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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26406/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta di condanna alla pena di 2.000,00 euro di ammenda per il reato ex art. 5, lett. b), legge n. 283 del 1962.

L'appello è stato trasmesso dalla Corte di appello alla Corte di cassazione trattandosi di sentenza inappellabile.

L'impugnazione è inammissibile perché l'atto ha la struttura dell'appello, non del ricorso per cassazione, poiché deduce solo questioni di merito sulla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, con generiche questioni sulla sussistenza del reato, fondate sulla lettura alternativa delle fonti di prova: si tratta di questioni estranee al sindacato di legittimità.

Il ricorrente deduce, poi, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; il rigetto della richiesta difensiva è, però, immune da vizi logici e corretto in diritto, perché fondato sugli elementi ex art. 133 cod. pen.: sulle modalità della condotta e sull'intensità del dolo (cfr. pag. 5 della sentenza di appello).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta di condanna alla pena di 2.000,00 euro di ammenda per il reato ex art. 5, lett. b), legge n. 283 del 1962. L'appello è stato trasmesso dalla Corte di appello alla Corte di cassazione trattandosi di sentenza inappellabile. L'impugnazione è inammissibile perché l'atto ha la struttura dell'appello, non del ricorso per cassazione, poiché deduce solo questioni di merito sulla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, con generiche questioni sulla sussistenza del reato, fondate sulla lettura alternativa delle fonti di prova: si tratta di questioni estranee al sindacato di legittimità. Il ricorrente deduce, poi, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; il rigetto della richiesta difensiva è, però, immune da vizi logici e corretto in diritto, perché fondato sugli elementi ex art. 133 cod. pen.: sulle modalità della condotta e sull'intensità del dolo (cfr. pag. 5 della sentenza di appello). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 april
Sentenza Cassazione n. 26406/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris