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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 39598/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 27/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Vasto in data 11/01/2019, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa,in relazione al reato di cui agli artt. 640 comma primo, 61 n. 7 cod. pen.

Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 61 n. 7 cod. pen., sono inammissibili poiché pedissequamente riproduttivi di profili di censura in fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: sul punto, si vedano, in particolar modo, pag. 3 e ss. della sentenza impugnata in merito al compendio probatorio (ben evidenziato dalla Corte d'appello) a carico del ricorrente e desunto dalla denuncia-querela sporta dalla p.o. e dal verbale di s.i.t., che hanno comprovato la colpevolezza dell'imputato in ordine alla fattispecie di reato contestata, i cui elementi costitutivi sono risultati integrati e correttamente provati, in considerazione della condotta del prevenuto che ha concretamente indotto in errore la p.o. sull'effettiva possibilità di corresponsione del prezzo concordato; del pari, pertinentemente è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., atteso il danno non certamente irrilevante cagionato alla parte offesa ed ammontante ad C 8.000,00; considerato che il quarto e ultimo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta sussistenza del danno di rilevante gravità ed il mancato riconoscimento delle circostanze generiche, oltre ad essere reiterativo di rilievi già scrutinati e disattesi dai giudici del gravame (si veda, pag. 4 della sentenza impugnata sull'ammontare del danno cagionato alla p.o. per C 8.000,00 e sulle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche), risulta privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .4 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/05/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 27/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Vasto in data 11/01/2019, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa,in relazione al reato di cui agli artt. 640 comma primo, 61 n. 7 cod. pen. Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 61 n. 7 cod. pen., sono inammissibili poiché pedissequamente riproduttivi di profili di censura in fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: sul punto, si vedano, in particolar modo, pag. 3 e ss. della sentenza impugnata in merito al compendio probatorio (ben evidenziato dalla Corte d'appello) a carico del ricorrente e desunto dalla denuncia-querela sporta dalla p.o. e dal verbale di s.i.t., che hanno comprovato la colpevolezza dell'imputato in ordine alla fattispecie di reato contestata, i cui elementi costitutivi sono risultati integrati e correttamente provati, in considerazione della condotta del prevenuto che ha concretamente indotto in errore la p.o. sull'effettiva possibilità di corresponsione del prezzo concordato; del pari, pertinentemente è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., atteso il danno non certamente irrilevante cagionato alla parte offesa ed ammontante ad C 8.000,00; considerato che il quarto e ultimo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta sussistenza del danno di rilevante gravità ed il mancato riconoscimento delle circostanze generiche, oltre ad essere reiterativo di rilievi già scrutinati e disattesi dai giudici del gravame (si veda, pag. 4 della sentenza impugnata sull'ammontare del danno cagionato alla p.o. per C 8.000,00 e sulle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche), risulta privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .4 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/
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