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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 36203/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza dell'8 luglio 2020, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Siracusa del 19 maggio 2014, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in 20.000,00 euro di multa (con la conversione della pena detentiva di mesi 2 di reclusione in quella pecuniaria), da pagarsi in 30 rate mensili, relativamente ai reati di cui agli art. 171 ter, lettera C, legge 633/1941 (nr. 660 C, 375 DVD e 40 giochi contraffatti).

Reato accertato 1'11 ottobre 2011.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 135 cod. pen. e 459, comma 1 bis, cod. proc. pen.), relativamente all'erronea quantificazione della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.

La Corte di appello ha applicato la pena prevista dall'art. 135 cod. pen., ovvero euro 250,00 per ogni giorno di pena detentiva convertita in pena pecuniaria.

Invece, il comma 1 bis dell'art. 459 cod. proc. pen. la somma deve essere determinata tra il minimo di C 75,00 ed il triplo di C 75,00, con la discrezionalità del giudice nella determinazione.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

L'art. 459, comma 1 bis, cod. proc. pen. è norma speciale che trova applicazione solo nelle ipotesi di decreto penale di condanna.

Infatti, la stessa è inserita nell'art. 459 cod. proc. pen. che riguarda il procedimento per decreto penale e la sua ratio deve rinvenirsi in un ulteriore beneficio per tale procedimento speciale.

La stessa, quindi, non può trovare applicazione nel procedimento ordinario (condanna in seguito al dibattimento) in quanto l'art. 135 cod. pen. non prevede una tale ipotesi di discrezionalità del giudice, nella determinazione della somma per la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria (vedi Sez. 4, Sentenza n. 49602 del 19/10/2018 Ud., dep. 30/10/2018, Rv. 274043).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza dell'8 luglio 2020, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Siracusa del 19 maggio 2014, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in 20.000,00 euro di multa (con la conversione della pena detentiva di mesi 2 di reclusione in quella pecuniaria), da pagarsi in 30 rate mensili, relativamente ai reati di cui agli art. 171 ter, lettera C, legge 633/1941 (nr. 660 C, 375 DVD e 40 giochi contraffatti). Reato accertato 1'11 ottobre 2011. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 135 cod. pen. e 459, comma 1 bis, cod. proc. pen.), relativamente all'erronea quantificazione della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. La Corte di appello ha applicato la pena prevista dall'art. 135 cod. pen., ovvero euro 250,00 per ogni giorno di pena detentiva convertita in pena pecuniaria. Invece, il comma 1 bis dell'art. 459 cod. proc. pen. la somma deve essere determinata tra il minimo di C 75,00 ed il triplo di C 75,00, con la discrezionalità del giudice nella determinazione. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. L'art. 459, comma 1 bis, cod. proc. pen. è norma speciale che trova applicazione solo nelle ipotesi di decreto penale di condanna. Infatti, la stessa è inserita nell'art. 459 cod. proc. pen. che riguarda il procedimento per decreto penale e la sua ratio deve rinvenirsi in un ulteriore beneficio per tale procedimento speciale. La stessa, quindi, non può trovare applicazione nel procedimento ordinario (condanna in seguito al dibattimento) in quanto l'art. 135 cod. pen. non prevede una tale ipotesi di discrezionalità del giudice, nella determinazione della somma per la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria (vedi Sez. 4, Sentenza n. 49602 del 19/10/2018 Ud., dep. 30/10/2018, Rv. 274043). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Gi
Sentenza Cassazione n. 36203/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris