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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12490/2026

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NA;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Brescia, del 2 dicembre 2025 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Brescia in data 1 aprile 2025 per avere detenuto a fini di spaccio 478,00 grammi di stupefacente del tipo hashish.

Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto che andava inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01).

Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619), circostanza che non ricorre nel caso di specie.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NA;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Brescia, del 2 dicembre 2025 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Brescia in data 1 aprile 2025 per avere detenuto a fini di spaccio 478,00 grammi di stupefacente del tipo hashish. Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto che andava inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01). Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619), circostanza che non ricorre nel caso di specie. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila. P.Q P.Q.M
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