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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49895/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Lucky ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Livorno di condanna del predetto per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessioni continuate di hashish); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale valorizzato le specifiche modalità della condotta e la gravità del fatto, in relazione alla durata delle cessioni, quanto alle generiche constando congrua ed adeguata motivazione da parte dei giudici territoriali, avuto riguardo alla personalità dell'imputato, gravato da ben due condanne, una delle quali per lo stesso reato (su diniego delle generiche e relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Lucky ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Livorno di condanna del predetto per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessioni continuate di hashish); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale valorizzato le specifiche modalità della condotta e la gravità del fatto, in relazione alla durata delle cessioni, quanto alle generiche constando congrua ed adeguata motivazione da parte dei giudici territoriali, avuto riguardo alla personalità dell'imputato, gravato da ben due condanne, una delle quali per lo stesso reato (su diniego delle generiche e relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente