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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2024

Cassazione n. 02278/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 22 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza resa in data 1 aprile 2021 con cui il Tribunale di Forlì aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto spirati i termini di prescrizione in relazione al reato ascritto; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione dei motivi aggiuntivi depositati nel procedimento di gravame a mezzo PEC il giorno 9 ottobre 2023.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto basato sull'errato assunto che il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 74 del 2000 abbia la durata di anni 7 e mesi 6 e non già di anni 10 come previsto dall'ordinamento vigente; che il secondo motivo di impugnazione risulta inammissibile atteso che i motivi dedotti con la citata memoria depositata il giorno 9 ottobre 2023, risultavano scollegati dai motivi principali e pertanto, essendo gli stessi inammissibili, non vi era la necessità di statuire su di essi; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il nsiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 22 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza resa in data 1 aprile 2021 con cui il Tribunale di Forlì aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto spirati i termini di prescrizione in relazione al reato ascritto; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione dei motivi aggiuntivi depositati nel procedimento di gravame a mezzo PEC il giorno 9 ottobre 2023. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto basato sull'errato assunto che il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 74 del 2000 abbia la durata di anni 7 e mesi 6 e non già di anni 10 come previsto dall'ordinamento vigente; che il secondo motivo di impugnazione risulta inammissibile atteso che i motivi dedotti con la citata memoria depositata il giorno 9 ottobre 2023, risultavano scollegati dai motivi principali e pertanto, essendo gli stessi inammissibili, non vi era la necessità di statuire su di essi; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il nsiglie
Sentenza Cassazione n. 02278/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris