CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29787/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15024-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 219/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato, dopo averli riuniti, i suoi appelli avverso le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Trieste, che aveva accolto i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro gli avvisi d'accertamento emessi in materia di iva ed Irap nei confronti della società ed a titolo di Irpef nei confronti dei soci, per i maggiori redditi da partecipazione, per gli anni d'imposta 2006 e 2007. La [OSCURATO:SOCIETA]. ed i soci si sono costituiti con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, come introdotto dall'art. 37, comma 24, d.l. n. 223 del 2006; dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015; Ric. 2020 n. 15024 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- e dell'art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente sino al 2 settembre 2015. Premette la ricorrente che la CTP (come risulta dalla sentenza impugnata), aveva annullato gli atti impositivi in questione - tutti relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e notificati tra il 3 ed il 6 dicembre 2013 (come risulta dalla sentenza impugnata, dal ricorso ed anche dal controricorso) per la ritenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo, ritenendo non applicabile il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'Irpef e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'Iva, poiché la trasmissione delle relative notizie di reato all'autorità inquirente era avvenuta dopo la scadenza dei termini ordinari di decadenza e quindi tardivamente. Assume la ricorrente che la CTR, confermando in appello tale decisione, si è consapevolmente, ma erroneamente, posta in contrasto con l'orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati.» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16728 del 09/08/2016). Ric. 2020 n. 15024 sez. MT - ud. 15-06-2021 -3- Tale orientamento, rileva la ricorrente, è stato seguito da successive ulteriori pronunce di legittimità che lo hanno confermato. 1.1. Deve premettersi alla decisione del motivo che la sentenza impugnata dà atto, senza contestazioni al riguardo e comunque senza che tale capo della decisione e la sua rado decidendi siano stati specificamente impugnati, che nel corso del giudizio d'appello l'Amministrazione ha, in autotutela, annullato parzialmente gli accertamenti controversi, relativamente alle riprese in materia di Irap, che quindi non sono oggetto attuale di questo giudizio. Tanto premesso, il motivo è fondato. Infatti, l'orientamento espresso dalla richiamata Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16728 del 09/08/2016, ha trovato seguito in ulteriori pronunce di questa Corte, nelle cui motivazioni vengono evidenziate le ragioni dell'interpretazione del complesso normativo avversata dalla CTR. In questo senso, tra le altre, si vedano le seguenti: « In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in I. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del Ric. 2020 n. 15024 sez. MT - ud. 15-06-2021 -4- 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati.» (Cass. sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11620 del 14/05/2018); «In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla I. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 26037 del 16/12/2016); «In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in I. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i Ric. 2020 n. 15024 sez. MT - ud. 15-06-2021 -5- termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11620 del 14/05/2018); «In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per VIVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in I. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 d. Igs. n. 218 del 1997 già notificati, dimostrando un "favor" del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto di difesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33793 del 19/12/2019 ). Ric. 2020 n. 15024 sez. MT - ud. 15-06-2021 -6- Pertanto, ritenendo di dare ulteriore continuità a tale già nutrito orientamento, e non ravvisandosi nelle argomentazioni della CTR, riprese dai controricorrenti, ragioni per discostarsene, va accolto il ricorso relativamente ai rilievi in materia diversa dal!' Irap e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR perché applichi i predetti principi, effettuando gli accertamenti in fatto necessari e decidendo sulle questioni assorbite. P. Q. M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle