CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza n. 10/2020 pronunciata in data 12/11/2019 dallaCommissione Tributaria Regionale della Toscana e depositata il7/01/2020;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26450/2020Numero sezionale 5040/2026Numero di raccolta generale 21089/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Corte osserva:1. A seguito di controllo formale, eseguito ai sensi dell’art. 36 bisdel d.P.R. 600/1973, della dichiarazione fiscale presentata per l’anno2013 dalla società [OSCURATO:PERSONA]. coop., l’Agenzia delleentrate emetteva la cartella di pagamento n. 04120160040877967000per il recupero a titolo di IRAP dell’importo di euro 55.236,00 in virtùdell’applicazione della maggiore aliquota prevista dall’art. 5 della L.R.Toscana n. 64/2006, oltre interessi e sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, con sentenzan. 310/2018, accoglieva il ricorso della società contribuente che avevaritenuto l’illegittimità della ripresa in considerazione dell’appartenenzaal comparto confidi, per il quale la base imponibile ai fini IRAP dovevaessere determinata ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 446/1997 anziché ai sensidell’art. 6 e dell’art. 7 del medesimo decreto, pur essendo enticommerciali.3. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, consentenza n. 10/2020, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrateconfermando la sentenza di primo grado.4. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione articolando ununico motivo di ricorso, con istanza di riunione o trattazione congiuntadel presente ricorso e di quelli iscritti al n. 21046/2015, al n.29616/2017 ed al n. 25198/2018.La società contribuente, regolarmente edotta del giudizio connotifica via p.e.c. del 9/10/2020 consegnata al difensore nominato peril grado di appello, è rimasta intimata.5. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 26450/2020Numero sezionale 5040/2026Numero di raccolta generale 21089/2026Data pubblicazione 22/06/20261. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 6, 7 e 10 d.lgs. 446/1997, dell’art. 5 leggeRegione Toscana n. 64/2006, nonché dell’art. 13 d.l. 269/2003,convertito dalla legge n. 326/2003.In particolare, la ricorrente censura l’erroneità della decisioneimpugnata in quanto i confidi, ai sensi della tabella -allegato A- dellalegge Regione Toscana n. 64/2006 e dell’art. 13 d.l. 269/2003, devonoconsiderarsi enti commerciali ed in quanto tali equiparati ai fini IRAP aisoggetti per i quali al 31.12.2006 si applicava un’aliquota dell’IRAPnella Regione Toscana pari al 4,40%. Ed infatti, l’art. 13 d.l. 269/2003,al comma 45, ha espressamente previsto la qualificazione dei confidiquali enti commerciali, al comma 47, poi, ha stabilito che il valore dellaproduzione netta deve calcolarsi secondo le modalità dettate dall’art.10 del d.lgs. 446/1997 (previste per gli enti non commerciali), alcomma 60 ha sancito la soppressione della previsione relativa ai confidicontenuta nell’art. 10 d.lgs. 446/1997. In definitiva, con l’interventodel d.l. 269/2003 il legislatore ha voluto assoggettare i confidiall’ordinaria disciplina degli enti commerciali, lasciando ferma la solaprevisione del calcolo della base imponibile secondo i criteri previstidall’art. 10 del d.lgs. 446/1007; la deroga, quindi, riguardava il calcolodel reddito imponibile ma non anche l’aliquota applicabile.In senso contrario, secondo la prospettazione della ricorrente, nonrileva né la nota esplicativa all’allegato A della L.R. Toscana n. 64/2006,poiché essa si limita a precisare che per gli enti commerciali l’aliquotaera fino al 31 gennaio 2006 pari al 4,40%, né la Risoluzione n. 5/E del19/01/2015, che è intervenuta soltanto in relazione a quelledisposizioni normative regionali che assumono quale presupposto perl’aumento dell’aliquota IRAP la mera appartenenza alla categoria deglientri di cui all’art. 6 del d.lgs. 446/1997; nel caso in esame la leggeNumero registro generale 26450/2020Numero sezionale 5040/2026Numero di raccolta generale 21089/2026Data pubblicazione 22/06/2026regionale della Toscana ha fatto esclusivo riferimento al requisitooggettivo relativo al tipo di attività svolta dai confidi a prescindere dalloro inquadramento soggettivo.In conclusione, la ricorrente evidenzia che correttamente è stataapplicata l’IRAP maggiorata al 5,25% all’[OSCURATO:PERSONA], nonin virtù di requisito soggettivo (nel senso che a tal fine è stataconsiderata alla stregua di banche o istituti finanziari), bensì perl’attività svolta in concreto corrispondente al [OSCURATO:PERSONA] 67.13.3 peril quale la L.R. Toscana n. 64/2006 ha previsto l’aumento dell’aliquotaIRAP.2. Il ricorso è infondato.2.1. In via preliminare va disattesa la richiesta di riunione deiricorsi n. 21046/2015, n. 29616/2017, n. 25198/2018 a quello inesame, ai sensi dell’art. 273 c.p.c., o di una loro trattazione congiunta,in quanto i primi tre non risultano pendenti ma definiti rispettivamentecon sentenza n. 25558/2022 (di seguito richiamata), con decreto n.5971/2012 (di estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere a seguito di definizione agevolata) e con ordinanza n.14212/2020 (di estinzione del giudizio per analoghe ragioni).2.2. Venendo all’esame del motivo di ricorso la Corte intende darecontinuità all’indirizzo giurisprudenziale espresso con sentenza dellasezione Tributaria del 31/8/2002, n. 25558, che ha affermato la nonapplicabilità ai confidi, e cioè ai Consorzi di garanzia collettiva fidi,dell’incremento IRAP previsto dall’art. 5 della L.R. Toscana n. 64/2006.Più in particolare, la Corte ha ritenuto che “l’intento del legislatoreregionale sia stato quello di mutare il metodo di identificazione deisoggetti passivi, ma con la specificazione - tramite la nota "[1]" - chesono soggetti alla maggiorazione dello 0,85% solo quei soggetti per iquali alla data del 31.12.2006 era già stata prevista la maggiorazionedell'aliquota al 4,40%, ai sensi dell'art. 2, primo comma, dellaNumero registro generale 26450/2020Numero sezionale 5040/2026Numero di raccolta generale 21089/2026Data pubblicazione 22/06/2026precedente legge Regione Toscana n. 43 del 2002, la quale prevedevatale aumento solo "per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionalesulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delledetrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a taleimposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successivemodifiche", in cui sono ricomprese le imprese bancarie e assicurative,ma da cui risultano esclusi i confidi, disciplinati dal successivo articolo10”.La Corte, sebbene con riferimento ad altra categoria e cioè a quelladei promotori finanziari, con ordinanza della sezione 6-5- del28/7/2022, n. 23619, aveva già affermato che la Regione Toscana, conla legge 43/2002, esercitando la facoltà di maggiorazione dell’aliquotaIrap prevista dall’art. 16, co. 3, d.lgs. n. 446/1997, aveva innalzatol’aliquota dal 4,25% al 4,40% solo per determinate categorie disoggetti passivi di cui agli artt. 6 e 7 e cioè alle banche, agli altri enti esocietà finanziarie ed alle imprese di assicurazione: per i soggettidiversi restava applicabile l’aliquota ordinaria Irap del 4,25% (anzichéquella maggiorata del 4,40%), come da previsione generale contenutanell’art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 446/1997. Pertanto, la Regione Toscana,allorquando con legge n. 64/2006 ha previsto, all’art. 5, che, adecorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], le aliquote Irap fossero soggette alle variazionidi incremento previste nell’allegato A, non poteva non tener presentele differenti aliquote in quel momento applicate a seconda dellacategoria di attività presa in considerazione. In assenza di una espressaprevisione nel senso di un aumento generalizzato delle dette aliquote,il richiamo, operato nella nota (1) a corredo dell’allegato A, all’aliquotadel 4,40% vigente fino al 31.12.2006 non poteva riferirsi ai soggettisottoposti all’aliquota Irap ordinaria del 4,25%.Numero registro generale 26450/2020Numero sezionale 5040/2026Numero di raccolta generale 21089/2026Data pubblicazione 22/06/20262.3. La normativa nazionale e quella regionale conducono nel sensodelle decisioni di cui innanzi.Ed infatti, l'art. 13 del d.l. 269/2003, come conv. dalla legge 326/2003,al comma 45 dispone che ai fini delle imposte sui redditi i confidi,comunque costituiti, si considerano enti commerciali, e al comma 47prevede che detti confidi determinano in ogni caso il valore dellaproduzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10,comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, esuccessive modificazioni.Il legislatore nazionale ha, quindi, distinto i confidi rispetto agli entifinanziari, bancari o assicurativi, per i quali la relativa disciplina èinvece prevista dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997.L'articolo 16 del d.lgs. n. 446 del 1997 ha previsto per le Regioni lapossibilità di aumentare con propri provvedimenti l'aliquota basedell'Irap fissata al 4,25%.L'art. 2 della Legge Regione Toscana n. 43/2002 ha, quindi, previstol'aumento dell'Irap al 4,40% con riferimento alle banche, ad enti esocietà finanziarie ed imprese di assicurazione, ma da tale incrementosono stati ritenuti pacificamente esclusi i confidi, che hanno continuatoa versare l'Irap in base all'aliquota ordinaria del 4,25 %.L’art. 5 della Legge Regione Toscana n. 64/2006 ha poi dispostol'aumento delle aliquote Irap nei confronti dei soggetti economiciindicati nell'allegato "A" della stessa legge ove si chiarisce che per lepari allo 0,85 %, ma in nota si specifica che esso si applica ad operatorieconomici per i quali "l'aliquota vigente al 31 dicembre 2006 è al 4,40per cento".L'aumento è stato, dunque, previsto per le imprese che esercitano leriassicurazioni e fondi pensione), e 66 (attività ausiliarie dei serviziNumero registro generale 26450/2020Numero sezionale 5040/2026Numero di raccolta generale 21089/2026Data pubblicazione 22/06/2026finanziari e delle attività assicurative), ma risulta decisiva la ricordatanota "1", la quale sancisce che la maggiorazione dello 0,85 % dell'Irapsi applica (solo) a quelle attività per le quali era già stato fissatol'incremento dell'Irap al 4,40%.Sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. sia un consorzio digaranzia collettiva fidi e, quindi, svolga attività ausiliaria dei servizifinanziari (codice Ateco 66 secondo la classificazione Istat al 2002),l’aumento dello 0,85% non si applica perché alla data dell’entrata invigore dell’art. 5 della legge regionale l’aliquota dovuta dai confidi,esplicitamente esclusi, come detto, dalla disciplina dell'Irap applicabileagli enti finanziari, bancari, assicurativi, nonché ausiliari di talicategorie, dall'art. 13, comma 47, del d.l. n. 269 del 2003, non era parial 4.40% bensì al 4.25%.2.4. A differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente la notaesplicativa all’allegato A alla L.R. 64/2006 non si limita a precisare cheper gli enti commerciali l’aliquota era fino al 31 gennaio 2006 pari al4.40%.Ed infatti nell’allegato A è previsto ai fini IRAP un incremento di aliquotanella misura dello 0,85% per le attività indicate con i codici Ateco (anno2002) 64 (servizi finanziari), 65 (assicurazioni, riassicurazioni e fondipensione) e 66 (attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivitàassicurative) ma la maggiorazione in virtù della nota n. 1 non si applicaalle intere categorie menzionate, bensì soltanto a quelle attività -dallequali vanno esclusi quelle svolte dai confidi- per le quali l'aliquotavigente al 31 dicembre 2006 era pari 4,40%.La prospettazione non risulta superata dalla indicazione di un codiceAteco diverso, n. 64.92.01, collocato sotto il codice generale diriferimento 64.92.0 dedicato alle “Altre attività creditizie”, avutoriguardo alla successiva classificazione del 2007, della quale la leggeregionale n. 64/2006 non poteva tener conto. Mentre la L.R. ToscanaNumero registro generale 26450/2020Numero sezionale 5040/2026Numero di raccolta generale 21089/2026Data pubblicazione 22/06/2026n. 64/2006 richiama i codici Ateco 2002 relativi alle attività finanziariee assicurative, la classificazione Ateco 2007 ha attribuito ai confidi unautonomo codice (64.92.01), distinto da quello richiamato dalla leggeregionale; nel 2007, quindi, i confidi sono stati espressamente distintidalle attività bancarie e finanziarie ordinarie e ricondotti all'autonomocodice 64.92.01 ("Altre attività creditizie"), diverso da quelli richiamatidalla normativa regionale, a conferma della specificità dei consorzi inquestione che, sebbene enti commerciali, non sono assimilabili quantoallo statuto applicabile alle banche o agli altri intermediari finanziari.La ratio di tale interpretazione va individuata a monte quale direttaconseguenza dell’esclusione dei confidi ai fini della determinazionedell’IRAP dal regime di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 446/1997 e, quindi,nella disposizione di favore riconosciuta a detti enti che, pur svolgendosostenere le piccole e medie imprese nell’accedere al credito prestandogaranzie nei confronti degli istituti di credito; con riferimento al valoredella produzione netta, qui in esame, i confidi pertanto determinanola base imponibile con il metodo retributivo, beneficiando di un calcolopiù favorevole rispetto alle imprese commerciali, pur dovendosiconsiderare tali ai fini delle imposte sui redditi in virtù della previsionedell’art. 13 del d.l. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003 innanzirichiamata.2.5. In senso contrario non può nemmeno richiamarsi la risoluzionen. 5/E del 19 gennaio 2015, riportata dalla ricorrente.La risoluzione ha ad oggetto la “consulenza giuridica – IRAP –Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile aiCONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)”.Nel parere reso, richiamati i commi 45 e 47 dell’art. 13 del d.l.269/2003, l’Agenzia delle entrate ha osservato che da un punto di vistasoggettivo, i confidi, in quanto operanti nel settore finanziario,Numero registro generale 26450/2020Numero sezionale 5040/2026Numero di raccolta generale 21089/2026Data pubblicazione 22/06/2026sarebbero generalmente riconducibili tra i soggetti “(…) indicatinell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, esuccessive modificazioni”, per i quali, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,del D.Lgs. n. 446 del 1997, “(…) salvo quanto previsto nei successivicommi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle(…) voci del conto economico (…)”; che però la previsione dell’art. 13,comma 47, del d.l. n. 269 del 2003 impone ai Confidi, “comunquecostituiti”, di determinare “in ogni caso” il valore della produzione nettasecondo le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 446del 1997 (c.d. “metodo retributivo”); che ciò conduce ad affermare cheil legislatore abbia voluto riservare ai Confidi - seppur soggettivamenteconfigurabili quali enti finanziari - la capacità di determinare il valoredella produzione netta secondo le regole previste per gli enti privatinon commerciali.Da tanto consegue, secondo la risoluzione citata, che “la descrittascelta legislativa comporta che, in ordine alla individuazione dellasoggettività passiva dei Confidi, non può valere il riferimento a “lebanche e gli altri enti e società finanziari” contenuto nell’articolo 6 delD.Lgs. n. 446, la cui applicazione deve comunque intendersi, in viagenerale, necessariamente vincolata anche al metodo di calcolo dellabase imponibile in esso indicato. Per i Confidi, dunque, la sussistenzadel solo requisito soggettivo non rappresenta un elemento sufficienteper poter giustificare l’applicazione (tanto in termini di determinazionedella base imponibile, quanto in relazione all’individuazionedell’aliquota applicabile) del regime IRAP proprio delle banche ed altrisoggetti finanziari”.La medesima Agenzia delle entrate ha, quindi, esclusoespressamente, non soltanto ai fini della determinazione della baseimponibile ma anche con riferimento alla individuazione dell’aliquotaapplicabile, la disciplina prevista ai fini IRAP per le banche e gli altriNumero registro generale 26450/2020Numero sezionale 5040/2026Numero di raccolta generale 21089/2026Data pubblicazione 22/06/2026soggetti finanziari ed ha affermato che non deve essere applicata lamaggiorazione di aliquota prevista per i soggetti di cui all’articolo 6 deld.lgs. 446/1997.Da tanto consegue che se non deve essere applicata ai confidi lamaggiorazione dell’aliquota al 4.40% va escluso a maggior ragionel’aumento dell’aliquota dello 0,85% previsto proprio per gli enti per iquali era applicabile l’aliquota al 4,40%, come è desumibile anche dallanota 1 innanzi richiamata.2.6. Peraltro, anche le istruzioni per la compilazione dei modelliIRAP nel corso degli anni danno atto del peculiare regime dei confidi.Per l’anno 2013, che qui viene in rilievo, dalle istruzioni relative almodello IRAP si evince che il rigo IC60 va utilizzato anche da parte deiconfidi, così come definiti dall’articolo 13, comma 1, del d.l. 269/2003,conv. dalla l. 326/2003, “i quali, comunque siano costituiti,determinano il valore della produzione netta, ai sensi del comma 47dello stesso articolo, secondo le modalità contenute nell’articolo 10,comma 1”; anche successivamente, a titolo esemplificativo, per l’anno2015, le istruzioni alla compilazione del modello IRAP hannoconfermato che il rigo IC63 va utilizzato anche da parte dei confidi, cosìcome definiti dall’articolo 13, comma 1, del d.l. 269/2003, conv. dallalegge 326/2003 “i quali, comunque siano costituiti, determinano ilvalore della produzione netta, ai sensi del comma 47 dello stessoarticolo, secondo le modalità contenute nell’articolo 10, comma 1. Inbase alla risoluzione n. 5 del 19 gennaio 2015, i confidi, chedeterminano la base imponibile col “metodo retributivo”, non devonoapplicare l’aliquota maggiorata prevista per i soggetti di cui all’articolo6 del d.lgs. n. 446 del 1997”3. Il ricorso va, pertanto, respinto.Nulla va disposto per le spese di lite in quanto la societàcontribuente vittoriosa non ha svolto difese.Numero registro generale 26450/2020Numero sezionale 5040/2026Numero di raccolta generale 21089/2026Data pubblicazione 22/06/2026Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 giugno 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro