso, nel presupposto in cui sia no accolt i i motiv i settimo enono, la società chiede alla Corte di pronunciarsi in merito alla de- dotta illegittimità delle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Dogane e dall’Agenzia delle Entrate, ricorrendo nella specie l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza in ordine alla portata applicativa ( i) dell’art.53, c omma 1, lett. a) del TUA, e/o (ii) art. 52, c omma 3, lett. f),del TUA pro tempore vigente. 23. Con il quindicesimo, numerato per errore quattordicesimo a pag.150del ricorso, n ella prospettazione che venga accolto il nono mo- tivodi ricorso , si chiede alla Corte di pronunciarsi in merito alla parziale illegittimità dell’avviso di pagamento e dell’atto di
Sentenza Cassazione n. 06544/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris