CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08637/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura incalce al controricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrenti -e controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]- intimati –avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 769/2023 pubblicatail 22.6.2023;Numero registro generale 1718/2024N. 1718/24 R.G. Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 8637/2026Data pubblicazione 07/04/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.2.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Si trascrive dalla sentenza impugnata: “… Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] Concetta evocavano in giudizio la società Costa dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], Equitalia ETR p.a. Premettendo che con sentenzaemessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezione distaccata di Tropea i signoriPapalia Carmelo in proprio ed in qualità, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio dellaCosta dei Monaci, sono stati condannati al pagamento della somma di 20.658,28a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Che con atto diprecetto e successivo pignoramento immobiliare i creditori agivano pignorandoalcuni immobili di proprietà della società Costa dei Monaci di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Che tra detti immobili vi era quello identificato al FG 1 particella 381Comune di Parghelia. Tanto premesso evidenziavano come essi attori sonoproprietari dell'unità immobiliare pignorata (foglio di mappa 1 particella 381) peracquisto fatto ad usucapione e dunque a titolo originario ai sensi dell'articolo1158 c.c. possedendo da oltre vent'anni, pacificamente, pubblicamente edinterrottamente il fabbricato in oggetto ed il terreno sul quale è stato edificatol'immobile pignorato. Precisavano di avere edificato sul terreno dal 1989 e che ilavori terminarono nel 1993. Producevano a sostegno anche la domandaamministrativa presentata dal [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori precisavano di averavuto conoscenza della procedura esecutiva soltanto nell'aprile del 2012 quandoil custode giudiziario [OSCURATO:PERSONA] comunicava loro di doverNumero registro generale 1718/2024N. 1718/24 R.G. Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 8637/2026Data pubblicazione 07/04/2026procedere al sopralluogo con stima dell'immobile oggetto di pignoramento econtestuale immissione nel possesso a seguito di procedura esecutiva.Instaurato cosi il giudizio di opposizione ex articolo 619 c.p.c. nonché mediazioneobbligatoria nei confronti della società costa dei Monaci di [OSCURATO:PERSONA] C.S.a.S. quale atto obbligatorio per l'accertamento dell'avvenuto usucapione,allegavano copiosa documentazione, provvedimento del GE di sospensione dellaprocedura esecutiva, scrittura privata di compravendita tra essi attori e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. del 1987, domanda amministrativa dicondono con ricevuta di pagamento oblazione, perizia tecnica e progetti insanatoria dell'immobile per cui è causa, documentazione rilasciata dall'ufficiocondoni del Comune di Parghelia, verbale di conciliazione, scheda di ripartizionemillesimale di proprietà condominio Fornaci di Parghelia, copia tabella dipagamento oneri condominiali, visura catastale dell'immobile. Concludevanochiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare che i signori Pagano edel bene distinto al catasto del Comune di Parghelia al foglio 1 di mappaparticella 381. Dichiarare in favore dei signori Pagano salvatore e Fiorentini MariaRita Concetta l'intervenuto acquisto a titolo originario di proprietà perusucapione del bene immobile anzidetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1158c.c., ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari di provvederealla trascrizione dell'emananda sentenza in favore dei signori Pagano e Fiorentinicon esonero da responsabilità. Con vittoria di spese. Si costituiva con comparsadi risposta alla Equitalia ETR (ora Agenzia delle Entrate e riscossione) resistendoalla domanda deducendo che il presunto diritto di acquisto per usucapione degliNumero registro generale 1718/2024N. 1718/24 R.G. Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 8637/2026Data pubblicazione 07/04/2026odierni attori sui beni oggetto della procedura esecutiva non è stato accertato afronte dei diritti del creditore pignorante, e che contrariamente a quantosostenuto dalle parti attrici non sembra che l'immobile sia stato possedutocontinuamente ed ininterrottamente per il termine previsto ad usucapirlo dalmomento che nel corso degli anni in questione diverse cartelle di pagamentoindirizzate al signor [OSCURATO:PERSONA] sono state notificate a mani della Fiorentiniin altra residenza in [OSCURATO:PERSONA]. Concludevano chiedendo il rigetto delladomanda come proposta poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria dispese ed onorari. Si costituivano altresì [OSCURATO:PERSONA] e SimonettiMaria Teresa contestando la domanda attorea poiché infondata, contestando lamancanza di prova della data di decorrenza dell'asserito possesso poiché lascrittura privata di vendita su cui sarebbe stato costruito l'immobile non ha datacerta, quindi non opponibile a terzi, perché è evidente che trattasi di attosimulato e strumentale nel tentativo di impedire ai creditori la soddisfazione deipropri diritti. Contestavano altresì che non costituisce prova la domanda dicondono edilizio e precisando altresì che fu proprio la società Costa dei Monacidirettamente a costruire tutte le villette esistenti nel complesso, che ancora adoggi provvedono a qualsiasi intervento edilizio. Contestavano quindi il possessocontinuato, interrotto, pacifico e pubblico. Pertanto nel precisare che gli stessihanno eseguito i lavori di costruzione e che la domanda di condono è stataproposta dal [OSCURATO:PERSONA], ma solo poiché la società costruttrice non potevapresentarla, e che pertanto la particella per cui è causa è di esclusiva proprietàdella società convenuta, concludevano chiedendo il rigetto della domanda diusucapione, con vittoria di spese e risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c.Numero registro generale 1718/2024N. 1718/24 R.G. Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 8637/2026Data pubblicazione 07/04/2026La causa veniva istruita a mezzo di copiosa documentazione allegata dalle parti,prova per testi, quindi rinviata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la precisazione delleconclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc, con termine per noteconclusive fino a 20 giorni prima. All'udienza del 5 febbraio 2021 fissata per latrattazione scritta la causa veniva incardinata per la decisione sulle conclusionirassegnate dalle parti e ribadite nelle note d'udienza….Il Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA], all’esito del procedimento avente R.G. n.37/2013, con sentenza n.118 del 5.02/8.02.2021, così statuiva: … accogliela domanda e per l'effetto dichiara che [OSCURATO:PERSONA] … e Fiorentini MariaRita Concetta sono divenuti proprietari per intervenuta usucapione dell'immobilesito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] 1 P.lla 381 …”.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero gravame e la Corted’appello di Catanzaro, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e Maria RitaConcetta Fiorentiini, [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza del 22.6.2023lo rigettò, osservando che gli appellati Pagano/Fiorentini – già detentori delterreno su cui era stata costruita la villetta – avevano dato prova della interversiopossessionis, almeno dal 1989, e che non risultava alcun atto interruttivo delpossesso ad usucapionem.Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione DomenicantonioBrosio e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, cui resistono concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimatinon hanno resistito. Le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] hariservato il deposito entro sessanta giorni dall’odierna udienza camerale.Numero registro generale 1718/2024N. 1718/24 R.G. Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 8637/2026Data pubblicazione 07/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Non mette conto illustrare partitamente i singoli motivi del ricorso stantela sua tardiva proposizione, oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c.Come è noto, i giudizi di opposizione esecutiva (compreso quello di terzoall’esecuzione, ex art. 619 c.p.c.) non sono soggetti alla sospensione feriale deitermini (ex multis, Cass. n. 11111/2020). Ora, mentre la sentenza impugnata èstata pubblicata il 22.6.2023, il ricorso in esame è stato invece notificato solo indata 15.1.2024, appunto oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c.Da tanto discende, dunque, l’inammissibilità del ricorso.2.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza nei rapporti con i controricorrenti, mentre nulla va disposto neirapporti con le parti rimaste intimate, che non hanno svolto difese.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusionedelle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 5.900,00 percompensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali inmisura del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 1718/2024N. 1718/24 R.G. Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 8637/2026Data pubblicazione 07/04/2026dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data13.2.2026.Il Presidente